prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
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Gli strumenti contrattuali Il sistema delle relazioni sindacali, attraverso il quale si contemperano le esigenze dei dipendenti, espresse sia in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro che di crescita professionale, si realizza attraverso la corretta utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Essa avviene: − per tutte le amministrazioni a) a livello nazionale o di sede unica di amministrazione; − per le amministrazioni con articolazioni sul territorio a) presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU; b) a livello di struttura periferica di livello dirigenziale, identificabile, secondo le caratteristiche ordinamentali di ciascun ente, nelle articolazioni direzionali centrali, nelle strutture regionali e in quelle provinciali o subprovinciali. Il sistema attiene: 1. alla contrattazione integrativa; 2. alla partecipazione sindacale che si realizza tramite gli istituti: a. informazione; b. concertazione; c. consultazione; d. commissioni, osservatori e conferenze; 3. alle procedure di interpretazione autentica. L’unito prospetto di sintesi, allegato alla presente pubblicazione, riporta schematicamente i riferimenti ai vari istituti in argomento. Riunioni sindacali La disciplina concernente le riunioni con le quali le Pubbliche Amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro è contenuta nell’art. 10, commi 3 e 7, del CCNQ del 7 agosto 1998. Tali riunioni, normalmente, avvengono al di fuori dell’orario di lavoro, e, ove ciò non sia possibile, le Amministrazioni assicurano l’attivazione di idonee procedure e modalità atte a garantire ai dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative e per i componenti RSU l’espletamento del loro mandato. Per la 14
partecipazione alle riunioni fissate in orario di servizio i predetti soggetti sindacali devono utilizzare i permessi per lo svolgimento del mandato di cui al citato art.10. La convocazione è, di norma, effettuata per iscritto ed è indirizzata alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alla RSU; per i casi di federazioni sindacali rappresentative, costituite da più organizzazioni, la comunicazione va indirizzata alla federazione unitariamente intesa e non alle sue singole organizzazioni componenti. Nello svolgimento delle riunioni, la delegazione trattante di parte pubblica deve garantire parità di trattamento fra tutti i soggetti sindacali. D’altro canto, poiché “rientra nella logica delle relazioni sindacali consentire che le parti disciplinino autonomamente le modalità di gestione delle trattative”, è ammessa la costituzione di tavoli separati a seguito di specifica e formale richiesta delle OO.SS. rappresentative 12 . Le delegazioni, di parte pubblica e sindacale, devono, nel corso delle riunioni, uniformare i propri comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza al fine di prevenire i conflitti come espressamente previsto dagli Accordi quadro. Per facilitare e rendere proficui gli incontri è opportuno che il datore di lavoro pubblico predisponga i documenti da sottoporre ai soggetti sindacali nel corso delle riunioni. Per quanto attiene alla verbalizzazione delle riunioni, si precisa che non sussiste alcun obbligo contrattuale in merito, fatta salva la “concertazione” che deve concludersi con un accordo o, comunque, con la redazione di un apposito verbale che riporti le posizioni delle parti. Per il personale delle Forze di polizia la redazione del verbale è prevista per l’istituto dell’esame, istituto similare alla concertazione. Per la sottoscrizione definitiva degli Accordi è utile evidenziare che vige il principio del massimo consenso raggiungibile valutato dalla delegazione di parte pubblica. La contrattazione integrativa La contrattazione integrativa a livello nazionale e, ove prevista, di sede periferica si svolge sulle materie, tra i soggetti e con le procedure indicate dalla specifica normativa di comparto e di area, riportata nell’unito prospetto di sintesi allegato alla presente pubblicazione. In tema di delegazione trattante di parte pubblica si ritiene opportuno evidenziare che la stessa è composta: a) a livello nazionale o di sede unica di ente: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa; - da una delegazione dei dirigenti per le Aree I e II; b) a livello di struttura periferica: 12 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 30/07/1993, n.8518. 15
