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prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

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CCNL 01/03/2002 per il personale dell'Area V della <strong>di</strong>rigenza scolastica relativa al periodo<br />

1/9/2000 - 31/12/2001<br />

OMISSIS<br />

ART. 10 - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE<br />

1. Allo scopo <strong>di</strong> assicurare una migliore partecipazione del <strong>di</strong>rigente alle attività dell'amministrazione scolastica, è<br />

prevista la possibilità <strong>di</strong> costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per<br />

l'approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai<br />

processi <strong>di</strong> riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, osservazione sull'andamento dei processi <strong>di</strong> valutazione<br />

nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività <strong>di</strong> formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato<br />

per le pari opportunità per quanto <strong>di</strong> sua competenza, hanno il compito <strong>di</strong> raccogliere dati relativi alle predette materie e<br />

<strong>di</strong> formulare proposte in or<strong>di</strong>ne ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni<br />

negoziali, è <strong>di</strong> norma paritetica e de-ve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.<br />

D.P.R. 20-9-2002 n. 247<br />

Regolamento recante <strong>di</strong>sciplina degli istituti <strong>di</strong> partecipazione sindacale per il personale della<br />

carriera prefettizia.<br />

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2002, n. 259.<br />

OMISSIS<br />

7. Comitato pari opportunità.<br />

1. Al fine <strong>di</strong> consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito <strong>di</strong><br />

proporre misure adatte a creare effettive con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pari opportunità, secondo i princìpi definiti dalla legge 10 aprile<br />

1991, n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composto da tre rappresentanti<br />

delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> e da un numero pari <strong>di</strong> rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente<br />

effettivo è previsto un componente supplente.<br />

2. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata <strong>di</strong> un quadriennio e comunque fino alla costituzione<br />

del nuovo, con le scadenze <strong>di</strong> cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti<br />

del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.<br />

8. Commissioni.<br />

1. Allo scopo <strong>di</strong> assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell'amministrazione, è prevista la<br />

possibilità <strong>di</strong> costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali per l'approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> specifiche<br />

problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi <strong>di</strong> riorganizzazione<br />

dell'Amministrazione stessa nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività <strong>di</strong> formazione. Tali<br />

organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto <strong>di</strong> sua competenza, raccolgono dati relativi alle<br />

predette materie, che l'amministrazione è tenuta a fornire, e formulano proposte in or<strong>di</strong>ne ai medesimi temi. La<br />

composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è <strong>di</strong> norma paritetica e deve comprendere<br />

un'adeguata rappresentanza femminile.<br />

D.P.R. 31-7-1995 n. 395<br />

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze <strong>di</strong><br />

polizia ad or<strong>di</strong>namento civile (Polizia <strong>di</strong> Stato, Corpo <strong>di</strong> polizia penitenziaria e Corpo<br />

forestale dello Stato) e del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le<br />

Forze <strong>di</strong> polizia ad or<strong>di</strong>namento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

finanza).<br />

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.<br />

OMISSIS<br />

20. Pari opportunità.<br />

1. Al fine <strong>di</strong> consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni<br />

interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> maggiormente rappresentative sul piano<br />

nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità<br />

che propongono misure adatte a creare effettive con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno,<br />

sulle con<strong>di</strong>zioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai<br />

corsi <strong>di</strong> formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della <strong>normativa</strong> per la prevenzione<br />

CXII

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