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3. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell' Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa , nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell' amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali. 4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. ART. 7 COMITATO PARI OPPORTUNITA' 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3, lett. A; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; - processi di mobilità. 4. Le amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno delle amministrazioni. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. CCNL 12/06/2003 relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003 OMISSIS ART. 5 MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE OMISSIS 3. Nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 6 lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999, sono altresì costituiti appositi Comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare XCVIII

proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 26 del citato CCNL. ART. 6 COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING 1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. 3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta. 4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. 5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale. 6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. 7. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta. XCIX

proposte in materia <strong>di</strong> formazione e <strong>di</strong> aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità <strong>di</strong> cui all'art. 26<br />

del citato CCNL.<br />

ART. 6<br />

COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING<br />

1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il<br />

fenomeno del mobbing, inteso come forma <strong>di</strong> violenza morale o psichica in occasione <strong>di</strong> lavoro - attuato dal datore <strong>di</strong><br />

lavoro o da altri <strong>di</strong>pendenti - nei confronti <strong>di</strong> un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie <strong>di</strong> atti, atteggiamenti o<br />

comportamenti, <strong>di</strong>versi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,<br />

denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e idonei a compromettere la salute o<br />

la professionalità o la <strong>di</strong>gnità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio <strong>di</strong> appartenenza o, ad<strong>di</strong>rittura, tali da<br />

escluderlo dal contesto lavorativo <strong>di</strong> <strong>riferimento</strong>.<br />

2. In relazione al comma 1, le parti , anche con <strong>riferimento</strong> alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre<br />

2001, riconoscono la necessità <strong>di</strong> avviare adeguate ed opportune iniziative al fine <strong>di</strong> contrastare la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tali<br />

situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché <strong>di</strong> prevenire il verificarsi <strong>di</strong> possibili conseguenze pericolose per la<br />

salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente <strong>di</strong><br />

lavoro.<br />

3. Nell'ambito delle forme <strong>di</strong> partecipazione previste dall'art. 6, lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto,<br />

istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna<br />

amministrazione con i seguenti compiti:<br />

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle<br />

materie <strong>di</strong> propria competenza;<br />

b) in<strong>di</strong>viduazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare <strong>riferimento</strong> alla verifica dell'esistenza <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere <strong>di</strong> situazioni<br />

persecutorie o <strong>di</strong> violenza morale;<br />

c) formulazione <strong>di</strong> proposte <strong>di</strong> azioni positive in or<strong>di</strong>ne alla prevenzione e alla repressione delle situazioni <strong>di</strong><br />

criticità, anche al fine <strong>di</strong> realizzare misure <strong>di</strong> tutela del <strong>di</strong>pendente interessato;<br />

d) formulare proposte per la definizione dei co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta.<br />

4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali<br />

rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento <strong>di</strong> sportelli <strong>di</strong> ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti,<br />

l'istituzione della figura del consigliere/consigliera <strong>di</strong> fiducia nonchè la definizione dei co<strong>di</strong>ci, sentite le organizzazioni<br />

<strong>sindacali</strong> firmatarie.<br />

5. In relazione all'attività <strong>di</strong> prevenzione del fenomeno <strong>di</strong> cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità <strong>di</strong><br />

attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, idonei<br />

interventi formativi e <strong>di</strong> aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:<br />

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno<br />

e delle sue conseguenze in<strong>di</strong>viduali e sociali;<br />

b) favorire la coesione e la solidarietà dei <strong>di</strong>pendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle<br />

<strong>di</strong>namiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine <strong>di</strong> incentivare il recupero della motivazione e<br />

dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.<br />

6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> comparto<br />

firmatarie del presente CCNL e da un pari numero <strong>di</strong> rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato<br />

viene designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente dai componenti <strong>di</strong> parte sindacale. Per ogni<br />

componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, <strong>di</strong><br />

essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo<br />

scopo <strong>di</strong> garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.<br />

7. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro<br />

funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro<br />

svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.<br />

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