UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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collettiva dal lavoro, è evidente che tutte le forme di lotta sindacale che non si riducono ad una semplice astensione non possono essere qualificate come tale (ad es., lo sciopero cd. pignolo, cioè l’osservanza pedante dei regolamenti). Ciò vuol dire non che esse devono essere necessariamente considerate illecite, ma che devono essere valutate alla stregua delle comuni norme civilistiche e penalistiche (al di fuori, dunque, dell’ombrello protettivo dell’art. 40 Cost.). Sono limiti esterni quelli che derivano dal necessario contemperamento del diritto di sciopero con altri diritti costituzionalmente garantiti, che sono da considerare sovra-ordinati o almeno pari-ordinati rispetto al diritto di sciopero e che quindi non possono essere compromessi dall’esercizio dello stesso. Il problema è di stabilire, quali diritti sono sovra-ordinati o almeno para- ordinati e quali sono sotto-ordinati. Per alcuni di essi, come il diritto alla vita, o all’integrità fisica, non vi sono dubbi: essi sono certamente sovraordinati rispetto al diritto di sciopero. Più dubbia è la posizione di altri diritti, che trovano un riconoscimento diretto o indiretto nella Costituzione, rispetto al diritto di sciopero. Per quanto riguarda il diritto di iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 Cost., si è argomentato giustamente che, se questo fosse uno dei diritti pari-ordinati rispetto al diritto di sciopero, allora non si dovrebbe mai ammettere la legittimità dello stesso, dato che esso è finalizzato ad arrecare un danno all’impresa e dunque all’iniziativa economica privata. La giurisprudenza ha ritenuto che anche l’art. 41 Cost. deve entrare in gioco per il contemperamento dei diritti e degli interessi; ma ciò che deve essere salvaguardata non è la produzione dell’impresa, bensì la capacità produttiva della stessa (l’iniziativa economica privata nella sua accezione dinamica). Uno sciopero che danneggi gli impianti industriali fino a farli 124 Le forme di lotta sindacale che non si esauriscono in una astensione dal lavoro I diritti pariordinati o sovraordinati rispetto al diritto di sciopero
diventare inservibili, compromettendo l’iniziativa economica privata nel suo nucleo essenziale, è da considerare illegittimo. Uno sciopero che, invece, comprometta la produttività dell’impresa, senza compromettere l’impresa come organizzazione istituzionale, deve considerarsi legittimo (Cass. 30 gennaio 1980, n. 711). La teoria dei limiti esterni del diritto di sciopero, elaborata dalla Corte costituzionale, ha costituito poi un’indicazione per il legislatore ordinario nel momento in cui ha deciso di legiferare nel settore dei servizi pubblici essenziali con la l. n. 146/1990, successivamente modificata dalla l. n. 83/2000. Ci si può chiedere per quale motivo il legislatore non sia intervenuto con una legge di portata generale e si sia giunti fino al 1990 per legiferare in un settore nevralgico come quello dei servizi pubblici essenziali. Le ragioni dell’inattuazione dell’art. 40 Cost. sono sufficientemente acquisite e consistono essenzialmente nell’ostilità manifestata dalle associazioni sindacali nei confronti delle ipotesi di regolamentazione legislativa del diritto di sciopero, il principale strumento di lotta dei sindacati. Del resto, è opinione comune (e fondata) che una legislazione in materia di sciopero che incontri l’opposizione delle forze sindacali è destinata a rimanere ineffettiva. Un fenomeno di rilevanza social-collettiva, come lo sciopero, non è realisticamente contenibile in regole che non siano condivise, almeno nelle linee di fondo, dalle forze sociali. 125
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La teoria dei limiti esterni del diritto di sciopero, elaborata dalla Corte<br />
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essenziali con la l. n. 146/1990, successivamente modificata dalla l. n.<br />
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