prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
OMISSIS<br />
Articolo 43<br />
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.<br />
(Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 del 1997, mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 44, comma 4<br />
del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs<br />
n. 387 del 1998)<br />
OMISSIS<br />
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1,<br />
e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alla<br />
contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e <strong>di</strong>stacchi<br />
<strong>sindacali</strong>, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della <strong>di</strong>ffusione<br />
territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.<br />
CCNQ 27/02/2001 per la ripartizione dei <strong>di</strong>stacchi e permessi alle organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative nelle aree<br />
<strong>di</strong>rigenziali nel biennio 2000 – 2001<br />
CCNQ 27/02/2001 per la ripartizione dei <strong>di</strong>stacchi e permessi alle organizzazioni <strong>sindacali</strong><br />
rappresentative nelle aree <strong>di</strong>rigenziali nel biennio 2000 - 2001<br />
OMISSIS<br />
ART. 5<br />
Permessi per le riunioni <strong>di</strong> organismi <strong>di</strong>rettivi statutari<br />
1. Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi <strong>di</strong>rettivi statutari nazionali, regionali,<br />
provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong> che siano componenti<br />
degli organismi <strong>di</strong>rettivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> categoria non collocati in <strong>di</strong>stacco o<br />
aspettativa.<br />
2. Il contingente delle ore <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione <strong>di</strong> anno, è costituito da n. 56.346<br />
ore, <strong>di</strong> cui n. 14.265 riservate alle confederazioni - tenuto conto delle annotazioni della tabella n. 7 - e n. 42081 alle<br />
organizzazioni <strong>di</strong> categoria rappresentative nelle aree <strong>di</strong> cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate<br />
dal n. 8 al n. 11.<br />
3. Sono confermate le modalità <strong>di</strong> utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.<br />
D.P.R. 20-2-2001 n. 114<br />
Recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito<br />
dall'articolo 14 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-<br />
2003, per gli aspetti giuri<strong>di</strong>ci, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il<br />
personale della carriera <strong>di</strong>plomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86.<br />
OMISSIS<br />
10. Permessi <strong>sindacali</strong>.<br />
1. Per l'espletamento del loro mandato, i funzionari <strong>di</strong>plomatici che ricoprono cariche <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong> in seno agli<br />
organismi <strong>di</strong>rettivi delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2°, del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo<br />
2000, n. 85, nonché i <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong> che, pur avendone titolo, non sono collocati in <strong>di</strong>stacco sindacale ai sensi<br />
dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire <strong>di</strong> permessi <strong>sindacali</strong> con le modalità e nei limiti <strong>di</strong> quanto previsto<br />
dal presente articolo.<br />
2. A decorrere dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi <strong>sindacali</strong><br />
retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione <strong>di</strong> 90 minuti annui, per ciascun funzionario <strong>di</strong>plomatico effettivamente<br />
in servizio, anche in posizione <strong>di</strong> comando o fuori ruolo.<br />
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi <strong>sindacali</strong> calcolato ai sensi del comma 2 tra le<br />
organizzazioni <strong>sindacali</strong> dei funzionari <strong>di</strong>plomatici rappresentative, provvede la Direzione generale per il personale,<br />
sentite le organizzazioni <strong>sindacali</strong> aventi titolo entro il 31 marzo <strong>di</strong> ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei<br />
permessi <strong>sindacali</strong> la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni <strong>sindacali</strong> e la<br />
parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni <strong>sindacali</strong> in rapporto al numero delle deleghe complessivamente<br />
CXXVIII