UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ... UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

giurisprudenza.unipv.it
from giurisprudenza.unipv.it More from this publisher
20.05.2013 Views

trattamento di integrazione salariale in sostituzione della retribuzione perduta. Si ravvisa comunemente nella normativa sulla cassa integrazione una deroga al diritto comune secondo cui, in caso di modificazione dell’oggetto del contratto (il quantum della prestazione dovuta), sarebbe necessario un accordo tra le parti stesse. Più precisamente, si ravvisa nella normativa sulla cassa integrazione – a condizione che l’intervento venga disposto – l’attribuzione di un potere unilaterale, in capo al datore di lavoro, di sospendere dal lavoro i lavoratori ovvero ridurre l’orario di lavoro, riducendo proporzionalmente la retribuzione. La legge però prevede che, prima di accedere alla Cassa integrazione, il datore di lavoro informi e consulti le associazioni sindacali (art. 5, legge 20 maggio 1975, n. 164). Nell’ambito di questa procedura di informazione e consultazione può essere stipulato un accordo (ad esempio sulla durata dell’intervento della Cassa integrazione, sui criteri di scelta dei lavoratori da mettere in Cassa integrazione) che limita l’esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro. Per questo contratto cd. gestionale un problema di ambito soggettivo di efficacia neppure si pone: esso infatti non fa che limitare un potere comunque riconosciuto dalla legge (o talora dal contratto collettivo) al datore di lavoro, potere che si esercita erga omnes. Il contratto collettivo che limita siffatto potere partecipa del carattere “generalizzato” del medesimo. 102

3.11. Le clausole di tregua sindacale. Venendo alle clausole obbligatorie del contratto collettivo (le clausole che regolano i rapporti reciproci tra le associazioni sindacali stipulanti e non conformano il contenuto del contratto individuale di lavoro), possono essere prese in considerazione le cd. clausole di tregua sindacale sia perché emblematiche dei problemi giuridici posti da questa tipologia di clausole, sia per la loro rilevanza intrinseca nell’economia del contratto collettivo. Con le clausole di tregua sindacale, l’associazione sindacale assume l’obbligo di non proclamare o sostenere scioperi diretti ad ottenere una modifica di quanto previsto dal contratto collettivo, fino al termine di vigenza dello stesso. I contratti collettivi hanno un arco temporale normalmente di efficacia limitato: l’accordo quadro del 2009 prevede che i contratti collettivi nazionali di categoria (così come quelli aziendali) abbiano durata triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa. Nell’ordinamento italiano si tende ad escludere, anche se con motivazione non sempre pertinente, che dalla semplice stipulazione del contratto collettivo discenda, in capo ai sindacati stipulanti, un obbligo di tregua sindacale: che vi sia un obbligo implicito di tregua sindacale. Affinché questo obbligo sia configurabile occorrerebbe una clausola esplicita. Ciò posto, la prima questione che si pone è di stabilire se le clausole di tregua sindacale vincolino anche i singoli a non scioperare, esplicando in tal modo efficacia non solo obbligatoria ma anche normativa. Secondo un primo orientamento, tali clausole hanno esclusivamente natura obbligatoria. Se avessero natura normativa, dovrebbero considerarsi nulle per contrarietà a norma imperativa, entrando in insanabile contrasto con l’art. 40 Cost., che riconosce il diritto di sciopero. 103 Obbligo implicito di pace sindacale Valenza obbligatoria o solo normativa delle clausole di tregua

trattamento di integrazione salariale in sostituzione della retribuzione<br />

perduta.<br />

Si ravvisa comunemente nella normativa sulla cassa integrazione una<br />

deroga al diritto comune secondo cui, in caso di modificazione dell’oggetto<br />

del contratto (il quantum della prestazione dovuta), sarebbe necessario un<br />

accordo tra le parti stesse. Più precisamente, si ravvisa nella normativa<br />

sulla cassa integrazione – a condizione che l’intervento venga disposto –<br />

l’attribuzione di un potere unilaterale, in capo al datore di lavoro, di<br />

sospendere dal lavoro i lavoratori ovvero ridurre l’orario di lavoro,<br />

riducendo proporzionalmente la retribuzione.<br />

La legge però prevede che, prima di accedere alla Cassa integrazione, il<br />

datore di lavoro informi e consulti le associazioni sindacali (art. 5, legge 20<br />

maggio 1975, n. 164). Nell’ambito di questa procedura di informazione e<br />

consultazione può essere stipulato un accordo (ad esempio sulla durata<br />

dell’intervento della Cassa integrazione, sui criteri di scelta dei lavoratori<br />

da mettere in Cassa integrazione) che limita l’esercizio del potere<br />

unilaterale del datore di lavoro.<br />

Per questo contratto cd. gestionale un problema di ambito soggettivo di<br />

efficacia neppure si pone: esso infatti non fa che limitare un potere<br />

comunque riconosciuto dalla legge (o talora dal contratto collettivo) al<br />

datore di lavoro, potere che si esercita erga omnes. Il contratto collettivo<br />

che limita siffatto potere partecipa del carattere “generalizzato” del<br />

medesimo.<br />

102

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!