prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.<br />
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure <strong>di</strong> verifica della<br />
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.<br />
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale<br />
con la specificazione delle modalità <strong>di</strong> copertura dei relativi oneri con <strong>riferimento</strong> agli strumenti annuali e pluriennali <strong>di</strong><br />
bilancio.<br />
CCNL 12/06/2003 relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo<br />
2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003<br />
OMISSIS<br />
ART. 4<br />
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI<br />
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte <strong>normativa</strong> e biennale per la parte economica e<br />
si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le<br />
materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi <strong>di</strong> negoziazione <strong>di</strong>versi essendo legate a<br />
fattori organizzativi contingenti. L'in<strong>di</strong>viduazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede <strong>di</strong> contrattazione<br />
integrativa con cadenza annuale.<br />
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione <strong>di</strong> parte pubblica abilitata alle trattative <strong>di</strong> cui al comma 1<br />
entro trenta giorni da quello successivo alla data <strong>di</strong> stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione<br />
sindacale <strong>di</strong> cui all' art. 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla<br />
presentazione delle piattaforme.<br />
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli <strong>di</strong> bilancio e la relativa<br />
certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine,<br />
l'ipotesi <strong>di</strong> contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni agli organismi<br />
in<strong>di</strong>cati nel citato art. 2, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza<br />
rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al<br />
Presidente della delegazione trattante. In caso <strong>di</strong> rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa<br />
entro cinque giorni.<br />
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure <strong>di</strong> verifica della<br />
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.<br />
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo<br />
contrattuale con la specificazione delle modalità <strong>di</strong> copertura dei relativi oneri con <strong>riferimento</strong> agli strumenti annuali e<br />
pluriennali <strong>di</strong> bilancio.<br />
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999, che è pertanto <strong>di</strong>sapplicato.<br />
ART. 5<br />
MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE<br />
1. All'art. 4,comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente :<br />
"Criteri generali per l'attuazione della mobilità volontaria dei <strong>di</strong>pendenti tra se<strong>di</strong> centrali e periferiche o tra le se<strong>di</strong><br />
periferiche <strong>di</strong> una stessa amministrazione nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito al comma 5".<br />
Ipotesi <strong>di</strong> CCNL 17/03/2004 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio<br />
dei Ministri - quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003<br />
OMISSIS<br />
Art. 4<br />
Contrattazione collettiva integrativa<br />
XII