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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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non irrilevanti: in primis, la verifica del numero degli iscritti nel caso di<br />

conflitto tra le organizzazioni sindacali in merito alla reciproca consistenza<br />

associativa. Occorre, infatti, ricordare che, secondo il meccanismo previsto<br />

dall’art. 39 Cost., le rappresentanze unitarie sono costituite in proporzione<br />

al numero degli iscritti. In caso di contrasto tra i sindacati circa la loro<br />

reciproca consistenza associativa occorrerebbe affidare ad una pubblica<br />

autorità il compito, non agevole, di verificare il numero degli iscritti.<br />

In secondo luogo, problematica è la questione della definizione della<br />

categoria di riferimento per la stipulazione dei contratti collettivi. Nel<br />

periodo corporativo v’era infatti una predeterminazione statale delle<br />

categorie; e ciò, mentre si ritiene che il principio di libertà sindacale<br />

implichi anche la libertà dei sindacati di determinare l’ambito di<br />

riferimento della propria attività (ad es., gli addetti ai cantieri navali sono<br />

ora ricompresi nella generale categoria dei “metalmeccanici”; tuttavia, in<br />

un regime di libertà sindacale, nulla impedirebbe la costituzione di un<br />

sindacato autonomo, rappresentante specificamente gli addetti ai cantieri<br />

navali, con la pretesa di stipulare un autonomo contratto per gli stessi).<br />

Come si è detto, l’art. 39 contempla contratti collettivi aventi efficacia<br />

obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il<br />

contratto si riferisce. Nel caso di conflitto tra i sindacati circa i confini<br />

della categoria (cd. conflitto giurisdizionale: se, ad esempio, la “categoria”<br />

debba essere quella dei metalmeccanici o quella, più specifica, degli addetti<br />

ai cantieri navali) bisognerebbe allora attribuire ad una autorità pubblica il<br />

compito di definirli o, comunque, individuare un meccanismo attraverso il<br />

quale dirimere siffatto conflitto.<br />

Ma questo è uno dei punti più delicati del diritto sindacale: come si è detto,<br />

il principio di libertà sindacale implica la libertà del sindacato di definire<br />

l’ambito di riferimento della sua attività (vale a dire la categoria) e<br />

20<br />

Il problema<br />

della<br />

definizione<br />

della<br />

categoria

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