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prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

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AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO<br />

OMISSIS<br />

ART. 52<br />

LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA<br />

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della parte Prima del presente CCNL, il contratto collettivo<br />

integrativo regola i sistemi <strong>di</strong> incentivazione del personale sulla base <strong>di</strong> obiettivi e programmi <strong>di</strong> incremento della<br />

produttività e <strong>di</strong> miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie <strong>di</strong> valutazione<br />

basate su in<strong>di</strong>ci e standard valutativi ed in<strong>di</strong>ca i criteri <strong>di</strong> ripartizione delle risorse del fondo <strong>di</strong> amministrazione fra le<br />

varie finalità <strong>di</strong> utilizzo in<strong>di</strong>cate nell'art.65<br />

2. In sede <strong>di</strong> contrattazione collettiva integrativa e decentrata, possono prioritariamente essere, altresì, regolate le<br />

seguenti materie:<br />

A) A livello <strong>di</strong> Amministrazione centrale:<br />

a) le linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo generale per l'attività <strong>di</strong> formazione professionale, riqualificazione e<br />

aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi <strong>di</strong> innovazione;<br />

b) accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> mobilità <strong>di</strong> cui all'art. 33 del CCNL del 5 aprile 1996; criteri per l'attuazione della<br />

mobilità volontaria all'interno dell'amministrazione;<br />

c) le linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente <strong>di</strong> lavoro, finalizzati<br />

in particolare alla riduzione degli infortuni e dei decessi in servizio e per causa <strong>di</strong> servizio;<br />

d) le pari opportunità per le finalità in<strong>di</strong>cate nell'art. 7 della parte prima del presente CCNL, nonché<br />

per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;<br />

e) criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;<br />

f) i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sattivazione o<br />

riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei <strong>di</strong>pendenti in base alle<br />

esigenze dell'utenza;<br />

g) situazioni particolari <strong>di</strong> riorganizzazione e/o ristrutturazione, che comportino significative<br />

implicazioni occupazionali e/o <strong>di</strong> riqualificazione dei lavoratori;<br />

h) particolari esigenze <strong>di</strong> servizio e/o produzione aventi carattere straor<strong>di</strong>nario o <strong>di</strong> emergenza;<br />

i) articolazione delle tipologie <strong>di</strong> orario <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> cui all'art.21 del CCNL del 5 aprile 1996;<br />

l) le materie relative al sistema classificatorio <strong>di</strong> cui all'art.59, comma 1 lett. A.<br />

La contrattazione in tema <strong>di</strong> mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento<br />

del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.<br />

B) presso le se<strong>di</strong> centrali e gli uffici periferici in<strong>di</strong>viduati come sede <strong>di</strong> contrattazione a seguito delle elezioni<br />

delle RSU:<br />

a) applicazione e gestione in sede locale della <strong>di</strong>sciplina definita dal comma 1 del presente articolo;<br />

b) i criteri <strong>di</strong> applicazione, con <strong>riferimento</strong> ai tempi ed alle modalità, delle normative relative<br />

all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, nonché alle misure necessarie<br />

per facilitare il la-voro dei <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong>sabili;<br />

c) l'articolazione delle tipologie dell'orario <strong>di</strong> lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale.<br />

Nelle materie <strong>di</strong> cui alla lettera A), punti a), c) ,f), g), h), i), e alla lettera B), punti b), e c), decorsi trenta giorni<br />

dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la libertà <strong>di</strong> iniziativa. D'intesa tra<br />

le parti, il predetto termine è prorogabile <strong>di</strong> altri trenta giorni.<br />

Sino a quando non saranno definiti nuovi accor<strong>di</strong>, nelle materie <strong>di</strong> cui alla lettera A), punti g) e h), restano in vigore gli<br />

accor<strong>di</strong> esistenti, in quanto coerenti con i principi del decreto legislativo 29/1993.<br />

V

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