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prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

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principio <strong>di</strong> uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991;<br />

e) svolgere le funzioni <strong>di</strong> conciliazione <strong>di</strong> cui all'art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti<br />

segnalati riguardanti azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta ed in<strong>di</strong>retta e <strong>di</strong> segregazione professionale e formula<br />

proposte in merito.<br />

Chiunque ritenga <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare in fatti, atti e comportamenti riferibili all'Amministrazione gli estremi della<br />

<strong>di</strong>scriminazione in suo danno, ai sensi dell'art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite<br />

dell'Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunità.<br />

2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono costituiti da un componente designato da<br />

ciascuna delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero <strong>di</strong> funzionari in<br />

rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato, nominato tra i componenti dell'amministrazione,<br />

designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.<br />

3. Nell'ambito dei vari livelli <strong>di</strong> relazioni <strong>sindacali</strong> previsti per ciascuna delle materie sottoin<strong>di</strong>cate, acquisiti i pareri e le<br />

proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> sviluppo professionale:<br />

- accesso e modalità <strong>di</strong> svolgimento dei corsi <strong>di</strong> formazione professionale;<br />

- flessibilità degli orari <strong>di</strong> lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;<br />

- processi <strong>di</strong> mobilità.<br />

- tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla preve<strong>di</strong>bilità dei rischi specifici per la donna con<br />

particolare attenzione alle situazioni <strong>di</strong> lavoro che rappresentino rischi per la maternità;<br />

- politiche <strong>di</strong> pari opportunità negli accessi dall'esterno.<br />

4. Le amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro<br />

funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro<br />

svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle con<strong>di</strong>zioni delle lavoratrici all'interno<br />

delle amministrazioni, fornendo in particolare informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza<br />

femminile nella varie aree e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.<br />

5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata <strong>di</strong> un quadriennio e comunque fino alla<br />

costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.<br />

6. Sulla base delle proposte del Comitato, l'Amministrazione adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 125 del<br />

1991, piani <strong>di</strong> azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che <strong>di</strong> fatto impe<strong>di</strong>scono la piena<br />

realizzazione <strong>di</strong> pari opportunità <strong>di</strong> lavoro tra uomini e donne.<br />

Ipotesi <strong>di</strong> CCNL 28/01/2004 relativo al personale del comparto delle amministrazioni<br />

autonome dello stato ad or<strong>di</strong>namento autonomo quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio<br />

economico 2002 – 2003<br />

OMISSIS<br />

ART. 7<br />

COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING<br />

1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il<br />

fenomeno del mobbing, inteso come forma <strong>di</strong> violenza morale o psichica in occasione <strong>di</strong> lavoro - attuato dal datore <strong>di</strong><br />

lavoro o da altri <strong>di</strong>pendenti - nei confronti <strong>di</strong> un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie <strong>di</strong> atti, atteggiamenti o<br />

comportamenti, <strong>di</strong>versi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,<br />

denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e idonei a compromettere la salute o<br />

la professionalità o la <strong>di</strong>gnità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio <strong>di</strong> appartenenza o, ad<strong>di</strong>rittura, tali da<br />

escluderlo dal contesto lavorativo <strong>di</strong> <strong>riferimento</strong>.<br />

2. In relazione al comma 1, le parti , anche con <strong>riferimento</strong> alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre<br />

2001, riconoscono la necessità <strong>di</strong> avviare adeguate ed opportune iniziative al fine <strong>di</strong> contrastare la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tali<br />

XCIII

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