UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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clausole contrattuali, tali da tradursi in un attentato all’ordine contrattuale e<br />
dunque all’effettività dell’azione contrattuale del sindacato.<br />
Quanto alla violazione di una clausola obbligatoria del contratto collettivo,<br />
quale ad es. una clausola che preveda un diritto d’informazione in capo al<br />
sindacato, essa costituisce certamente condotta antisindacale: venendo<br />
negata una prerogativa sindacale, ne consegue evidentemente una<br />
compressione dell’attività sindacale.<br />
Qualcuno ha però avanzato un’obiezione di principio rispetto alla tesi per<br />
cui anche la violazione di disposizioni contrattuali può costituire condotta<br />
antisindacale: così ragionando, si è detto, si finirebbe per sanzionare<br />
penalmente (si ricordi che la violazione dell’ordine del giudice è sanzionata<br />
con l’applicazione dell’art. 650 c.p.: cfr. art. 28, 3° co., St. lav.), ma<br />
unilateralmente, vale a dire solo quando essa sia posta in essere dal datore<br />
di lavoro, l’inosservanza dei contratti collettivi.<br />
Invero, questa obiezione non appare convincente, perché la sanzione penale<br />
non colpisce, di per sé, l’inosservanza delle disposizioni del contratto<br />
collettivo, ma l’inosservanza dell’ordine del giudice.<br />
3.13.4. Condotta antisindacale ed obbligo di trattare.<br />
C’è ancora da domandarsi se il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di<br />
trattare con le associazioni sindacali sia da considerare condotta<br />
antisindacale ex art. 28 St. lav.<br />
Nel nostro ordinamento non è ricostruibile un obbligo generale di trattare.<br />
Parte della dottrina ritiene che tale obbligo possa essere tutt’al più<br />
configurato nel pubblico impiego, in quanto il sistema della contrattazione<br />
collettiva è regolato dalla legge e, in particolare, sono individuati i soggetti<br />
116<br />
Il rifiuto di<br />
trattare