UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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In dottrina e giurisprudenza si ritiene pacificamente che il dissenso<br />
manifestato dai lavoratori iscritti al sindacato stipulante non abbia rilevanza<br />
giuridica.<br />
Più complessa è invece la questione nel caso di lavoratori non iscritti al<br />
sindacato stipulante. Si potrebbe dire, in via di prima approssimazione, che<br />
il contratto collettivo aziendale non li concerna, essendo stato sottoscritto<br />
da un soggetto collettivo che non li rappresenta. Sennonché, questa<br />
conclusione deve essere in parte corretta. Occorrerà, infatti, verificare se<br />
nel contratto individuale di lavoro vi è una clausola di rinvio; essa potrebbe<br />
contenere anche un rinvio formale alla contrattazione collettiva e dunque a<br />
tutti i contratti collettivi che si succedono nel tempo, siano essi nazionali o<br />
aziendali, migliorativi o peggiorativi (v. supra par. 3.4).<br />
Il meccanismo del rinvio, peraltro, può ridurre il problema del dissenso, ma<br />
non eliminarlo del tutto. Infatti, il rinvio, anche formale e non recettizio, a<br />
nulla rileva in caso di rottura dell’unità contrattuale con la stipulazione di<br />
accordi cd. separati. Si ipotizzi che il contratto aziendale peggiorativo non<br />
sia stipulato da tutti i sindacati stipulanti il contratto nazionale.<br />
In questo caso, è evidente che ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti il<br />
contratto aziendale lo stesso andrà applicato; ma è altrettanto evidente che,<br />
nei confronti dei lavoratori iscritti agli altri sindacati stipulanti il contratto<br />
nazionale, non si realizza alcuna sostituzione della disciplina prevista da<br />
quest’ultimo con quella prevista dal contratto aziendale (che supporrebbe<br />
identità di parti stipulanti).<br />
Nel caso di rottura dell’unità sindacale nella contrattazione collettiva, non<br />
può funzionare neppure il meccanismo del rinvio del contratto individuale<br />
al contratto collettivo quale veicolo di estensione dell’efficacia ai non<br />
iscritti ad alcun sindacato: infatti sarebbero contemporaneamente presenti<br />
ed operanti due differenti regolamentazioni collettive (quella del contratto<br />
100<br />
I lavoratori<br />
non iscritti al<br />
sindacato<br />
stipulante e la<br />
clausola di<br />
rinvio<br />
La rilevanza<br />
giuridica del<br />
dissenso in<br />
caso di<br />
accordi<br />
separati