UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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competenti a trattare e stipulare i contratti collettivi. Nel settore del lavoro<br />
privato, invece, la contrattazione collettiva non è regolata dalla legge e non<br />
è stabilito, in capo ad alcun sindacato, un diritto di trattare.<br />
Per tali ragioni, il rifiuto di trattare deve considerarsi, in generale, legittimo.<br />
Esclusa l’esistenza di un generale obbligo di trattare, va però segnalata la<br />
previsione di specifici obblighi di trattare imposti da singole leggi o da<br />
clausole dei contratti collettivi. Ciò avviene, ad esempio, in materia di<br />
ricorso alla Cassa integrazione guadagni ed in materia di licenziamenti<br />
collettivi, poiché la legge prevede un obbligo di informazione sindacale<br />
preventiva, cui segue un obbligo di “esame congiunto”, da considerare<br />
come obbligo di trattare. Ebbene, va da sé che, là dove un obbligo di<br />
trattare sia specificamente previsto, il rifiuto della trattativa costituisce<br />
condotta antisindacale.<br />
Non esistendo un obbligo generale di trattare, il datore di lavoro può<br />
prescegliere con chi trattare, anche eventualmente escludendo alcuni<br />
sindacati. A ciò osta solo un limite. La trattativa con alcuni sindacati, e non<br />
con altri, non deve essere irragionevole in relazione alla rappresentatività<br />
dell’associazione sindacale esclusa; più precisamente, non deve essere<br />
talmente irragionevole da integrare la fattispecie del sostegno a sindacati<br />
“di comodo”, ex art. 17 St. lav.<br />
Quest’ultima norma, sotto la rubrica “sindacati di comodo”, vieta “ai datori<br />
di lavoro e alle associazioni dei datori di lavoro di costituire o sostenere<br />
con mezzi finanziari o altrimenti le associazioni sindacali dei lavoratori”.<br />
La ratio della norma è di impedire che i datori di lavoro (o le associazioni<br />
dei datori di lavoro) creino o sostengano sindacati che non siano<br />
genuinamente rappresentativi degli interessi dei lavoratori, al fine di avere<br />
una controparte “compiacente”. Va da sé che la semplice contrattazione<br />
117<br />
La<br />
“discrimina-<br />
zione” nelle<br />
trattative