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20.05.2013 Views

per il datore di lavoro e per le associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori, i cosiddetti “sindacati di comodo”(ex art. 17 Stat.Lav.) 3 ; - formarsi con atto costitutivo e darsi regole proprie con lo statuto (ex art. 36 c.c.); - porre in essere con lo statuto un ordinamento giuridico interno a base democratica, così come prevede il dettato costituzionale; - autonomia patrimoniale nei confronti dei soci con la costituzione di un fondo comune e con la devoluzione di trattenute mensili; - capacità processuale, che si sostanzia nell’attitudine a stare in giudizio quale soggetto giuridico autonomo e distinto dai singoli soci 4 . Un’ulteriore conseguenza derivante dalla non completa applicazione della norma costituzionale è che, in mancanza di registrazione e, quindi, dell’attribuzione della personalità giuridica, è sorta l’esigenza per il legislatore di individuare un soggetto sindacale in grado di offrire le necessarie garanzie di serietà e di effettiva rappresentatività e capacità di far valere gli interessi dei lavoratori. E’ stata così introdotta nel nostro ordinamento la figura del sindacato rappresentativo. A tale proposito, si ritiene opportuno chiarire un aspetto delicato che molto spesso genera interpretazioni distorte: il diritto alla libertà sindacale non può essere confuso con il requisito della rappresentatività. Infatti, per tutte le associazioni sindacali, rappresentative e non, il legislatore 5 (art. 1 e 14 della legge 20 maggio 1970 n.300 – Statuto dei lavoratori), in conformità al principio costituzionale della libertà sindacale, prevede una comune tutela, che si sostanzia nel diritto di associarsi per far valere i propri interessi, di fare attività di proselitismo, di chiedere la riscossione per le deleghe sindacali, di presentare liste per le elezioni della RSU 6 etc.. Solo, però, per alcune associazioni di lavoratori, quelle cosiddette rappresentative, il legislatore ha previsto una tutela privilegiata, consistente nell’attribuzione di diritti ulteriori, quali: il diritto ad un monte ore di permessi aziendali per l’esercizio dell’attività sindacale, la possibilità di disporre di idonei locali, di essere ammesse alla contrattazione collettiva etc.. Tale differente disciplina rispetto alle associazioni sindacali non è incostituzionale in quanto “la normativa in esame assicura la genuinità dell’azione sindacale garantendo una razionale coincidenza tra la rappresentanza legale e rappresentatività effettiva, sicchè non risultano violati: né l’art. 39 Cost., per rispondere l’azione di sostegno dell’azione sindacale nell’unità produttiva ad un criterio scelto discrezionalmente dal 3 Tale divieto è rinvenibile nell’art. 17 della legge n.300 del 1970 nonché nell’art. 2 della Convenzione OIL 98/1949 ratificata con legge 367/1958. 4 Tale capacità processuale del sindacato è stata più volte affermata dalla giurisprudenza con riferimento all’azione ex art. 28 St. Lav. (Corte Cost. 6/3/1974, n.54, Cass., sez. lav., 20/04/2002, n.5765; Cass., sez. lav., 17/10/1998, n.10324; Cass., sez. lav., 17/06/1998, n.6058; Cass., sez. lav., 03/11/1983, n.6480). 5 Ulteriori fonti normative si rinvengono nella legislazione internazionale come la Convenzione OIL n.47/1948, n.98/1949, ratificate con la legge n.367/1958, la carta europea dei diritti sociali fondamentali del 1967, ratificata con la legge n.929/1965. 6 Vedi art. 42 comma 4 del D.Lgs. 165/2001. 8

legislatore nei limiti della razionalità; né tanto meno l’art. 3 Cost., perché una volta riconosciuta la predetta potestà discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali vengono legittimamente differenziate, per quanto attiene alla loro capacità rappresentativa, alla stregua di uno specifico e logico criterio prestabilito per legge” 7 . L’adesione al sindacato avviene in base alle norme previste dallo statuto dell’associazione sindacale ed è aperta a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Con tale iscrizione il lavoratore acquista una serie di diritti e di obblighi, che discendono dallo Statuto di ciascuna associazione sindacale e, tra questi ultimi, è utile soffermarsi su quello riguardante il versamento dei contributi sindacali. Tale materia è stata oggetto di referendum abrogativo, recepito con il d.P.R. n.313/1995, per effetto del quale è venuto meno l’obbligo per il datore di lavoro di trattenere, su delega del lavoratore, direttamente in busta paga i contributi sindacali e di versarli, successivamente, alle organizzazioni sindacali. Tuttavia, non si pongono particolari problemi applicativi, derivanti dalla parziale abrogazione dell’art. 26 della legge n.300/1970, in quanto i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno previsto modalità di trattenute sindacali non dissimili dalla procedura prima indicata 8 . Nei limiti in cui, in base alla previsione negoziale, continua ad applicarsi il previgente “sistema di contribuzione sindacale, possono considerarsi ancora operanti le disposizioni (art.11 legge n.334 del 1968 e art. 19, comma 2, legge n.724 del 1994 per il settore agricolo; art. unico della legge n. 311 del 1973 per gli altri settori), che consentono agli enti previdenziali, su richiesta e per conto dei sindacati nazionali, di assumere il servizio di esazione dai datori di lavoro dei contributi associativi dovuti a tali sindacati dai rispettivi iscritti” 9 . Nel settore del pubblico impiego, il CCNQ in materia di contributi sindacali, sottoscritto il 9 novembre del 1995 tra l’Aran e le confederazioni sindacali, prevede la facoltà del dipendente di rilasciare delega per la trattenuta mensile del contributo sindacale in favore dell’organizzazione prescelta. Anche i contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto e di Area prevedono apposite norme sulle ritenute per il contributo sindacale. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di recente, nella materia è intervenuto il d.P.R. n.164/2002. La struttura organizzativa dei sindacati presenta un’articolazione complessa e differenziata. In linea di massima è possibile individuare una struttura: - verticale, che si basa sul principio della categoria, individuabile come settore produttivo o merceologico, delle unità produttive (Organizzazione sindacale). In questo caso si parla della categoria dei servizi, dei 7 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 27/08/2002, n.12584; cfr. Corte Cost., sent. 18/01/1990, n.30. 8 La Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo del datore di lavoro di effettuare su richiesta del lavoratore versamenti dei contributi sindacali a sindacato non firmatario del contratto collettivo (Cass., sez. lav., n.1968 del 3/2/2004). 9 Cfr. “Il diritto sindacale” di Antonio Vallebona , 3. ed., 2002, p. 123. 9