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partecipazione alle riunioni fissate in orario <strong>di</strong> servizio i predetti soggetti <strong>sindacali</strong><br />
devono utilizzare i permessi per lo svolgimento del mandato <strong>di</strong> cui al citato art.10.<br />
La convocazione è, <strong>di</strong> norma, effettuata per iscritto ed è in<strong>di</strong>rizzata alle<br />
organizzazioni <strong>sindacali</strong> rappresentative ed alla RSU; per i casi <strong>di</strong> federazioni<br />
<strong>sindacali</strong> rappresentative, costituite da più organizzazioni, la comunicazione va<br />
in<strong>di</strong>rizzata alla federazione unitariamente intesa e non alle sue singole organizzazioni<br />
componenti.<br />
Nello svolgimento delle riunioni, la delegazione trattante <strong>di</strong> parte pubblica deve<br />
garantire parità <strong>di</strong> trattamento fra tutti i soggetti <strong>sindacali</strong>. D’altro canto, poiché<br />
“rientra nella logica delle relazioni <strong>sindacali</strong> consentire che le parti <strong>di</strong>sciplinino<br />
autonomamente le modalità <strong>di</strong> gestione delle trattative”, è ammessa la costituzione <strong>di</strong><br />
tavoli separati a seguito <strong>di</strong> specifica e formale richiesta delle OO.SS.<br />
rappresentative 12 .<br />
Le delegazioni, <strong>di</strong> parte pubblica e sindacale, devono, nel corso delle riunioni,<br />
uniformare i propri comportamenti ai principi <strong>di</strong> responsabilità, correttezza, buona<br />
fede e trasparenza al fine <strong>di</strong> prevenire i conflitti come espressamente previsto dagli<br />
Accor<strong>di</strong> quadro.<br />
Per facilitare e rendere proficui gli incontri è opportuno che il datore <strong>di</strong> lavoro<br />
pubblico pre<strong>di</strong>sponga i documenti da sottoporre ai soggetti <strong>sindacali</strong> nel corso delle<br />
riunioni.<br />
Per quanto attiene alla verbalizzazione delle riunioni, si precisa che non sussiste alcun<br />
obbligo contrattuale in merito, fatta salva la “concertazione” che deve concludersi<br />
con un accordo o, comunque, con la redazione <strong>di</strong> un apposito verbale che riporti le<br />
posizioni delle parti. Per il personale delle Forze <strong>di</strong> polizia la redazione del verbale è<br />
prevista per l’istituto dell’esame, istituto similare alla concertazione.<br />
Per la sottoscrizione definitiva degli Accor<strong>di</strong> è utile evidenziare che vige il principio<br />
del massimo consenso raggiungibile valutato dalla delegazione <strong>di</strong> parte pubblica.<br />
La contrattazione integrativa<br />
La contrattazione integrativa a livello nazionale e, ove prevista, <strong>di</strong> sede periferica si<br />
svolge sulle materie, tra i soggetti e con le procedure in<strong>di</strong>cate dalla specifica<br />
<strong>normativa</strong> <strong>di</strong> comparto e <strong>di</strong> area, riportata nell’unito prospetto <strong>di</strong> sintesi allegato alla<br />
presente pubblicazione.<br />
In tema <strong>di</strong> delegazione trattante <strong>di</strong> parte pubblica si ritiene opportuno evidenziare che<br />
la stessa è composta:<br />
a) a livello nazionale o <strong>di</strong> sede unica <strong>di</strong> ente:<br />
- dal titolare del potere <strong>di</strong> rappresentanza o da un suo delegato e da una<br />
rappresentanza dei <strong>di</strong>rigenti titolari degli uffici <strong>di</strong>rettamente interessati alla<br />
trattativa;<br />
- da una delegazione dei <strong>di</strong>rigenti per le Aree I e II;<br />
b) a livello <strong>di</strong> struttura periferica:<br />
12 Cfr. Cass., sez. lav., sent. 30/07/1993, n.8518.<br />
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