prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così <strong>di</strong>sciplinati:<br />
A) Informazione<br />
1. Ciascuna amministrazione, allo scopo <strong>di</strong> rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli <strong>di</strong><br />
relazioni <strong>sindacali</strong>, fornisce, ai soggetti <strong>sindacali</strong>, <strong>di</strong> cui all'art. 8 della presente Parte prima, tutte le informazioni sugli<br />
atti <strong>di</strong> valenza generale concernenti il rapporto <strong>di</strong> lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle<br />
risorse umane, inviando tempestivamente la documentazione necessaria.<br />
2. Nel casi <strong>di</strong> materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione integrativa o la concertazione e la<br />
consultazione, l'informazione è preventiva.<br />
3. L'informazione è fornita nelle materie in<strong>di</strong>cate nelle apposite sezioni per ciascuna delle Amministrazioni del<br />
comparto.<br />
4. Per l'informazione <strong>di</strong> cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale<br />
l'Amministrazione fornisce le adeguate informa-zioni sulle predette materie alle organizzazioni <strong>sindacali</strong> interessate.<br />
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO<br />
OMISSIS<br />
ART.23<br />
LE MATERIE DEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE<br />
1. Fermi restando i principi generali in<strong>di</strong>viduati nell'art.6 della parte prima del presente CCNL, l' informazione, la<br />
concertazione e la consultazione si svolgono sulle materie e con i soggetti <strong>sindacali</strong> in<strong>di</strong>viduati dal presente articolo.<br />
A) INFORMAZIONE<br />
1. L'informazione preventiva è fornita dall'amministrazione inviando tempestivamente la documentazione necessaria:<br />
A) AI SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, lett. a):<br />
a) definizione dei criteri per la determinazione e <strong>di</strong>stribuzione dei ca-richi <strong>di</strong> lavoro;<br />
b) verifica perio<strong>di</strong>ca della produttività degli uffici;<br />
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;<br />
d) criteri generali per l'organizzazione e la <strong>di</strong>sciplina degli uffici;<br />
e) criteri generali <strong>di</strong> programmazione della mobilità interna;<br />
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del la-voro;<br />
g) stato dell'occupazione e politiche degli organici;<br />
h) applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;<br />
i) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;<br />
l) misure in materia <strong>di</strong> igiene e sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro;<br />
m) affidamento all'esterno dei servizi;<br />
n) introduzione <strong>di</strong> nuove tecnologie e processi <strong>di</strong> riorga-nizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali<br />
sull'organizzazione del lavoro;<br />
o) attività e programmi <strong>di</strong> ricerca e sviluppo;<br />
p) previsione <strong>di</strong> bilancio relativa al personale;<br />
XXXVIII