UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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E’ utile, a tal fine, considerare quali sono i possibili atteggiamenti che un<br />
ordinamento giuridico può assumere nei confronti dello sciopero.<br />
Esso può essere considerato come un reato, una libertà o un diritto;<br />
dunque, può essere vietato, permesso, protetto.<br />
Nel periodo pre-corporativo, l’ordinamento giuridico italiano considerava<br />
lo sciopero come una libertà: esso non era vietato dal codice penale<br />
Zanardelli del 1889, a differenza di quanto previsto dal successivo codice<br />
penale Rocco del 1930.<br />
Lo sciopero era quindi penalmente lecito. Semmai erano considerate reati<br />
le minacce o violenze eventualmente poste in essere in occasione dello<br />
sciopero.<br />
In un’ottica prettamente civilistica, lo sciopero – che si concretizza in<br />
un’astensione dal lavoro – sarebbe da considerare un inadempimento<br />
contrattuale. Nello Stato liberale, lo sciopero non era considerato illecito<br />
penalmente; ma appunto era considerato civilmente illecito (come si è<br />
detto, in quanto inadempimento contrattuale).Tale visione, peraltro, era del<br />
tutto coerente con l’ideologia dello Stato liberale, equidistante rispetto alle<br />
parti sociali contrapposte.<br />
Nel periodo corporativo, si assiste ad un mutamento radicale di prospettiva,<br />
prima con l’entrata in vigore della legge sindacale del 1926, poi con il<br />
codice penale del 1930: lo sciopero, al pari della serrata, viene considerato<br />
come un reato contro l’economia nazionale e, dunque, illecito non solo<br />
civilmente ma anche penalmente.<br />
Il codice penale Rocco configura, negli artt. 502 ss., diverse fattispecie –<br />
sciopero per fini contrattuali, sciopero per fini non contrattuali o per fini<br />
politici, sciopero di coazione contro la Pubblica Autorità, sciopero di<br />
solidarietà e di protesta – e stabilisce pene diverse, a seconda della<br />
tipologia di sciopero.<br />
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