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prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

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3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli <strong>di</strong> bilancio è effettuato<br />

dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall'or<strong>di</strong>namento dell'Amministrazione. A tal fine, l'ipotesi <strong>di</strong><br />

contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da<br />

apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo <strong>di</strong> governo<br />

dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante <strong>di</strong> parte pubblica alla sottoscrizione del<br />

contratto. In caso <strong>di</strong> rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.<br />

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure <strong>di</strong> verifica della<br />

loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.<br />

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo<br />

contrattuale con la specificazione delle modalità <strong>di</strong> copertura dei relativi oneri con <strong>riferimento</strong> agli strumenti annuali e<br />

pluriennali <strong>di</strong> bilancio.<br />

6. Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL 21.5.1996, salvo <strong>di</strong>sdetta nei casi e con le modalità<br />

consentite dalla <strong>normativa</strong> vigente, conservano la loro efficacia sino a che il nuovo contratto collettivo integrativo <strong>di</strong> cui<br />

al presente articolo non regoli <strong>di</strong>versamente la materia, fatta salva la <strong>di</strong>versa quantificazione delle risorse prevista dal<br />

presente CCNL.<br />

CCNL 05/04/2001 per il quadriennio 1998 – 2001 ed il primo biennio economico 1998 – 1999<br />

del personale <strong>di</strong>rigente dell' Area I<br />

OMISSIS<br />

ART. 4<br />

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA<br />

A LIVELLO DI MINISTERO, AZIENDA, UNIVERSITÀ O ENTE<br />

1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:<br />

A) in<strong>di</strong>viduazione delle posizioni <strong>di</strong>rigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge<br />

146 del 1990 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme <strong>di</strong> garanzia dei servizi<br />

pubblici essenziali del CCNL;<br />

B) criteri generali per :<br />

a) la verifica della sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare<br />

all'ulteriore potenziamento dei fon<strong>di</strong>;<br />

b) le modalità <strong>di</strong> determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi<br />

assegnati e alla realizzazione <strong>di</strong> specifici progetti;<br />

c) l'attuazione della <strong>di</strong>sciplina concernente la retribuzione <strong>di</strong>rettamente collegata ai risultati e alla realizzazione<br />

<strong>di</strong> specifici progetti;<br />

C) pari opportunità, con le procedure in<strong>di</strong>cate dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;<br />

D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi <strong>di</strong> esternalizzazione,<br />

<strong>di</strong>sattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei<br />

<strong>di</strong>rigenti;<br />

E) linee generali per la realizzazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> formazione e aggiornamento.<br />

2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli <strong>di</strong> comportamento in<strong>di</strong>cati dall'art. 3, comma 1, decorsi<br />

trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie in<strong>di</strong>cate nella lettera D) del comma 1, le<br />

rispettive <strong>prerogative</strong> e libertà <strong>di</strong> iniziativa e decisione.<br />

3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali<br />

o comportare oneri non previsti negli strumenti <strong>di</strong> programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei singoli enti. Le<br />

clausole <strong>di</strong>fformi sono nulle e non possono essere applicate.<br />

XXIII

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