20.05.2013 Views

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sindacali dei lavoratori tipicamente avanzano rivendicazioni nei confronti<br />

della controparte datoriale; ed in tale confronto dialettico accade<br />

fisiologicamente che le pretese vengano sostenute attraverso lo strumento<br />

dello sciopero. In un sistema, come quello corporativo fascista, che<br />

sancisce l’illiceità penale dello sciopero, il legislatore deve porsi il<br />

problema degli strumenti atti a rimuovere l’eventuale situazione di stallo<br />

che si produca nella contrattazione collettiva, non rimuovibile appunto<br />

attraverso il ricorso alle forme di cd. lotta sindacale. E, nella legge del<br />

1926, egli individua tale strumento nella Magistratura del lavoro, organo<br />

deputato, appunto, a risolvere le controversie, anche di natura economica,<br />

tra le parti sociali.<br />

Le disposizioni della legge del 1926, come detto, vengono trasferite, in<br />

parte, nel codice penale del 1930, in parte, nel codice civile del 1942 (cfr.<br />

libro V, Titolo I, capo III, artt. 2067 ss.).<br />

Il codice civile finalmente disciplina anche il rapporto di lavoro<br />

subordinato (cfr. artt. 2094 ss.), con disposizioni che contengono ampi e<br />

numerosi rinvii alla contrattazione collettiva; esso disciplina specificamente<br />

anche il contratto collettivo (v. artt. 2067 ss.), riproducendo la disciplina<br />

della legge del 1926. Nel considerare le disposizioni del codice civile del<br />

1942 occorre essere avvertiti che ciò che viene disciplinato è il contratto<br />

collettivo corporativo, stipulato dai sindacati registrati, in un sistema<br />

sostanzialmente negatorio della libertà sindacale. Appunto per questo si<br />

ritiene che le disposizioni sul contratto collettivo contenute nel codice<br />

civile non concernano i cd. contratti collettivi di diritto comune (v. infra,<br />

cap. III, par. 1).<br />

Ad ogni buon conto disciolte nel 1943 le corporazioni e nel 1944 i sindacati<br />

fascisti, per non lasciare i lavoratori privi di tutela, furono mantenuti in vita<br />

16<br />

Codice<br />

penale del<br />

1930 e codice<br />

civile del<br />

1942

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!