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prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

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6. I contratti <strong>di</strong> cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi<br />

nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto in<strong>di</strong>cato nel comma 1. Le clausole <strong>di</strong>fformi sono nulle e non<br />

possono essere applicate.<br />

Art. 5<br />

Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo<br />

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte <strong>normativa</strong> e biennale per la parte economica e<br />

si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le<br />

materie previste dal presente CCNL, che, per loro natura, richiedano tempi <strong>di</strong> negoziazione <strong>di</strong>versi essendo legate a<br />

fattori organizzativi contingenti. L'in<strong>di</strong>viduazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede <strong>di</strong> contrattazione<br />

integrativa con cadenza annuale.<br />

2. L'Agenzia provvede a costituire la delegazione <strong>di</strong> parte pubblica abilitata alle trattative <strong>di</strong> cui al comma 1 entro trenta<br />

giorni da quello successivo alla data <strong>di</strong> stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 9 (soggetti <strong>sindacali</strong> titolari della contrattazione integrativa), comma 1 del presente contratto, per l'avvio del<br />

negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.<br />

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli <strong>di</strong> bilancio e la relativa<br />

certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei revisori dei conti , secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs.<br />

n. 286 del 1999. A tal fine, l'ipotesi <strong>di</strong> contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro<br />

5 giorni all'organismo in<strong>di</strong>cato nel citato art. 2, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.<br />

Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la<br />

sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso <strong>di</strong> rilievi da parte dei predetti organismi, la<br />

trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.<br />

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3/ter della legge 27 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 449 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure <strong>di</strong> verifica della<br />

loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.<br />

6. L'Agenzia è tenuta a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale<br />

con la specificazione delle modalità <strong>di</strong> copertura dei relativi oneri con <strong>riferimento</strong> agli strumenti annuali e pluriennali <strong>di</strong><br />

bilancio.<br />

CCNL 24/05/2000 comparto Aziende personale non <strong>di</strong>rigente - parte <strong>normativa</strong> 1998 - 2001 e<br />

parte economica 1998 – 1999<br />

OMISSIS<br />

ART. 4<br />

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA<br />

1. Le parti <strong>di</strong> cui all'art.10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse dei Fon<strong>di</strong> previsti nelle apposite<br />

sezioni <strong>di</strong> ciascuna Amministrazione, al fine <strong>di</strong> incrementare la produttività e la qualità del servizio e <strong>di</strong> sostenere i<br />

processi <strong>di</strong> riorganizzazione e <strong>di</strong> innovazione tecnologica e organizzativa.<br />

2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi <strong>di</strong> incentivazione del personale sulla base <strong>di</strong> obiettivi e programmi<br />

<strong>di</strong> incremento della produttività e <strong>di</strong> miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle<br />

metodologie <strong>di</strong> valutazione basate su in<strong>di</strong>ci e standard <strong>di</strong> valutazione ed in<strong>di</strong>ca i criteri <strong>di</strong> ripartizione delle risorse dei<br />

Fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui al comma 1 fra le varie finalità <strong>di</strong> utilizzo in<strong>di</strong>cate nelle apposite sezioni de<strong>di</strong>cate a ciascuna<br />

Amministrazione.<br />

3. Nelle medesime sezioni sono , altresì, in<strong>di</strong>cate le materie, che in sede <strong>di</strong> contrattazione collettiva integrativa a livello<br />

centrale <strong>di</strong> ciascuna amministrazione, tenendo conto dei risultati delle conferenze e delle procedure <strong>di</strong> partecipazione,<br />

possono essere prioritariamente regolate per ciascuna Amministrazione del comparto.<br />

4. Il livello periferico <strong>di</strong> contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche or<strong>di</strong>namentali dell'Amministrazione, l'ambito<br />

territoriale <strong>di</strong> <strong>riferimento</strong> delle materie oggetto <strong>di</strong> trattativa in relazione ai singoli argomenti e si svolge presso le se<strong>di</strong><br />

II

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