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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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Per quanto concerne i datori di lavoro, in particolare, nessuno dubita che<br />

essi godano di libertà sindacale. Si discute tuttavia se tale libertà trovi<br />

fondamento nell’art. 39, 1° co., Cost. o nell’art. 18 Cost. in combinato<br />

disposto con l’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica privata).<br />

Non è irrilevante stabilire il fondamento normativo della libertà sindacale<br />

dei datori di lavoro e, in particolare, degli imprenditori. Dalla formulazione<br />

dell’art. 41 (e soprattutto dei commi 2° e 3°) emerge che la libertà di<br />

iniziativa economica privata è, sì, riconosciuta, ma non è priva di limiti; e<br />

ciò, mentre l’affermazione della libertà sindacale nell’art. 39 è<br />

incondizionata (salvi i temperamenti che possono discendere dalla<br />

eventuale attuazione della seconda parte dello stesso art. 39).<br />

Più convincente sembra però la tesi, confortata anche dal contenuto delle<br />

convenzioni OIL n. 87/1948 e n. 98/1949 e dell’art. 28 della Carta dei<br />

diritti fondamentali (cd. Carta di Nizza), che non esclude il sindacalismo<br />

degli imprenditori dal campo di applicazione dell’art. 39 Cost. E’ bensì<br />

vero che il legislatore accorda talora un trattamento preferenziale alle<br />

associazioni sindacali dei lavoratori (v., ad es., l’art. 28 dello Statuto dei<br />

lavoratori, il quale prevede che, in caso di condotta antisindacale, su ricorso<br />

delle associazioni sindacali nazionali dei lavoratori che vi abbiano<br />

interesse, il giudice pronunci un decreto immediatamente esecutivo volto a<br />

far cessare il comportamento illegittimo e alla rimozione dei suoi effetti).<br />

Ma, per giustificare un trattamento differenziato eventualmente riservato<br />

alle associazioni sindacali dei lavoratori rispetto a quelle dei datori di<br />

lavoro, non è necessario sposare una lettura asimmetrica della libertà<br />

sindacale: esso si potrebbe giustificare semplicemente richiamando il 2°<br />

comma dell’art. 3 Cost. (cd. principio di eguaglianza sostanziale).<br />

25<br />

La libertà<br />

sindacale dei<br />

datori di<br />

lavoro e in<br />

particolare<br />

degli<br />

imprenditori

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