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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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Per quanto attiene alle modalità, la giurisprudenza ha dovuto affrontare il<br />

problema della legittimità dello sciopero articolato (sciopero a singhiozzo<br />

e sciopero a scacchiera; v. retro, cap. IV, par. 2).<br />

Si è detto che, in una prima fase, la giurisprudenza – definendo lo sciopero<br />

come un’astensione dal lavoro contestuale e continuativa – ha ritenuto che<br />

le forme di lotta sindacale sopra descritte non costituissero esercizio dello<br />

sciopero. E ciò anche perché esse avrebbero recato un danno ingiusto alla<br />

controparte: un danno – la disorganizzazione dell’attività produttiva –<br />

sproporzionato rispetto a quello ricevuto dai lavoratori a seguito dello<br />

sciopero, vale a dire la perdita della retribuzione. A sostegno della tesi si<br />

invocavano altresì gli obblighi di correttezza e buona fede.<br />

A seguito delle critiche avanzate dalla dottrina, (sia perché la<br />

giurisprudenza assumeva una nozione aprioristica, costruita a tavolino, di<br />

sciopero; sia perché nessuna norma indicava quale dovesse essere la misura<br />

del danno “giusto” arrecata da uno sciopero, sia perché gli obblighi di<br />

correttezza e buona fede assistono l’esecuzione della prestazione lavorativa<br />

quando lo sciopero determina la sospensione del relativo obbligo) la<br />

Cassazione, già dalla fine degli anni ’70, mutò indirizzo. E con la storica<br />

sentenza n. 711/1980 consacrò la legittimità dello sciopero articolato.<br />

A partire dalla fondamentale decisione del 1980, l’accento si è così<br />

spostato sull’individuazione dei confini dell’obbligo retributivo gravante<br />

sul datore di lavoro per le prestazioni offerte o rese, in caso di sciopero a<br />

singhiozzo, negli intervalli lavorati e, in caso di sciopero a scacchiera, dai<br />

lavoratori attualmente non scioperanti. Naturalmente lo stesso problema si<br />

pone per uno sciopero parziale nei confronti dei lavoratori che non vi<br />

aderiscono.<br />

A questo proposito, l’alternativa di fondo è se assuma rilievo la non<br />

proficuità della prestazione offerta o resa secondo lo standard normale,<br />

128<br />

Liceità dello<br />

sciopero cd.<br />

articolato<br />

Il problema<br />

della<br />

persistenza<br />

dell’obbligo<br />

retributivo<br />

per<br />

prestazioni<br />

lavorative<br />

rese<br />

nell’ambito<br />

di uno<br />

sciopero<br />

articolato

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