UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
senza che ciò integri gli estremi della condotta antisindacale: un<br />
licenziamento ingiustificato non è, in generale, antisindacale, a meno che<br />
non si tratti di licenziamento discriminatorio per motivi sindacali, ad es.,<br />
irrogato perché il lavoratore è un attivista sindacale.<br />
Ciò che rileva è, dunque, verificare se il comportamento del datore di<br />
lavoro sia idoneo a ledere i beni protetti (libertà e attività sindacale, diritto<br />
di sciopero). Tale lesione può anche derivare da un comportamento che<br />
colpisce il singolo lavoratore, purché si tratti di un cd. comportamento<br />
plurioffensivo, come nell’esempio appena formulato (in cui viene al<br />
contempo leso l’interesse del singolo lavoratore a non essere licenziato<br />
illegittimamente e quello del gruppo organizzato al libero svolgimento<br />
dell’attività sindacale).<br />
Così come la fattispecie “condotta antisindacale” non è strutturalmente ma<br />
teleologicamente definita, neppure il contenuto dell’ordine del giudice è<br />
strutturalmente determinato e può assumere i contenuti più diversi. Il<br />
giudice può adottare, con decreto, ogni provvedimento che ritiene<br />
necessario al fine di ripristinare la normalità sindacale (anche, ad esempio,<br />
l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro).<br />
3.13.3. La violazione delle clausole dei contratti collettivi.<br />
Di particolare interesse appare verificare se la violazione delle disposizioni<br />
dei contratti collettivi integri o no una condotta antisindacale.<br />
Ebbene, la violazione delle sole clausole normative del contratto collettivo<br />
non costituisce, di per sé, una condotta antisindacale. In dottrina si è però<br />
ritenuto che possano sussistere gli estremi dell’antisindacalità qualora il<br />
datore di lavoro ponesse in essere sistematiche e reiterate violazioni delle<br />
115<br />
Parte<br />
normativa e<br />
parte<br />
obbligatoria<br />
del contratto<br />
collettivo