UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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La Corte di cassazione, nell’unica sentenza (Cass. 10 febbraio 1971, n.<br />
357) in cui ha affrontato il problema della natura delle clausole di tregua<br />
sindacale, ha tuttavia ammesso la possibilità che queste ultime assumano<br />
una valenza normativa, senza per questo scontrarsi con l’art. 40 Cost. La<br />
Cassazione ha argomentato tale conclusione distinguendo tra rinuncia al<br />
diritto di sciopero (che sarebbe insanabilmente in contrasto con l’art. 40<br />
Cost.) e regolamentazione dell’esercizio del diritto (compatibile con l’art.<br />
40 Cost.), affermando che con la clausola di tregua sindacale, più che<br />
rinunciare al diritto di sciopero, si regolamenta per un arco di tempo<br />
definito e per un oggetto definito l’esercizio del diritto.<br />
Alla luce di questa impostazione, la qualificazione della clausola di tregua<br />
come obbligatoria o normativa non è per così dire necessitata: essa si<br />
risolve essenzialmente in un problema di interpretazione della volontà<br />
contrattuale.<br />
Nella nostra esperienza contrattuale, le clausole di tregua hanno<br />
generalmente natura obbligatoria, ponendo obblighi unicamente in capo<br />
alle associazioni sindacali. Nello stesso accordo interconfederale del 28<br />
giugno 2011 si prevede espressamente che i contratti collettivi aziendali,<br />
che definiscono clausole di tregua sindacale al fine di “garantire la<br />
esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva hanno<br />
effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei<br />
lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo<br />
interconfederale operanti all’interno della azienda e non per i singoli<br />
lavoratori”.<br />
Naturalmente, nel caso di efficacia meramente obbligatoria, non si pone<br />
alcun problema di contrasto con l’art. 40 Cost., rimanendo intatto il diritto<br />
dei singoli lavoratori a scioperare. Questi ultimi, scegliendo di astenersi dal<br />
lavoro nonostante l’obbligo di tregua assunto dal sindacato, non incorrono<br />
104<br />
Clausole di<br />
tregua con<br />
valenza<br />
obbligatoria e<br />
conseguenze<br />
in caso di<br />
inadempi-<br />
mento