prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I soggetti: le associazioni <strong>sindacali</strong> ed il datore <strong>di</strong> lavoro<br />
L’insieme delle regole e delle procedure, formali ed informali, che definiscono i<br />
rapporti tra i datori <strong>di</strong> lavoro e le rappresentanze dei lavoratori costituiscono quello<br />
che viene comunemente definito come il sistema delle relazioni <strong>sindacali</strong>.<br />
Tale sistema si caratterizza per la spontaneità ed autonomia delle sue fonti <strong>di</strong><br />
produzione, <strong>di</strong> natura prevalentemente privatistica, ed è finalizzato al raggiungimento<br />
<strong>di</strong> un equilibrio <strong>di</strong> interessi tra le forze sociali contrapposte.<br />
Il primo soggetto che interviene in tale sistema è quello che rappresenta le istanze dei<br />
lavoratori: il Sindacato.<br />
Nel nostro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co non esiste una definizione legislativa ma solo<br />
dottrinale e giurisprudenziale <strong>di</strong> associazione sindacale.<br />
Il sindacato viene definito come: “un organismo associativo costituito tra lavoratori o<br />
tra datori <strong>di</strong> lavoro in base al principio della rappresentanza e per l’autotutela degli<br />
interessi professionali e collettivi, essenzialmente caratterizzato dalla capacità <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rimere i contrasti <strong>di</strong> categoria me<strong>di</strong>ante la contrattazione collettiva” 1 , al quale<br />
“possono aderire tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e<br />
dall’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, siano essi lavoratori, a tempo pieno o determinato,<br />
<strong>di</strong>soccupati, pensionati” 2 .<br />
Il concetto <strong>di</strong> sindacato non è tuttavia estraneo al nostro or<strong>di</strong>namento positivo: infatti,<br />
sia l’art. 39 della Costituzione che l’art. 19 della legge n. 300 del 1970 sanciscono<br />
principi fondamentali in tema <strong>di</strong> organizzazione sindacale.<br />
L’art. 39 della Costituzione stabilisce: “ l’organizzazione sindacale è libera ed al<br />
sindacato non può essere imposto altro obbligo se non quello della registrazione”; “è<br />
con<strong>di</strong>zione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un or<strong>di</strong>namento<br />
interno a base democratica”; “i sindacati registrati hanno personalità giuri<strong>di</strong>ca … e<br />
… possono stipulare contratti collettivi <strong>di</strong> lavoro con efficacia obbligatoria …”.<br />
I commi 2 , 3 e 4 del citato art. 39 non hanno avuto concreta attuazione, pertanto,<br />
oggi il sindacato opera quale ente <strong>di</strong> fatto, associazione non riconosciuta soggetta alla<br />
<strong>di</strong>sciplina degli artt. 36-38 del co<strong>di</strong>ce civile.<br />
I principi cui devono attenersi le organizzazioni <strong>sindacali</strong> sono, quin<strong>di</strong>:<br />
- libertà <strong>di</strong> associazione nei limiti posti dall’art.18 della Costituzione;<br />
- corretto, imparziale, equo svolgimento della <strong>di</strong>alettica sindacale, principio dal<br />
quale scaturisce sia il <strong>di</strong>vieto per il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> concedere trattamenti<br />
economici <strong>di</strong> maggior favore che <strong>di</strong>scriminano i lavoratori in base alla loro<br />
iscrizione o meno ad organizzazioni <strong>sindacali</strong> (ex art. 16 Stat. Lav.), sia il <strong>di</strong>vieto<br />
1 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 13/05/1993, n.5465.<br />
2 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 03/11/1983, n.6480.<br />
7