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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità<br />

costituzionale delle norme del codice penale del 1930, ha senz’altro, e<br />

senza esitazione, dichiarato incostituzionale l’art. 502 c.p., relativo allo<br />

sciopero per fini contrattuali; successivamente in una serie di pronunce ha<br />

definito i limiti dello sciopero per fini non contrattuali o di coazione alla<br />

pubblica autorità (artt. 503 – 504 c.p.).<br />

Si tratta dello sciopero comunemente definito come politico, vale a dire<br />

quello che, pur avendo come soggetto passivo il datore di lavoro, è in realtà<br />

diretto ad esercitare una pressione su una pubblica autorità (parlamento,<br />

governo ecc.) per propiziare o scongiurare l’adozione di un determinato<br />

provvedimento.<br />

Tracciando una sintesi del contenuto di queste sentenze, si può affermare<br />

che la Corte costituzionale ha ritagliato tre aree all’interno dello sciopero<br />

in senso lato politico.<br />

In certi casi, lo sciopero indirizzato nei confronti della pubblica autorità<br />

deve essere ancora oggi considerato un reato: si tratta dello sciopero diretto<br />

a sovvertire l’ordinamento costituzionale e dello sciopero diretto a limitare<br />

e ad impedire l’esercizio di quelle prerogative in cui si sostanzia la<br />

sovranità popolare (ad es. lo sciopero diretto ad impedire il diritto di voto<br />

ovvero a limitare o impedire la regolare attività del Parlamento) (Corte<br />

cost. 27 dicembre 1974, n. 290); in altri casi, lo sciopero politico deve<br />

essere considerato un diritto (e quindi non sanzionabile penalmente e<br />

nemmeno civilmente); in altri casi ancora deve essere considerato una mera<br />

libertà.<br />

Lo sciopero di imposizione economico-politica, vale a dire lo sciopero<br />

diretto ad ottenere o scongiurare un provvedimento che incide sulle<br />

condizioni dei lavoratori, costituisce un’astensione pienamente<br />

riconducibile alla nozione di sciopero di cui all’art. 40 (quindi costituisce<br />

130<br />

Lo sciopero<br />

politico-reato<br />

Lo sciopero<br />

politicodiritto

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