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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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In dottrina e giurisprudenza si ritiene pacificamente che il dissenso<br />

manifestato dai lavoratori iscritti al sindacato stipulante non abbia rilevanza<br />

giuridica.<br />

Più complessa è invece la questione nel caso di lavoratori non iscritti al<br />

sindacato stipulante. Si potrebbe dire, in via di prima approssimazione, che<br />

il contratto collettivo aziendale non li concerna, essendo stato sottoscritto<br />

da un soggetto collettivo che non li rappresenta. Sennonché, questa<br />

conclusione deve essere in parte corretta. Occorrerà, infatti, verificare se<br />

nel contratto individuale di lavoro vi è una clausola di rinvio; essa potrebbe<br />

contenere anche un rinvio formale alla contrattazione collettiva e dunque a<br />

tutti i contratti collettivi che si succedono nel tempo, siano essi nazionali o<br />

aziendali, migliorativi o peggiorativi (v. supra par. 3.4).<br />

Il meccanismo del rinvio, peraltro, può ridurre il problema del dissenso, ma<br />

non eliminarlo del tutto. Infatti, il rinvio, anche formale e non recettizio, a<br />

nulla rileva in caso di rottura dell’unità contrattuale con la stipulazione di<br />

accordi cd. separati. Si ipotizzi che il contratto aziendale peggiorativo non<br />

sia stipulato da tutti i sindacati stipulanti il contratto nazionale.<br />

In questo caso, è evidente che ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti il<br />

contratto aziendale lo stesso andrà applicato; ma è altrettanto evidente che,<br />

nei confronti dei lavoratori iscritti agli altri sindacati stipulanti il contratto<br />

nazionale, non si realizza alcuna sostituzione della disciplina prevista da<br />

quest’ultimo con quella prevista dal contratto aziendale (che supporrebbe<br />

identità di parti stipulanti).<br />

Nel caso di rottura dell’unità sindacale nella contrattazione collettiva, non<br />

può funzionare neppure il meccanismo del rinvio del contratto individuale<br />

al contratto collettivo quale veicolo di estensione dell’efficacia ai non<br />

iscritti ad alcun sindacato: infatti sarebbero contemporaneamente presenti<br />

ed operanti due differenti regolamentazioni collettive (quella del contratto<br />

100<br />

I lavoratori<br />

non iscritti al<br />

sindacato<br />

stipulante e la<br />

clausola di<br />

rinvio<br />

La rilevanza<br />

giuridica del<br />

dissenso in<br />

caso di<br />

accordi<br />

separati

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