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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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La Corte di cassazione, nell’unica sentenza (Cass. 10 febbraio 1971, n.<br />

357) in cui ha affrontato il problema della natura delle clausole di tregua<br />

sindacale, ha tuttavia ammesso la possibilità che queste ultime assumano<br />

una valenza normativa, senza per questo scontrarsi con l’art. 40 Cost. La<br />

Cassazione ha argomentato tale conclusione distinguendo tra rinuncia al<br />

diritto di sciopero (che sarebbe insanabilmente in contrasto con l’art. 40<br />

Cost.) e regolamentazione dell’esercizio del diritto (compatibile con l’art.<br />

40 Cost.), affermando che con la clausola di tregua sindacale, più che<br />

rinunciare al diritto di sciopero, si regolamenta per un arco di tempo<br />

definito e per un oggetto definito l’esercizio del diritto.<br />

Alla luce di questa impostazione, la qualificazione della clausola di tregua<br />

come obbligatoria o normativa non è per così dire necessitata: essa si<br />

risolve essenzialmente in un problema di interpretazione della volontà<br />

contrattuale.<br />

Nella nostra esperienza contrattuale, le clausole di tregua hanno<br />

generalmente natura obbligatoria, ponendo obblighi unicamente in capo<br />

alle associazioni sindacali. Nello stesso accordo interconfederale del 28<br />

giugno 2011 si prevede espressamente che i contratti collettivi aziendali,<br />

che definiscono clausole di tregua sindacale al fine di “garantire la<br />

esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva hanno<br />

effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei<br />

lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo<br />

interconfederale operanti all’interno della azienda e non per i singoli<br />

lavoratori”.<br />

Naturalmente, nel caso di efficacia meramente obbligatoria, non si pone<br />

alcun problema di contrasto con l’art. 40 Cost., rimanendo intatto il diritto<br />

dei singoli lavoratori a scioperare. Questi ultimi, scegliendo di astenersi dal<br />

lavoro nonostante l’obbligo di tregua assunto dal sindacato, non incorrono<br />

104<br />

Clausole di<br />

tregua con<br />

valenza<br />

obbligatoria e<br />

conseguenze<br />

in caso di<br />

inadempi-<br />

mento

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