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20.05.2013 Views

Permessi sindacali I permessi sindacali attribuiscono ai rappresentanti dei soggetti titolari la facoltà di assentarsi dal posto di lavoro e sono strumentali allo svolgimento dell’attività sindacale complessivamente considerata. I permessi sindacali si distinguono in permessi per lo svolgimento del mandato e permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato presso l’Amministrazione. I primi sono attribuiti oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche a convegni e congressi di natura sindacale 15 e possono essere retribuiti e non retribuiti. Hanno diritto ai permessi per l’espletamento del mandato, giornalieri od orari, le RSU ed i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative accreditati. E’ necessario far presente che, così come opportunamente evidenziato dall’Aran, “per le Federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti o affiliate, ai sensi dell’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, l'assegnazione dei permessi avviene in capo alla federazione unitariamente intesa e non alle singole sigle componenti. La singola sigla, costituente o affiliata, non è titolare in proprio di alcuna prerogativa sindacale (monte ore, richiesta di utilizzo, accredito di dirigenti sindacali)”. Le richieste relative alla suddetta prerogativa sindacale devono essere comunicate in forma scritta con l’indicazione del relativo articolo e presentate nei tempi e con le modalità concordate in sede decentrata per il personale dei Comparti e delle Aree, e , per il restante personale, negli accordi recepiti dai rispettivi decreti presidenziali. Per quanto riguarda la RSU, la suddetta richiesta va presentata in nome e per conto della stessa e non delle organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti i suoi componenti, trattandosi di diritto attribuito alla RSU quale organismo unitario 16 . Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari dei citati permessi. Nell’utilizzo dei permessi in esame deve essere garantita la funzionalità lavorativa della struttura o unità operativa, comunque denominata, del dipendente dirigente sindacale. Per quanto concerne la titolarità dei permessi in esame, con riferimento alle Federazioni e OO.SS. rappresentative dei Comparti e delle Aree, è necessario rilevare che le stesse possono fruire di tale prerogativa, pur non risultando più rappresentative a seguito dell’ultima rilevazione effettuata dall’Aran, fino al subentro delle nuove Federazioni ed OO.SS. rappresentative che avviene alla data di stipulazione del successivo CCNL. Al contrario, le organizzazioni sindacali del restante personale, conservano la titolarità dei permessi solo se e fino a quando sono rappresentative. Il monte ore utilizzabile è fissato annualmente dalle Amministrazioni interessate per i Comparti e per le Aree, mentre per i restanti settori dai decreti presidenziali recettivi degli Accordi sindacali. La ripartizione viene operata in rapporto al grado di rappresentatività, determinato sulla base del dato associativo ed elettorale per le 15 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 08/11/1996, n.9765. 16 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 26/02/2002, n.2855. 26

organizzazioni del personale dei Comparti, e del solo dato associativo per quelle del personale delle Aree, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, della carriera diplomatica e prefettizia. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rilasciate alla singola Amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui avviene la ripartizione. E’ consentito il cumulo dei permessi in parola nei limiti fissati dalla disciplina contrattuale per le Federazioni e OO.SS. rappresentative, e nei limiti di 12 giorni a trimestre per le RSU, i cui dirigenti devono utilizzare in ogni caso i citati permessi anche per la partecipazione alle riunioni delle stesse. Per il personale dei Comparti ove sono già state elette le RSU, la determinazione e la successiva ripartizione del monte ore aziendale avviene sulla base dei criteri definiti dall’Aran con la circolare n.5126 del 4 luglio 2003. Per i permessi per l’espletamento del mandato non retribuiti, occorre evidenziare che la disciplina si differenzia da quella relativa ai permessi retribuiti fruiti per il medesimo titolo esclusivamente per quanto attiene al monte ore, che è definito solo nel minimo, fissato dall’art. 12, comma 3, del CCNQ 7 agosto 1998 nella misura di 8 giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, della carriera diplomatica e prefettizia, non è previsto alcun contingente minimo o massimo. Oltre alle prerogative appena esaminate, sono previsti anche permessi retribuiti, orari o giornalieri , per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali territoriali. La titolarità degli stessi spetta esclusivamente ai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa, che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie Confederazioni, Federazioni ed OO.SS. rappresentative, incluse nelle apposite tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali quadro, per i Comparti e per le Aree, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, vigenti 17 . Non possono, pertanto, fruirne i componenti delle RSU. Il relativo monte ore, fissato a livello nazionale, può essere utilizzato in forma compensativa e quello di pertinenza delle Confederazioni, previo conferimento, anche dalle organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti. Non è ammesso il cumulo “ se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi statutari.” I nominativi dei dirigenti sindacali, che possono fruire dei permessi in argomento, vanno preventivamente comunicati all’Amministrazione di appartenenza. La disciplina relativa alle restanti modalità di utilizzo dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi statutari è identica a quella prevista per i permessi per l’epletamento del mandato. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, delle carriere diplomatica e prefettizia, il monte ore è ricompreso in quello dei permessi per 17 Cfr.Cass., sez. lav., sent. 24/03/2001, n.4302. 27

