prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(2) Alla ripartizione dei contingenti complessivi dei <strong>di</strong>stacchi prevista dal presente comma si è provveduto, per il<br />
biennio 2000-2001, con D.M. 6 novembre 2001 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2002, n. 7). Per il biennio 2002-2003 ve<strong>di</strong> il D.M.<br />
17 <strong>di</strong>cembre 2002.<br />
D.P.R. 23-5-2001 n. 316<br />
Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio<br />
2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180.<br />
OMISSIS<br />
9. Distacchi <strong>sindacali</strong>.<br />
1. A decorrere dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei <strong>di</strong>stacchi <strong>sindacali</strong><br />
spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero <strong>di</strong> cinque e costituisce il massimo dei <strong>di</strong>stacchi fruibili.<br />
2. Il contingente <strong>di</strong> cui al comma 1 è ripartito tra le organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative sul piano nazionale dei<br />
funzionari della carriera prefettizia, in<strong>di</strong>viduate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.<br />
La ripartizione, che ha vali<strong>di</strong>tà fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento<br />
dei contributi <strong>sindacali</strong> accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 <strong>di</strong>cembre dell'anno precedente a<br />
quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le<br />
organizzazioni <strong>sindacali</strong> interessate, entro il primo quadrimestre <strong>di</strong> ciascun biennio (5) .<br />
3. Le richieste <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> aventi titolo, contestualmente alla<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri - <strong>Dipartimento</strong> per la funzione pubblica e alla Direzione generale per<br />
l'amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il<br />
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - <strong>Dipartimento</strong> per la funzione pubblica, ed emana il<br />
decreto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco sindacale entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -<br />
<strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, accertati i requisiti <strong>di</strong> cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e<br />
relativo riparto <strong>di</strong> cui al comma 2, dà il proprio assenso. Qualora il <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica non provveda<br />
entro venti giorni dalla data <strong>di</strong> ricezione della richiesta l'assenso è considerato acquisito. Entro il 31 gennaio <strong>di</strong> ciascun<br />
anno, il <strong>di</strong>stacco è confermato salvo revoca. La revoca può essere richiesta in ogni momento. La richiesta <strong>di</strong> revoca è<br />
comunicata alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale ed alla Presidenza del<br />
Consiglio dei Ministri - <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica, che adotta il relativo provve<strong>di</strong>mento.<br />
4. Possono essere autorizzati <strong>di</strong>stacchi <strong>sindacali</strong>, nell'àmbito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore<br />
dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigente sindacale in seno agli organismi <strong>di</strong>rettivi<br />
statutari delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui al comma 2.<br />
5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unità del contingente assegnato a ciascuna<br />
organizzazione sindacale, i <strong>di</strong>rigenti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui al comma 4, possono fruire dei <strong>di</strong>stacchi <strong>sindacali</strong> anche<br />
frazionatamente, per perio<strong>di</strong> non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con<br />
l'Amministrazione.<br />
6. I perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco per motivi <strong>sindacali</strong> sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione,<br />
salvo che ai fini del compimento del periodo <strong>di</strong> prova e del <strong>di</strong>ritto al congedo or<strong>di</strong>nario. I predetti perio<strong>di</strong> sono retribuiti<br />
con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti <strong>di</strong> cui all'articolo 22.<br />
------------------------<br />
(5) Per la ripartizione dei contingenti complessivi dei <strong>di</strong>stacchi <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui al presente comma ve<strong>di</strong>, per il biennio<br />
2000-2001, il D.M. 21 <strong>di</strong>cembre 2001 e, per il biennio 2002-2003, il D.M. 17 <strong>di</strong>cembre 2002.<br />
D.P.R. 18-6-2002 n. 164<br />
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze <strong>di</strong> polizia ad or<strong>di</strong>namento civile e dello<br />
schema <strong>di</strong> concertazione per le Forze <strong>di</strong> polizia ad or<strong>di</strong>namento militare relativi al<br />
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.<br />
OMISSIS<br />
31. Distacchi <strong>sindacali</strong>.<br />
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei <strong>di</strong>stacchi <strong>sindacali</strong> autorizzabili a favore del personale <strong>di</strong><br />
ciascuna Forza <strong>di</strong> polizia ad or<strong>di</strong>namento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi <strong>di</strong> sessantatre<br />
<strong>di</strong>stacchi per la Polizia <strong>di</strong> Stato, <strong>di</strong> trentadue <strong>di</strong>stacchi per il Corpo <strong>di</strong> polizia penitenziaria e <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci <strong>di</strong>stacchi per il<br />
Corpo forestale dello Stato.<br />
CXXIII