UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pubblico, non tutte le prestazioni rese dai lavoratori sono indispensabili<br />
ai fini del soddisfacimento dei diritti della persona costituzionalmente<br />
garantiti; tant’è vero che qualcuno, giustamente, ha detto che il concetto<br />
centrale nell’ambito di applicazione della legge non è tanto quello di<br />
servizio pubblico quanto quello di prestazione indispensabile.<br />
La distinzione tra servizio pubblico e prestazione indispensabile, fatta<br />
propria dal legislatore del 1990, era stata peraltro già formulata dalla Corte<br />
costituzionale. Ed in effetti, come si è già anticipato, l’elaborazione della<br />
giurisprudenza costituzionale in materia di sciopero è stata molto<br />
importante, perché ha delineato le linee interpretative per il legislatore<br />
ordinario.<br />
La Corte costituzionale era stata chiamata a giudicare della legittimità<br />
costituzionale degli artt. 330, 333 del c.p. (ora abrogati dalla legge n.<br />
146/1990) che prevedevano e punivano l’abbandono dei pubblici servizi<br />
come reato. E la Corte aveva ritenuto che potesse considerarsi reato non<br />
qualsiasi abbandono di pubblici servizi, uffici o lavori, ma solo quello che<br />
comprometta “funzioni e servizi pubblici essenziali, aventi carattere di<br />
preminente interesse generale ai sensi della Costituzione” (Corte cost. 17<br />
marzo 1969, n. 31).<br />
La Corte aveva poi affermato che all’interno di quello che può definirsi<br />
servizio pubblico essenziale (ad esempio, il servizio reso da un ospedale),<br />
non tutti gli scioperi dovessero essere considerati reato, ma solo quelli che<br />
non assicurassero le prestazioni indispensabili (nel caso, ad esempio, di uno<br />
sciopero degli infermieri in un ospedale psichiatrico, la Corte ha ritenuto<br />
che tale sciopero non fosse illecito penalmente, perché nel caso era<br />
rispettato il rapporto tra numero degli infermieri e ricoverati, previsti dalla<br />
normativa in materia di sanità. Secondo la Corte costituzionale, una volta<br />
137