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prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

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CCNQ 27/02/2001 per la ripartizione dei <strong>di</strong>stacchi e permessi alle organizzazioni <strong>sindacali</strong><br />

rappresentative nelle aree <strong>di</strong>rigenziali nel biennio 2000 - 2001<br />

OMISSIS<br />

ART. 3<br />

Contingente dei permessi <strong>sindacali</strong><br />

1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del<br />

7 agosto 1998 sulle <strong>prerogative</strong> <strong>sindacali</strong>.<br />

2. In attesa che la rappresentanza sindacale dei <strong>di</strong>rigenti delle aree negoziali venga <strong>di</strong>sciplinata, in coerenza con la<br />

natura delle funzioni <strong>di</strong>rigenziali, da appositi accor<strong>di</strong>, i soggetti <strong>sindacali</strong> nei luoghi <strong>di</strong> lavoro sono le rappresentanze<br />

<strong>sindacali</strong> aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative ai sensi dell'art. 1,<br />

comma 5.<br />

3. I permessi <strong>sindacali</strong> fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per <strong>di</strong>rigente in servizio, al netto dei cumuli<br />

previsti dall'art. 4, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a n. 67 minuti per <strong>di</strong>rigente con rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i <strong>di</strong>rigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati<br />

vanno conteggiati anche quelli in posizione <strong>di</strong> comando o fuori ruolo.<br />

4. Nel comparto scuola, in attuazione del CCNQ del 9 agosto 2000 <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica della definizione delle aree <strong>di</strong><br />

contrattazione, con l' istituzione dell' area della <strong>di</strong>rigenza scolastica, un minuto per <strong>di</strong>pendente con rapporto <strong>di</strong> lavoro a<br />

tempo indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 <strong>di</strong>stacchi nella citata area.<br />

5. I permessi <strong>di</strong> spettanza delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> sono ripartiti nella sede decentrata tra quelle rappresentative ai<br />

sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale mo<strong>di</strong>fica delle modalità in<strong>di</strong>cate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa<br />

degli accor<strong>di</strong> del comma 2, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le<br />

citate organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle<br />

deleghe per il versamento dei contributi <strong>sindacali</strong> rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi<br />

rimanendo i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> rilevazione e le altre modalità dell'art. 9.<br />

CCNL 05/04/2001 per il quadriennio 1998 – 2001 ed il primo biennio economico 1998 – 1999<br />

del personale <strong>di</strong>rigente dell' Area I<br />

OMISSIS<br />

ART. 10<br />

SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO<br />

1. I soggetti <strong>sindacali</strong> nelle strutture amministrative <strong>di</strong> <strong>riferimento</strong> sono le rappresentanze <strong>sindacali</strong> aziendali costituite<br />

espressamente per l'area della <strong>di</strong>rigenza dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei<br />

CCNL della stessa area <strong>di</strong>rigenziale, ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993.<br />

2. La <strong>di</strong>sciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche<br />

rappresentanze dei <strong>di</strong>rigenti ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93.<br />

3. Fino alla costituzione delle rappresentanze <strong>di</strong> cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi <strong>sindacali</strong>, pari ad 67<br />

minuti per <strong>di</strong>rigente ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNQ sui <strong>di</strong>stacchi ed aspettative <strong>sindacali</strong> del 7.8.1998, è<br />

interamente fruibile da parte dei soggetti in<strong>di</strong>cati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso<br />

periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado <strong>di</strong> rappresentatività delle organizzazioni <strong>sindacali</strong><br />

ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato<br />

associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai <strong>di</strong>rigenti per il versamento dei contributi <strong>sindacali</strong><br />

rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.<br />

CCNL 23/12/1999 comparto Regioni ed autonomie locali area <strong>di</strong>rigenza - parte <strong>normativa</strong><br />

1998/2001 e parte economica 1998/1999<br />

OMISSIS<br />

ART. 10<br />

Soggetti <strong>sindacali</strong> nei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />

1. I soggetti <strong>sindacali</strong> nei luoghi <strong>di</strong> lavoro sono le rappresentanze <strong>sindacali</strong> aziendali costituite espressamente per l'area<br />

della <strong>di</strong>rigenza dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area<br />

<strong>di</strong>rigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n.29/1993.<br />

CXXXVII

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