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distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art.15 comma 4. OMISSIS ART. 16 Norme speciali per la Scuola 1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14 si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni: OMISSIS C) Art. 14, comma 1, 3, 4 : - con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o dell'aspettativa che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita. In prima applicazione del presente contratto il termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall'art. 20, comma 1. - con riferimento al comma 4 , la procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno. OMISSIS ART. 19 Disposizioni particolari OMISSIS 8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti . D.P.R. 20-2-2001 n. 114 Recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000- 2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86. OMISSIS 11. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti. 1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1, sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. CXL

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2, per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. 4. I funzionari diplomatici, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente accordo possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10. 5. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8° della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito. 6. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto. D.P.R. 23-5-2001 n. 316 Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180. OMISSIS 11. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti. 1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianità che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. 3. Ciascuna aspettativa si considera confermata qualora l'organizzazione sindacale interessata non ne richieda la revoca entro il 31 gennaio di ciascun anno. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca è comunicata alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano provvedimenti consequenziali. 4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, è consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. 5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto possono, con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10. 6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto. D.P.R. 18-6-2002 n. 164 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O. OMISSIS 33. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti. 1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. CXLI

<strong>di</strong>stacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione <strong>di</strong> appartenenza del personale interessato ai fini degli<br />

adempimenti istruttori <strong>di</strong> cui al presente articolo nonché per la pre<strong>di</strong>sposizione degli elenchi previsti dall'art.15 comma<br />

4.<br />

OMISSIS<br />

ART. 16<br />

Norme speciali per la Scuola<br />

1. Per i <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong> appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10 e 14 si applicano con le seguenti specificazioni<br />

o integrazioni:<br />

OMISSIS<br />

C) Art. 14, comma 1, 3, 4 :<br />

- con <strong>riferimento</strong> ai commi 1 e 3, le richieste <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco o <strong>di</strong> aspettativa sindacale dei <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong> del comparto e<br />

la comunicazione <strong>di</strong> conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno <strong>di</strong> ciascun anno. La stessa data deve<br />

essere rispettata per le richieste <strong>di</strong> revoca del <strong>di</strong>stacco o dell'aspettativa che non possono avvenire nel corso dell'anno<br />

scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro <strong>di</strong>rigente sindacale salvo un<br />

sopravvenuto motivato impe<strong>di</strong>mento. In tal caso è possibile la sostituzione nel <strong>di</strong>stacco retribuito con un <strong>di</strong>rigente già<br />

collocato in aspettativa sindacale non retribuita. In prima applicazione del presente contratto il termine del 30 giugno è<br />

spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall'art. 20, comma 1.<br />

- con <strong>riferimento</strong> al comma 4 , la procedura d'urgenza per il <strong>di</strong>stacco o aspettativa dei <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui al<br />

precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio <strong>di</strong> ciascun anno.<br />

OMISSIS<br />

ART. 19<br />

Disposizioni particolari<br />

OMISSIS<br />

8. Le confederazioni ed organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giuris<strong>di</strong>zionali,<br />

in caso <strong>di</strong> esito sfavorevole del giu<strong>di</strong>zio, dovranno restituire alle amministrazioni <strong>di</strong> appartenenza dei <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong><br />

il corrispettivo economico dei <strong>di</strong>stacchi e delle ore <strong>di</strong> permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei<br />

confronti delle confederazioni ed organizzazioni <strong>sindacali</strong> in caso <strong>di</strong> superamento dei contingenti dei <strong>di</strong>stacchi -<br />

verificati annualmente a consuntivo dal <strong>Dipartimento</strong> della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi<br />

loro spettanti .<br />

D.P.R. 20-2-2001 n. 114<br />

Recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito<br />

dall'articolo 14 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-<br />

2003, per gli aspetti giuri<strong>di</strong>ci, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il<br />

personale della carriera <strong>di</strong>plomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.<br />

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86.<br />

OMISSIS<br />

11. Aspettative e permessi <strong>sindacali</strong> non retribuiti.<br />

1. I funzionari <strong>di</strong>plomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi <strong>di</strong>rettivi delle proprie organizzazioni <strong>sindacali</strong><br />

possono fruire <strong>di</strong> aspettative <strong>sindacali</strong> non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della<br />

progressione in carriera. I <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong> che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto <strong>di</strong> anzianità che<br />

loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.<br />

2. Le richieste <strong>di</strong> aspettative <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui al comma 1, sono presentate dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative<br />

sul piano nazionale alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per<br />

ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - <strong>Dipartimento</strong> della<br />

funzione pubblica, ed emana il decreto <strong>di</strong> aspettativa entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento<br />

dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica non provveda entro venti<br />

giorni dalla data <strong>di</strong> ricezione della richiesta. Le organizzazioni <strong>sindacali</strong> comunicano la conferma <strong>di</strong> ciascuna aspettativa<br />

sindacale in atto entro il 31 gennaio <strong>di</strong> ciascun anno e possono avanzare richiesta <strong>di</strong> revoca in ogni momento. La<br />

conferma annuale e la richiesta <strong>di</strong> revoca è comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del<br />

Consiglio dei Ministri - <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provve<strong>di</strong>menti nel solo<br />

caso <strong>di</strong> revoca.<br />

CXL

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