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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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3.11. Le clausole di tregua sindacale.<br />

Venendo alle clausole obbligatorie del contratto collettivo (le clausole che<br />

regolano i rapporti reciproci tra le associazioni sindacali stipulanti e non<br />

conformano il contenuto del contratto individuale di lavoro), possono<br />

essere prese in considerazione le cd. clausole di tregua sindacale sia perché<br />

emblematiche dei problemi giuridici posti da questa tipologia di clausole,<br />

sia per la loro rilevanza intrinseca nell’economia del contratto collettivo.<br />

Con le clausole di tregua sindacale, l’associazione sindacale assume<br />

l’obbligo di non proclamare o sostenere scioperi diretti ad ottenere una<br />

modifica di quanto previsto dal contratto collettivo, fino al termine di<br />

vigenza dello stesso. I contratti collettivi hanno un arco temporale<br />

normalmente di efficacia limitato: l’accordo quadro del 2009 prevede che i<br />

contratti collettivi nazionali di categoria (così come quelli aziendali)<br />

abbiano durata triennale, tanto per la parte economica che per quella<br />

normativa.<br />

Nell’ordinamento italiano si tende ad escludere, anche se con motivazione<br />

non sempre pertinente, che dalla semplice stipulazione del contratto<br />

collettivo discenda, in capo ai sindacati stipulanti, un obbligo di tregua<br />

sindacale: che vi sia un obbligo implicito di tregua sindacale.<br />

Affinché questo obbligo sia configurabile occorrerebbe una clausola<br />

esplicita. Ciò posto, la prima questione che si pone è di stabilire se le<br />

clausole di tregua sindacale vincolino anche i singoli a non scioperare,<br />

esplicando in tal modo efficacia non solo obbligatoria ma anche normativa.<br />

Secondo un primo orientamento, tali clausole hanno esclusivamente natura<br />

obbligatoria. Se avessero natura normativa, dovrebbero considerarsi nulle<br />

per contrarietà a norma imperativa, entrando in insanabile contrasto con<br />

l’art. 40 Cost., che riconosce il diritto di sciopero.<br />

103<br />

Obbligo<br />

implicito di<br />

pace<br />

sindacale<br />

Valenza<br />

obbligatoria<br />

o solo<br />

normativa<br />

delle<br />

clausole di<br />

tregua

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