20.05.2013 Views

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

il singolo datore di lavoro ed il singolo lavoratore possano modificare, in<br />

sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro, la disciplina<br />

prevista dal contratto collettivo. Il rappresentato è infatti dominus negotii e,<br />

dunque, può sempre modificare la regolamentazione dell’affare posta in<br />

essere dal rappresentante.<br />

Se questo è vero, si riduce di molto la funzione economico-sociale tipica<br />

del contratto collettivo, cioè la rimozione della debolezza contrattuale dei<br />

singoli lavoratori. Ma, secondo Messina, questa era l’unica conclusione cui<br />

si poteva pervenire applicando il comune diritto dei contratti.<br />

II) Il periodo “corporativo”.<br />

La legge 3 aprile 1926, n. 563, in conformità con l’ideologia del periodo<br />

corporativo-fascista, segnò l’allontanamento definitivo dalla posizione<br />

“agnostica”, di tendenziale indifferenza, che aveva caratterizzato lo Stato<br />

liberale nei confronti della dialettica tra le parti sociali nel conflitto<br />

industriale.<br />

Con la legge del 1926, il sindacato venne infatti attratto nella struttura<br />

organizzativa dello Stato. La legge prevedeva che i sindacati, una volta<br />

ottenuta la personalità giuridica (di diritto pubblico), avrebbero acquisito<br />

la rappresentanza legale di tutti i lavoratori – iscritti e non iscritti –<br />

appartenenti a una data categoria.<br />

Per ciascuna delle categorie professionali (le quali venivano individuate<br />

autoritativamente) era ammessa la registrazione di un solo sindacato. Pur<br />

non essendo formalmente affermata l’unicità del sindacato – pur essendo,<br />

cioè, consentita la costituzione di più sindacati per una stessa categoria di<br />

lavoratori – solo un sindacato poteva ottenere la registrazione e con essa la<br />

personalità giuridica. Il sindacato cui veniva attribuita la personalità<br />

giuridica di diritto pubblico aveva poi il potere di stipulare un contratto<br />

14<br />

La cd. legge<br />

sindacale del<br />

1926<br />

Il sindacato<br />

con<br />

personalità<br />

giuridica di<br />

diritto pubblico<br />

e rappresentanza<br />

legale di tutti<br />

i membri<br />

della categoria

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!