UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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continua ad essere riservata alla competenza statale esclusiva la materia<br />
dell’ “ordinamento civile” e che il contratto e i rapporti di lavoro attengono<br />
indubbiamente a questa materia, si tende ad attribuire all’espressione<br />
“tutela e sicurezza del lavoro” un significato più ristretto, coerente con la<br />
esperienza di decentramento amministrativo attuato con la cd. legge<br />
Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59). Secondo tale più condivisibile<br />
opinione, oggetto di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni è la<br />
disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del mercato del lavoro;<br />
mentre le materie dell’istruzione e della formazione professionale<br />
sarebbero riservate alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.<br />
La materia lavoristica risulta così ripartita nell’area di competenza statale<br />
esclusiva, nell’area di competenza concorrente Stato-Regioni, nell’area di<br />
competenza regionale cosiddetta esclusiva. La logica che presiede a tale<br />
organizzazione non appare del tutto congruente, sembrando essa piuttosto il<br />
frutto della stabilizzazione di assetti normativi precedenti, cui si<br />
accompagnano nuovi innesti non del tutto meditati. Basti pensare ad<br />
esempio che, alla stregua di siffatta organizzazione, i contratti di lavoro cd.<br />
formativi (apprendistato, contratto di inserimento) finiscono per<br />
coinvolgere “verticalmente” sia la competenza esclusiva dello Stato, sia la<br />
competenza concorrente Stato-Regioni, sia infine la competenza esclusiva<br />
delle Regioni. I nessi esistenti, peraltro, tra la materia tipicamente di<br />
competenza regionale esclusiva, l’istruzione e la formazione professionale,<br />
ed altre materie – che sono ora in dominio della legislazione esclusiva<br />
statale, ora in regime di legislazione concorrente, ad esempio, il mercato<br />
del lavoro – inducono a ritenere che questa competenza esclusiva finisca<br />
per essere in realtà fortemente condizionata.<br />
Per quanto riguarda più specificamente il diritto sindacale, la legislazione<br />
ordinaria è scarsa non dal punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista<br />
10<br />
Legge<br />
ordinaria e<br />
Costituzione