legislatore nei limiti della razionalità; né tanto meno l’art. 3 Cost., perché una volta<br />

riconosciuta la predetta potestà <strong>di</strong>screzionale del legislatore, le associazioni <strong>sindacali</strong><br />

vengono legittimamente <strong>di</strong>fferenziate, per quanto attiene alla loro capacità<br />

rappresentativa, alla stregua <strong>di</strong> uno specifico e logico criterio prestabilito per legge” 7 .<br />

L’adesione al sindacato avviene in base alle norme previste dallo statuto<br />

dell’associazione sindacale ed è aperta a tutti i lavoratori con rapporto <strong>di</strong> lavoro a<br />

tempo indeterminato e determinato.<br />

Con tale iscrizione il lavoratore acquista una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> obblighi, che<br />

<strong>di</strong>scendono dallo Statuto <strong>di</strong> ciascuna associazione sindacale e, tra questi ultimi, è utile<br />

soffermarsi su quello riguardante il versamento dei contributi <strong>sindacali</strong>.<br />

Tale materia è stata oggetto <strong>di</strong> referendum abrogativo, recepito con il d.P.R.<br />

n.313/1995, per effetto del quale è venuto meno l’obbligo per il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong><br />

trattenere, su delega del lavoratore, <strong>di</strong>rettamente in busta paga i contributi <strong>sindacali</strong> e<br />

<strong>di</strong> versarli, successivamente, alle organizzazioni <strong>sindacali</strong>. Tuttavia, non si pongono<br />

particolari problemi applicativi, derivanti dalla parziale abrogazione dell’art. 26 della<br />

legge n.300/1970, in quanto i contratti collettivi nazionali <strong>di</strong> lavoro hanno previsto<br />

modalità <strong>di</strong> trattenute <strong>sindacali</strong> non <strong>di</strong>ssimili dalla procedura prima in<strong>di</strong>cata 8 . Nei<br />

limiti in cui, in base alla previsione negoziale, continua ad applicarsi il previgente<br />

“sistema <strong>di</strong> contribuzione sindacale, possono considerarsi ancora operanti le<br />

<strong>di</strong>sposizioni (art.11 legge n.334 del 1968 e art. 19, comma 2, legge n.724 del 1994<br />

per il settore agricolo; art. unico della legge n. 311 del 1973 per gli altri settori), che<br />

consentono agli enti previdenziali, su richiesta e per conto dei sindacati nazionali, <strong>di</strong><br />

assumere il servizio <strong>di</strong> esazione dai datori <strong>di</strong> lavoro dei contributi associativi dovuti a<br />

tali sindacati dai rispettivi iscritti” 9 .<br />

Nel settore del pubblico impiego, il CCNQ in materia <strong>di</strong> contributi <strong>sindacali</strong>,<br />

sottoscritto il 9 novembre del 1995 tra l’Aran e le confederazioni <strong>sindacali</strong>, prevede<br />

la facoltà del <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong> rilasciare delega per la trattenuta mensile del contributo<br />

sindacale in favore dell’organizzazione prescelta. Anche i contratti collettivi<br />

nazionali <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> Comparto e <strong>di</strong> Area prevedono apposite norme sulle ritenute<br />

per il contributo sindacale. Per il personale delle Forze <strong>di</strong> polizia ad or<strong>di</strong>namento<br />

civile, <strong>di</strong> recente, nella materia è intervenuto il d.P.R. n.164/2002.<br />

La struttura organizzativa dei sindacati presenta un’articolazione complessa e<br />

<strong>di</strong>fferenziata.<br />

In linea <strong>di</strong> massima è possibile in<strong>di</strong>viduare una struttura:<br />

- verticale, che si basa sul principio della categoria, in<strong>di</strong>viduabile come<br />

settore produttivo o merceologico, delle unità produttive (Organizzazione<br />

sindacale). In questo caso si parla della categoria dei servizi, dei<br />

7 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 27/08/2002, n.12584; cfr. Corte Cost., sent. 18/01/1990, n.30.<br />

8 La Corte <strong>di</strong> Cassazione ha stabilito l’obbligo del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> effettuare su richiesta del lavoratore versamenti<br />

dei contributi <strong>sindacali</strong> a sindacato non firmatario del contratto collettivo (Cass., sez. lav., n.1968 del 3/2/2004).<br />

9 Cfr. “Il <strong>di</strong>ritto sindacale” <strong>di</strong> Antonio Vallebona , 3. ed., 2002, p. 123.<br />

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