organizzazioni del personale dei Comparti, e del solo dato associativo per quelle del<br />

personale delle Aree, delle Forze <strong>di</strong> Polizia ad or<strong>di</strong>namento civile, della carriera<br />

<strong>di</strong>plomatica e prefettizia. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle<br />

deleghe per il versamento dei contributi <strong>sindacali</strong> rilasciate alla singola<br />

Amministrazione al 31 <strong>di</strong>cembre dell’anno precedente a quello in cui avviene la<br />

ripartizione.<br />

E’ consentito il cumulo dei permessi in parola nei limiti fissati dalla <strong>di</strong>sciplina<br />

contrattuale per le Federazioni e OO.SS. rappresentative, e nei limiti <strong>di</strong> 12 giorni a<br />

trimestre per le RSU, i cui <strong>di</strong>rigenti devono utilizzare in ogni caso i citati permessi<br />

anche per la partecipazione alle riunioni delle stesse.<br />

Per il personale dei Comparti ove sono già state elette le RSU, la determinazione e la<br />

successiva ripartizione del monte ore aziendale avviene sulla base dei criteri definiti<br />

dall’Aran con la circolare n.5126 del 4 luglio 2003.<br />

Per i permessi per l’espletamento del mandato non retribuiti, occorre evidenziare che<br />

la <strong>di</strong>sciplina si <strong>di</strong>fferenzia da quella relativa ai permessi retribuiti fruiti per il<br />

medesimo titolo esclusivamente per quanto attiene al monte ore, che è definito solo<br />

nel minimo, fissato dall’art. 12, comma 3, del CCNQ 7 agosto 1998 nella misura <strong>di</strong> 8<br />

giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. Per il personale delle Forze <strong>di</strong><br />

polizia ad or<strong>di</strong>namento civile, della carriera <strong>di</strong>plomatica e prefettizia, non è previsto<br />

alcun contingente minimo o massimo.<br />

Oltre alle <strong>prerogative</strong> appena esaminate, sono previsti anche permessi retribuiti, orari<br />

o giornalieri , per la partecipazione alle riunioni degli organismi <strong>di</strong>rettivi statutari<br />

nazionali, regionali, provinciali territoriali. La titolarità degli stessi spetta<br />

esclusivamente ai <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong>, non collocati in <strong>di</strong>stacco o aspettativa, che siano<br />

componenti degli organismi <strong>di</strong>rettivi delle proprie Confederazioni, Federazioni ed<br />

OO.SS. rappresentative, incluse nelle apposite tabelle allegate ai contratti collettivi<br />

nazionali quadro, per i Comparti e per le Aree, sulle modalità <strong>di</strong> utilizzo dei <strong>di</strong>stacchi,<br />

aspettative, permessi, nonché delle altre <strong>prerogative</strong> <strong>sindacali</strong>, vigenti 17 .<br />

Non possono, pertanto, fruirne i componenti delle RSU.<br />

Il relativo monte ore, fissato a livello nazionale, può essere utilizzato in forma<br />

compensativa e quello <strong>di</strong> pertinenza delle Confederazioni, previo conferimento,<br />

anche dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> categoria ad esse aderenti.<br />

Non è ammesso il cumulo “ se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la<br />

presenza dei <strong>di</strong>rigenti alle riunioni degli organismi statutari.”<br />

I nominativi dei <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong>, che possono fruire dei permessi in argomento,<br />

vanno preventivamente comunicati all’Amministrazione <strong>di</strong> appartenenza.<br />

La <strong>di</strong>sciplina relativa alle restanti modalità <strong>di</strong> utilizzo dei permessi per la<br />

partecipazione alle riunioni degli organi <strong>di</strong>rettivi statutari è identica a quella prevista<br />

per i permessi per l’epletamento del mandato.<br />

Per il personale delle Forze <strong>di</strong> polizia ad or<strong>di</strong>namento civile, delle carriere<br />

<strong>di</strong>plomatica e prefettizia, il monte ore è ricompreso in quello dei permessi per<br />

17 Cfr.Cass., sez. lav., sent. 24/03/2001, n.4302.<br />

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