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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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E’ utile, a tal fine, considerare quali sono i possibili atteggiamenti che un<br />

ordinamento giuridico può assumere nei confronti dello sciopero.<br />

Esso può essere considerato come un reato, una libertà o un diritto;<br />

dunque, può essere vietato, permesso, protetto.<br />

Nel periodo pre-corporativo, l’ordinamento giuridico italiano considerava<br />

lo sciopero come una libertà: esso non era vietato dal codice penale<br />

Zanardelli del 1889, a differenza di quanto previsto dal successivo codice<br />

penale Rocco del 1930.<br />

Lo sciopero era quindi penalmente lecito. Semmai erano considerate reati<br />

le minacce o violenze eventualmente poste in essere in occasione dello<br />

sciopero.<br />

In un’ottica prettamente civilistica, lo sciopero – che si concretizza in<br />

un’astensione dal lavoro – sarebbe da considerare un inadempimento<br />

contrattuale. Nello Stato liberale, lo sciopero non era considerato illecito<br />

penalmente; ma appunto era considerato civilmente illecito (come si è<br />

detto, in quanto inadempimento contrattuale).Tale visione, peraltro, era del<br />

tutto coerente con l’ideologia dello Stato liberale, equidistante rispetto alle<br />

parti sociali contrapposte.<br />

Nel periodo corporativo, si assiste ad un mutamento radicale di prospettiva,<br />

prima con l’entrata in vigore della legge sindacale del 1926, poi con il<br />

codice penale del 1930: lo sciopero, al pari della serrata, viene considerato<br />

come un reato contro l’economia nazionale e, dunque, illecito non solo<br />

civilmente ma anche penalmente.<br />

Il codice penale Rocco configura, negli artt. 502 ss., diverse fattispecie –<br />

sciopero per fini contrattuali, sciopero per fini non contrattuali o per fini<br />

politici, sciopero di coazione contro la Pubblica Autorità, sciopero di<br />

solidarietà e di protesta – e stabilisce pene diverse, a seconda della<br />

tipologia di sciopero.<br />

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