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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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competenti a trattare e stipulare i contratti collettivi. Nel settore del lavoro<br />

privato, invece, la contrattazione collettiva non è regolata dalla legge e non<br />

è stabilito, in capo ad alcun sindacato, un diritto di trattare.<br />

Per tali ragioni, il rifiuto di trattare deve considerarsi, in generale, legittimo.<br />

Esclusa l’esistenza di un generale obbligo di trattare, va però segnalata la<br />

previsione di specifici obblighi di trattare imposti da singole leggi o da<br />

clausole dei contratti collettivi. Ciò avviene, ad esempio, in materia di<br />

ricorso alla Cassa integrazione guadagni ed in materia di licenziamenti<br />

collettivi, poiché la legge prevede un obbligo di informazione sindacale<br />

preventiva, cui segue un obbligo di “esame congiunto”, da considerare<br />

come obbligo di trattare. Ebbene, va da sé che, là dove un obbligo di<br />

trattare sia specificamente previsto, il rifiuto della trattativa costituisce<br />

condotta antisindacale.<br />

Non esistendo un obbligo generale di trattare, il datore di lavoro può<br />

prescegliere con chi trattare, anche eventualmente escludendo alcuni<br />

sindacati. A ciò osta solo un limite. La trattativa con alcuni sindacati, e non<br />

con altri, non deve essere irragionevole in relazione alla rappresentatività<br />

dell’associazione sindacale esclusa; più precisamente, non deve essere<br />

talmente irragionevole da integrare la fattispecie del sostegno a sindacati<br />

“di comodo”, ex art. 17 St. lav.<br />

Quest’ultima norma, sotto la rubrica “sindacati di comodo”, vieta “ai datori<br />

di lavoro e alle associazioni dei datori di lavoro di costituire o sostenere<br />

con mezzi finanziari o altrimenti le associazioni sindacali dei lavoratori”.<br />

La ratio della norma è di impedire che i datori di lavoro (o le associazioni<br />

dei datori di lavoro) creino o sostengano sindacati che non siano<br />

genuinamente rappresentativi degli interessi dei lavoratori, al fine di avere<br />

una controparte “compiacente”. Va da sé che la semplice contrattazione<br />

117<br />

La<br />

“discrimina-<br />

zione” nelle<br />

trattative

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