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prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

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5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla<br />

sottoscrizione.<br />

CCNL 01/03/2002 per il personale dell'Area V della <strong>di</strong>rigenza scolastica relativa al periodo<br />

1/9/2000 - 31/12/2001<br />

OMISSIS<br />

ART. 7 – TEMPI, PROCEDURE MATERIE E LIVELLI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA<br />

1. La contrattazione integrativa deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale livello dal presente contratto e si<br />

svolge con le procedure previste dall'art.40, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001<br />

2. La contrattazione integrativa si svolge, a livello nazionale e regionale, sui criteri generali relativi a:<br />

LIVELLO NAZIONALE<br />

a) criteri generali per la assegnazione della retribuzione <strong>di</strong> posizione e <strong>di</strong> risultato;<br />

b) determinazione dei compensi per gli incarichi <strong>di</strong> cui all'art. 26, c. 1 (incarichi aggiuntivi)<br />

c) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità<br />

dei <strong>di</strong>rigenti;<br />

d) linee generali per la realizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> formazione e aggiornamento.<br />

LIVELLO REGIONALE<br />

a) determinazione della retribuzione <strong>di</strong> posizione;<br />

b) determinazione dei compensi per la retribuzione <strong>di</strong> risultato;<br />

c) iniziative in materia <strong>di</strong> pari opportunità;<br />

d) applicazione del d.lgs.626/1994 e del d.lgs.242/1996;<br />

e) linee generali per la realizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> formazione e aggiornamento.<br />

D.P.R. 5-1-1967 n. 18<br />

Or<strong>di</strong>namento dell'Amministrazione degli affari esteri.<br />

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.<br />

OMISSIS<br />

112. Proce<strong>di</strong>mento negoziale per la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> alcuni aspetti del rapporto <strong>di</strong> impiego.<br />

I seguenti aspetti del rapporto <strong>di</strong> impiego del personale della carriera <strong>di</strong>plomatica, relativamente al servizio prestato in<br />

Italia, sono <strong>di</strong>sciplinati sulla base <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento negoziale tra una delegazione <strong>di</strong> parte pubblica, composta dal<br />

Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della<br />

programmazione economica, o dai Sottosegretari <strong>di</strong> Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle<br />

organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative del personale <strong>di</strong>plomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuri<strong>di</strong>ci e<br />

biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:<br />

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri in<strong>di</strong>cati nei commi seguenti;<br />

b) l'orario <strong>di</strong> lavoro;<br />

c) il congedo or<strong>di</strong>nario e straor<strong>di</strong>nario;<br />

d) la reperibilità;<br />

e) l'aspettativa per motivi <strong>di</strong> salute e <strong>di</strong> famiglia;<br />

f) i permessi brevi per esigenze personali;<br />

g) le aspettative ed i permessi <strong>sindacali</strong>.<br />

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale<br />

<strong>di</strong>plomatico le organizzazioni <strong>sindacali</strong> che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata<br />

sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi <strong>sindacali</strong> rispetto<br />

al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato.<br />

XXIX

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