UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del<br />
lavoro e di relazioni industriali); tuttavia, al fine di garantire l’applicazione<br />
della legge, la Commissione non aveva alcun potere normativo, non<br />
potendo sostituirsi al mancato accordo tra le parti, a meno che non fossero<br />
entrambe a richiedere alla medesima l’emissione di un lodo per la<br />
fissazione delle prestazioni indispensabili. In base al testo originario della l.<br />
n. 146/1990, cioè, la Commissione aveva solo compiti di proposta, di<br />
stimolo e di verifica della congruità degli accordi raggiunti, ma non aveva<br />
il potere di sostituirsi al mancato accordo tra le parti.<br />
Il vuoto è stato colmato con la legge n. 83 del 2000 attraverso il<br />
conferimento alla Commissione di garanzia, non solo del potere di valutare<br />
la congruità degli accordi raggiunti in relazione agli obiettivi che si<br />
prefigge la legge, ma anche del potere di sostituirsi al mancato accordo tra<br />
le parti, adottando quella che l’art. 13 della l. n. 146/1990, denomina<br />
regolamentazione “provvisoria”.<br />
Insomma, la Commissione di garanzia, per indurre le parti a raggiungere un<br />
accordo, fa una propria proposta di regolamentazione. Se le parti collettive<br />
non raggiungono l’accordo, adotta una regolamentazione provvisoria.<br />
La l. n. 83/2000 ha poi introdotto ulteriori obblighi che possono essere<br />
considerati collaterali rispetto ai due obblighi fondamentali del preavviso e<br />
dell’erogazione delle prestazioni indispensabili. In particolare, devono<br />
essere previste (nei contratti o negli accordi collettivi che fissano le<br />
prestazioni indispensabili) procedure di raffreddamento e di conciliazione,<br />
obbligatorie per entrambe le parti, da esperirsi prima della proclamazione<br />
dello sciopero. Se le parti non intendono avvalersi delle procedure di<br />
raffreddamento e di conciliazione contenute negli accordi o nei contratti<br />
collettivi, è previsto un tentativo di conciliazione presso la Prefettura o il<br />
Comune, nel caso di scioperi nei servizi pubblici di rilievo locale, o presso<br />
139<br />
Le procedure<br />
di<br />
raffreddamento<br />
e di<br />
conciliazione