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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le<br />

telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica”.<br />

Non è opportuno soffermarsi analiticamente sull’elenco dei servizi che<br />

sono indicati nel co. 2 dell’art. 1. L’aspetto più problematico concerne la<br />

natura tassativa ovvero esemplificativa di tale elencazione. La tesi<br />

prevalente, anzi ormai unanime, è quella secondo la quale l’elencazione è<br />

esemplificativa e non tassativa.<br />

Se la definizione non fosse esemplificativa non si capirebbe, infatti, il<br />

significato della definizione di servizio pubblico contenuta nel 1° co.<br />

dell’art. 1. Ricordiamo che il primo comma dà una definizione, non<br />

strutturale, ma solo teleologica (sono servizi pubblici quelli diretti al<br />

soddisfacimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati). Se il<br />

comma 2° volesse dare una elencazione tassativa, non avrebbe senso la<br />

definizione teleologica di cui al comma 1°.<br />

Inoltre, negli ordinamenti nei quali v’è una regolamentazione dello<br />

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con relativa elencazione dei servizi,<br />

si prevede qualche meccanismo, di tipo amministrativo, per aggiornare<br />

siffatta elencazione. Poiché nella legge n. 146/1990 questo meccanismo<br />

non è previsto, è del tutto logico ritenere che l’elenco non sia tassativo ma,<br />

appunto, solo esemplificativo. Occorre infine sottolineare come la nozione<br />

di servizio pubblico essenziale non sia immutabile dipendendo anche<br />

dall’evoluzione e dall’organizzazione della società (il trasporto aereo, ad<br />

esempio, 40 anni fa non poteva essere considerato servizio pubblico<br />

essenziale). Di qui l’opportunità di una definizione aperta, solo<br />

teleologicamente orientata, di servizi pubblici essenziali.<br />

Il servizio pubblico (come stabilisce il 1° co.: “indipendentemente dalla<br />

natura giuridica del rapporto di lavoro…”) può essere gestito anche da<br />

un’impresa privata. Il servizio è infatti pubblico in quanto diretto al<br />

135<br />

L’elencazione<br />

del 2° co.<br />

dell’art. 1 è<br />

solo<br />

esemplificativa

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