UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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Per quanto attiene alle modalità, la giurisprudenza ha dovuto affrontare il<br />
problema della legittimità dello sciopero articolato (sciopero a singhiozzo<br />
e sciopero a scacchiera; v. retro, cap. IV, par. 2).<br />
Si è detto che, in una prima fase, la giurisprudenza – definendo lo sciopero<br />
come un’astensione dal lavoro contestuale e continuativa – ha ritenuto che<br />
le forme di lotta sindacale sopra descritte non costituissero esercizio dello<br />
sciopero. E ciò anche perché esse avrebbero recato un danno ingiusto alla<br />
controparte: un danno – la disorganizzazione dell’attività produttiva –<br />
sproporzionato rispetto a quello ricevuto dai lavoratori a seguito dello<br />
sciopero, vale a dire la perdita della retribuzione. A sostegno della tesi si<br />
invocavano altresì gli obblighi di correttezza e buona fede.<br />
A seguito delle critiche avanzate dalla dottrina, (sia perché la<br />
giurisprudenza assumeva una nozione aprioristica, costruita a tavolino, di<br />
sciopero; sia perché nessuna norma indicava quale dovesse essere la misura<br />
del danno “giusto” arrecata da uno sciopero, sia perché gli obblighi di<br />
correttezza e buona fede assistono l’esecuzione della prestazione lavorativa<br />
quando lo sciopero determina la sospensione del relativo obbligo) la<br />
Cassazione, già dalla fine degli anni ’70, mutò indirizzo. E con la storica<br />
sentenza n. 711/1980 consacrò la legittimità dello sciopero articolato.<br />
A partire dalla fondamentale decisione del 1980, l’accento si è così<br />
spostato sull’individuazione dei confini dell’obbligo retributivo gravante<br />
sul datore di lavoro per le prestazioni offerte o rese, in caso di sciopero a<br />
singhiozzo, negli intervalli lavorati e, in caso di sciopero a scacchiera, dai<br />
lavoratori attualmente non scioperanti. Naturalmente lo stesso problema si<br />
pone per uno sciopero parziale nei confronti dei lavoratori che non vi<br />
aderiscono.<br />
A questo proposito, l’alternativa di fondo è se assuma rilievo la non<br />
proficuità della prestazione offerta o resa secondo lo standard normale,<br />
128<br />
Liceità dello<br />
sciopero cd.<br />
articolato<br />
Il problema<br />
della<br />
persistenza<br />
dell’obbligo<br />
retributivo<br />
per<br />
prestazioni<br />
lavorative<br />
rese<br />
nell’ambito<br />
di uno<br />
sciopero<br />
articolato