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CCNQ 27/01/1999 integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali OMISSIS ART. 6 INTEGRAZIONI 1. Le parti concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998: a) il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14". OMISSIS 3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all'art. 10, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art. 7 comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part - time previste dall'art. 7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita. D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. OMISSIS Articolo 43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva. (Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998) OMISSIS 6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area. CCNQ 27/02/2001 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 – 2001 Ipotesi di CCNL 24/01/2004 relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003 OMISSIS Art. 10 Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali 1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, così come previsto dall'art.10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti: a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) dirigenti sindacali: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro; - delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di CXXXIV

categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea. 2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1. CCNL 24/05/2000 comparto Aziende personale non dirigente - parte normativa 1998 - 2001 e parte economica 1998 – 1999 OMISSIS ART. 9 TITOLARITA' DEI PERMESSI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luogo di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti: a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) dirigenti sindacali: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro; - delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), comma 2 lett. a) e comma 3; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea. 2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1. CCNL 09/10/2003 per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003 (G.U. n. 182 del 25 novembre 2003 /supplemento ordinario alla G. U. n. 274 del 25 novembre 2003) OMISSIS Art. 9 Norma di rinvio 1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10, comma 2, relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso gli enti, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche. 2. In relazione alla questione insorta sull'art. 9, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999, relativamente alla fruibilità dei permessi sui luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un approfondimento in una apposita sessione negoziale che inizierà entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL. CCNL 12/06/2003 relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003 OMISSIS ART. 7 NORMA DI RINVIO 1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le amministrazioni, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche. 2. In relazione alla questione insorta sull'art. 9 comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999 relativamente alla fruibilità dei permessi sui luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere ad un approfondimento in una apposita sessione negoziale che inizierà entro il 15 marzo 2003. CXXXV

CCNQ 27/01/1999 integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e<br />

<strong>prerogative</strong> <strong>sindacali</strong><br />

OMISSIS<br />

ART. 6<br />

INTEGRAZIONI<br />

1. Le parti concordano le seguenti ulteriori mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998:<br />

a) il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore <strong>di</strong><br />

permesso configuri un <strong>di</strong>stacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta<br />

dei <strong>di</strong>stacchi dall'art. 14".<br />

OMISSIS<br />

3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, i permessi <strong>di</strong> cui all'art. 10, comma 5 del<br />

CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco previsti dall'art. 7 comma 1<br />

per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco part - time previste dall'art. 7 commi 2 e 5 che prevedono comunque<br />

una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette <strong>prerogative</strong> nello stesso periodo non è consentita.<br />

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165<br />

Norme generali sull'or<strong>di</strong>namento del lavoro alle <strong>di</strong>pendenze delle amministrazioni pubbliche.<br />

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.<br />

OMISSIS<br />

Articolo 43<br />

Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.<br />

(Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 del 1997, mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 44, comma 4<br />

del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs<br />

n. 387 del 1998)<br />

OMISSIS<br />

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1,<br />

e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alla<br />

contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e <strong>di</strong>stacchi<br />

<strong>sindacali</strong>, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della <strong>di</strong>ffusione<br />

territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.<br />

CCNQ 27/02/2001 per la ripartizione dei <strong>di</strong>stacchi e permessi alle organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative nelle aree<br />

<strong>di</strong>rigenziali nel biennio 2000 – 2001<br />

Ipotesi <strong>di</strong> CCNL 24/01/2004 relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il<br />

quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003<br />

OMISSIS<br />

Art. 10<br />

Titolarità dei permessi e delle <strong>prerogative</strong> <strong>sindacali</strong><br />

1. La titolarità dei permessi <strong>sindacali</strong> nel luogo <strong>di</strong> lavoro, così come previsto dall'art.10, comma 1 dell'accordo collettivo<br />

quadro sui <strong>di</strong>stacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre <strong>prerogative</strong> <strong>sindacali</strong>, sottoscritto il 7 agosto 1998,<br />

compete con le modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:<br />

a) componenti delle rappresentanze <strong>sindacali</strong> unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per<br />

la costituzione delle rappresentanze <strong>sindacali</strong> unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche<br />

amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;<br />

b) <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong>:<br />

- dei terminali <strong>di</strong> tipo associativo delle associazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative che dopo l'elezione delle<br />

R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi <strong>di</strong> lavoro;<br />

- delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;<br />

- componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong><br />

CXXXIV

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