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prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

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Distacchi e aspettative <strong>sindacali</strong><br />

Il <strong>di</strong>stacco sindacale prevede il mantenimento della retribuzione 13 e l’equiparazione a<br />

tutti gli effetti al servizio prestato nell’Amministrazione, salvo che ai fini del<br />

compimento del periodo <strong>di</strong> prova e del <strong>di</strong>ritto alle ferie, secondo i criteri fissati dagli<br />

art. 5 e 17 del CCNQ 7/8/1998 e dalle previsioni contenute nei singoli contratti<br />

nazionali <strong>di</strong> lavoro, per il personale <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere A e B, secondo i<br />

rispettivi decreti presidenziali per il personale <strong>di</strong> cui alle lettere C, D, E. Mentre per il<br />

personale collocato in aspettativa è prevista la conservazione del posto <strong>di</strong> lavoro, ma<br />

non la corresponsione del trattamento economico.<br />

Il relativo provve<strong>di</strong>mento autorizzativo è un atto dovuto cui le Amministrazioni<br />

devono adempiere entro 30 giorni dalla richiesta e non è possibile addurre cause<br />

ostative come le esigenze <strong>di</strong> servizio 14 .<br />

Per il personale dei Comparti e delle Aree, tali <strong>prerogative</strong> spettano alle<br />

confederazioni ed organizzazioni <strong>sindacali</strong> incluse nelle tabelle allegate ai relativi<br />

contratti collettivi nazionali quadro <strong>di</strong> ripartizione, nella misura ivi definita. Per<br />

quanto attiene alle aspettative <strong>sindacali</strong> le Confederazioni ne hanno <strong>di</strong>ritto, se<br />

rappresentative in almeno due Comparti o Aree.<br />

Per il personale delle Forze <strong>di</strong> polizia ad or<strong>di</strong>namento civile, della carriera<br />

<strong>di</strong>plomatica e prefettizia, i <strong>di</strong>stacchi, il cui contingente è fissato nei decreti<br />

presidenziali recettivi dei relativi accor<strong>di</strong> <strong>sindacali</strong>, spettano alle organizzazioni<br />

rappresentative sul piano nazionale incluse nei decreti <strong>di</strong> ripartizione del Ministro per<br />

la funzione pubblica. Le aspettative <strong>sindacali</strong> spettano alle OO.SS. rappresentative sul<br />

piano nazionale.<br />

Possono fruire delle citate <strong>prerogative</strong> i <strong>di</strong>pendenti, con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo<br />

indeterminato, che siano componenti degli organismi <strong>di</strong>rettivi statutari delle proprie<br />

Confederazioni, Federazioni ed OO.SS. rappresentative sul piano nazionale.<br />

Nel caso <strong>di</strong> Federazione sindacale è opportuno riba<strong>di</strong>re che la titolarità dei <strong>di</strong>stacchi e<br />

delle aspettative spetta esclusivamente alla stessa Federazione, così come esattamente<br />

in<strong>di</strong>viduata nei citati contratti collettivi e decreti ministeriali <strong>di</strong> ripartizione e non alle<br />

sue singole componenti.<br />

Si ritiene opportuno precisare che la decorrenza dei <strong>di</strong>stacchi e delle aspettative è<br />

subor<strong>di</strong>nata all’emanazione <strong>di</strong> specifico provve<strong>di</strong>mento da parte delle competenti<br />

Direzioni centrali, nei casi <strong>di</strong> Amministrazioni con articolazioni periferiche, a seguito<br />

<strong>di</strong> formale richiesta da parte delle confederazioni, federazioni ed organizzazioni<br />

<strong>sindacali</strong> legittimate.<br />

Per il personale delle Forze <strong>di</strong> polizia ad or<strong>di</strong>namento civile, della carriera<br />

<strong>di</strong>plomatica e prefettizia l’autorizzazione deve avvenire successivamente al<br />

preventivo assenso espresso dal <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, appositamente<br />

richiesto dall’Amministrazione interessata.<br />

Per i casi in cui sia prevista la fruizione del <strong>di</strong>stacco o dell’aspettativa a tempo<br />

parziale, con obbligo cioè <strong>di</strong> prestare attività lavorativa, va evidenziato che, <strong>di</strong> norma,<br />

13 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 08/06/1999, n.5661.<br />

14 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 01/03/1984, n.1454.<br />

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