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20.05.2013 Views

6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL, che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L'Agenzia provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1 del presente contratto, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei revisori dei conti , secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni all'organismo indicato nel citato art. 2, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3/ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni 5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 6. L'Agenzia è tenuta a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. CCNL 24/05/2000 comparto Aziende personale non dirigente - parte normativa 1998 - 2001 e parte economica 1998 – 1999 OMISSIS ART. 4 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 1. Le parti di cui all'art.10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse dei Fondi previsti nelle apposite sezioni di ciascuna Amministrazione, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse dei Fondi di cui al comma 1 fra le varie finalità di utilizzo indicate nelle apposite sezioni dedicate a ciascuna Amministrazione. 3. Nelle medesime sezioni sono , altresì, indicate le materie, che in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale di ciascuna amministrazione, tenendo conto dei risultati delle conferenze e delle procedure di partecipazione, possono essere prioritariamente regolate per ciascuna Amministrazione del comparto. 4. Il livello periferico di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali dell'Amministrazione, l'ambito territoriale di riferimento delle materie oggetto di trattativa in relazione ai singoli argomenti e si svolge presso le sedi II

individuate per la contrattazione integrativa in connessione con le sedi di elezione delle RSU, ai sensi dell'accordo integrativo di comparto sottoscritto il 5 novembre 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 204 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998. Il livello periferico di contrattazione deve essere in ogni caso unico, essendo esclusa la possibilità di dar luogo a più livelli di negoziato per le stesse materie. Il contratto integrativo nazionale, di cui al comma 1, secondo le caratteristiche ordinamentali della Amministrazione, può prevedere forme di raccordo per la definizione delle materie demandate alle sedi periferiche per le quali occorre pervenire a soluzioni omogenee nell'ambito regionale, provinciale e sub provinciale di riferimento. 5. La contrattazione integrativa si svolge a livello periferico, tenendo conto dei risultati delle conferenze di servizio e delle procedure di partecipazione, sulle materie previste nelle relative sezioni per ciascuna delle Amministrazione del comparto. 6. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi. 7. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art. 11, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 8. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. ART. 5 TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8, comma 1, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno oppure dal collegio dei revisori, secondo quanto previsto dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e pro-cedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO OMISSIS ART. 22 LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della parte prima del presente CCNL, il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard valutativi ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di amministrazione fra le III

in<strong>di</strong>viduate per la contrattazione integrativa in connessione con le se<strong>di</strong> <strong>di</strong> elezione delle RSU, ai sensi dell'accordo<br />

integrativo <strong>di</strong> comparto sottoscritto il 5 novembre 1998 e pubblicato sul supplemento or<strong>di</strong>nario n. 204 alla Gazzetta<br />

Ufficiale n. 292 del 15 <strong>di</strong>cembre 1998. Il livello periferico <strong>di</strong> contrattazione deve essere in ogni caso unico, essendo<br />

esclusa la possibilità <strong>di</strong> dar luogo a più livelli <strong>di</strong> negoziato per le stesse materie. Il contratto integrativo nazionale, <strong>di</strong> cui<br />

al comma 1, secondo le caratteristiche or<strong>di</strong>namentali della Amministrazione, può prevedere forme <strong>di</strong> raccordo per la<br />

definizione delle materie demandate alle se<strong>di</strong> periferiche per le quali occorre pervenire a soluzioni omogenee<br />

nell'ambito regionale, provinciale e sub provinciale <strong>di</strong> <strong>riferimento</strong>.<br />

5. La contrattazione integrativa si svolge a livello periferico, tenendo conto dei risultati delle conferenze <strong>di</strong> servizio e<br />

delle procedure <strong>di</strong> partecipazione, sulle materie previste nelle relative sezioni per ciascuna delle Amministrazione del<br />

comparto.<br />

6. Le componenti salariali da attribuire a livello <strong>di</strong> contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati<br />

conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.<br />

7. Fermi restando i principi <strong>di</strong> comportamento delle parti durante le trattative, in<strong>di</strong>cati nell'art. 11, sulle materie non<br />

<strong>di</strong>rettamente implicanti l'erogazione <strong>di</strong> risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni<br />

dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive <strong>prerogative</strong> e libertà <strong>di</strong> iniziativa.<br />

8. I contratti <strong>di</strong> cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi<br />

nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto in<strong>di</strong>cato nel comma 1. Le clausole <strong>di</strong>fformi sono nulle e non<br />

possono essere applicate.<br />

ART. 5<br />

TEMPI E PROCEDURE<br />

PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO<br />

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale<br />

livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente C.C.N.L. che, per loro<br />

natura, richiedano tempi <strong>di</strong> negoziazione <strong>di</strong>versi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'in<strong>di</strong>viduazione e<br />

l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede <strong>di</strong> contrattazione integrativa con cadenza annuale.<br />

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione <strong>di</strong> parte pubblica abilitata alle trattative <strong>di</strong> cui al comma 1<br />

entro trenta giorni da quello successivo alla data <strong>di</strong> stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione<br />

sindacale <strong>di</strong> cui all'art. 8, comma 1, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.<br />

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli <strong>di</strong> bilancio è effettuato<br />

dai nuclei <strong>di</strong> valutazione o dai servizi <strong>di</strong> controllo interno oppure dal collegio dei revisori, secondo quanto previsto dagli<br />

or<strong>di</strong>namenti <strong>di</strong> ciascuna amministrazione. A tal fine, l'ipotesi <strong>di</strong> contratto collettivo integrativo definita dalla<br />

delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico<br />

finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la<br />

sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso <strong>di</strong> rilievi da parte dei predetti organismi, la<br />

trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.<br />

4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e pro-cedure <strong>di</strong> verifica della<br />

loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.<br />

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale<br />

con la specificazione delle modalità <strong>di</strong> copertura dei relativi oneri con <strong>riferimento</strong> agli strumenti annuali e pluriennali <strong>di</strong><br />

bilancio.<br />

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO<br />

OMISSIS<br />

ART. 22<br />

LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA<br />

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della parte prima del presente CCNL, il contratto collettivo<br />

integrativo regola i sistemi <strong>di</strong> incentivazione del personale sulla base <strong>di</strong> obiettivi e programmi <strong>di</strong> incremento della<br />

produttività e <strong>di</strong> miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie <strong>di</strong> valutazione<br />

basate su in<strong>di</strong>ci e standard valutativi ed in<strong>di</strong>ca i criteri <strong>di</strong> ripartizione delle risorse del Fondo <strong>di</strong> amministrazione fra le<br />

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