20.05.2013 Views

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La Corte costituzionale ne ha affermato l’illegittimità costituzionale, in<br />

quanto i piccoli commercianti o i piccoli esercenti, ove siano privi di<br />

dipendenti, sono da considerare alla stregua di lavoratori, ancorché<br />

autonomi. Se la serrata è la sospensione dell’attività lavorativa con<br />

impossibilità per i dipendenti di prestare lavoro subordinato, quando i<br />

dipendenti non vi siano, la chiusura dell’azienda è da assimilare nella<br />

sostanza ad uno sciopero (ex art. 40 Cost.). Anzi, la Corte costituzionale<br />

arriva a definire impropria la qualificazione della astensione dal lavoro di<br />

questi soggetti come serrata, la cui “forma di autotutela, strutturata dallo<br />

stesso codice sul modello di quella dei lavoratori dipendenti; non può non<br />

essere compresa in quel più ampio concetto di sciopero che ha trovato<br />

modo di esprimersi nell’attuale mondo del lavoro”. Di conseguenza la<br />

Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 506 c.p. per<br />

contrasto con l’art. 40 Cost. proprio in quanto la serrata di piccoli esercenti<br />

va considerata come se fosse uno sciopero.<br />

4.8.2. … e dal punto di vista civile.<br />

Se la serrata, almeno per fini contrattuali, pur non costituendo un illecito<br />

penale, non è da considerare un diritto ma una semplice libertà, ciò<br />

significa che essa deve essere valutata alla luce del diritto comune delle<br />

obbligazioni.<br />

Il rifiuto del datore di lavoro di ricevere le prestazioni lavorative, in cui si<br />

sostanzia la serrata, integra, secondo la tesi più accreditata, un’ipotesi di<br />

mora credendi di cui all’art. 1206 c.c.: essa comporta la persistenza del<br />

debito retributivo in capo al datore di lavoro, sia pure secondo qualcuno a<br />

titolo di risarcimento del danno ex art. 1207, 2° co. c.c., da parametrarsi<br />

149<br />

La serrata come<br />

ipotesi di mora<br />

credendi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!