20.05.2013 Views

prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.<br />

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure <strong>di</strong> verifica della<br />

loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.<br />

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale<br />

con la specificazione delle modalità <strong>di</strong> copertura dei relativi oneri con <strong>riferimento</strong> agli strumenti annuali e pluriennali <strong>di</strong><br />

bilancio.<br />

CCNL 12/06/2003 relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo<br />

2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003<br />

OMISSIS<br />

ART. 4<br />

TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI<br />

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte <strong>normativa</strong> e biennale per la parte economica e<br />

si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le<br />

materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi <strong>di</strong> negoziazione <strong>di</strong>versi essendo legate a<br />

fattori organizzativi contingenti. L'in<strong>di</strong>viduazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede <strong>di</strong> contrattazione<br />

integrativa con cadenza annuale.<br />

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione <strong>di</strong> parte pubblica abilitata alle trattative <strong>di</strong> cui al comma 1<br />

entro trenta giorni da quello successivo alla data <strong>di</strong> stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione<br />

sindacale <strong>di</strong> cui all' art. 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla<br />

presentazione delle piattaforme.<br />

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli <strong>di</strong> bilancio e la relativa<br />

certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine,<br />

l'ipotesi <strong>di</strong> contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni agli organismi<br />

in<strong>di</strong>cati nel citato art. 2, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza<br />

rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al<br />

Presidente della delegazione trattante. In caso <strong>di</strong> rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa<br />

entro cinque giorni.<br />

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure <strong>di</strong> verifica della<br />

loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.<br />

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo<br />

contrattuale con la specificazione delle modalità <strong>di</strong> copertura dei relativi oneri con <strong>riferimento</strong> agli strumenti annuali e<br />

pluriennali <strong>di</strong> bilancio.<br />

6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999, che è pertanto <strong>di</strong>sapplicato.<br />

ART. 5<br />

MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE<br />

1. All'art. 4,comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente :<br />

"Criteri generali per l'attuazione della mobilità volontaria dei <strong>di</strong>pendenti tra se<strong>di</strong> centrali e periferiche o tra le se<strong>di</strong><br />

periferiche <strong>di</strong> una stessa amministrazione nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito al comma 5".<br />

Ipotesi <strong>di</strong> CCNL 17/03/2004 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri - quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003<br />

OMISSIS<br />

Art. 4<br />

Contrattazione collettiva integrativa<br />

XII

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!