UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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sindacali dei lavoratori tipicamente avanzano rivendicazioni nei confronti<br />
della controparte datoriale; ed in tale confronto dialettico accade<br />
fisiologicamente che le pretese vengano sostenute attraverso lo strumento<br />
dello sciopero. In un sistema, come quello corporativo fascista, che<br />
sancisce l’illiceità penale dello sciopero, il legislatore deve porsi il<br />
problema degli strumenti atti a rimuovere l’eventuale situazione di stallo<br />
che si produca nella contrattazione collettiva, non rimuovibile appunto<br />
attraverso il ricorso alle forme di cd. lotta sindacale. E, nella legge del<br />
1926, egli individua tale strumento nella Magistratura del lavoro, organo<br />
deputato, appunto, a risolvere le controversie, anche di natura economica,<br />
tra le parti sociali.<br />
Le disposizioni della legge del 1926, come detto, vengono trasferite, in<br />
parte, nel codice penale del 1930, in parte, nel codice civile del 1942 (cfr.<br />
libro V, Titolo I, capo III, artt. 2067 ss.).<br />
Il codice civile finalmente disciplina anche il rapporto di lavoro<br />
subordinato (cfr. artt. 2094 ss.), con disposizioni che contengono ampi e<br />
numerosi rinvii alla contrattazione collettiva; esso disciplina specificamente<br />
anche il contratto collettivo (v. artt. 2067 ss.), riproducendo la disciplina<br />
della legge del 1926. Nel considerare le disposizioni del codice civile del<br />
1942 occorre essere avvertiti che ciò che viene disciplinato è il contratto<br />
collettivo corporativo, stipulato dai sindacati registrati, in un sistema<br />
sostanzialmente negatorio della libertà sindacale. Appunto per questo si<br />
ritiene che le disposizioni sul contratto collettivo contenute nel codice<br />
civile non concernano i cd. contratti collettivi di diritto comune (v. infra,<br />
cap. III, par. 1).<br />
Ad ogni buon conto disciolte nel 1943 le corporazioni e nel 1944 i sindacati<br />
fascisti, per non lasciare i lavoratori privi di tutela, furono mantenuti in vita<br />
16<br />
Codice<br />
penale del<br />
1930 e codice<br />
civile del<br />
1942