prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ... prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

funzionepubblica.gov.it
from funzionepubblica.gov.it More from this publisher
20.05.2013 Views

"1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali. 2. La concertazione si effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie: a) articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna. 3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti." CCNL 07/04/1999 comparto Sanità personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 OMISSIS Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati: OMISSIS B) Concertazione • I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: - articolazione dell'orario di servizio; - verifica periodica della produttività delle strutture operative; - definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro. - andamento dei processi occupazionali; La concertazione è, altresì, prevista per l'attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di : - svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16 ; - valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20 ; - conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica, art. 21; - dei sistemi di valutazione permanente di cui all'art. 35 , comma 2; LXXVI

• La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. CCNL 24/07/2003 comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 (G.U. n. 135 - serie generale n. 188 - del 14 agosto 2003) OMISSIS ART. 5 - PARTECIPAZIONE (Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001) OMISSIS 2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura. CCNL 09/08/2000 relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale non dirigente del comparto Università OMISSIS ART. 7 CONCERTAZIONE 1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie: a) articolazione dell'orario di servizio; b) conferimento degli incarichi di cui all'art. 6, comma 3, lettera g), e loro valutazione periodica; c) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti; d) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art. 6, comma 3, lettera n); e) procedure selettive di cui all'art. 6, comma 3, lettera l). f) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58; g) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante. 4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai comitati per le pari opportunità istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti. LXXVII

• La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data <strong>di</strong> ricezione<br />

della richiesta e si conclude nel termine tassativo <strong>di</strong> trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito<br />

della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della<br />

stessa.<br />

CCNL 24/07/2003 comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio<br />

economico 2002/2003 (G.U. n. 135 - serie generale n. 188 - del 14 agosto 2003)<br />

OMISSIS<br />

ART. 5 - PARTECIPAZIONE<br />

(Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)<br />

OMISSIS<br />

2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo in materia <strong>di</strong> gestione della<br />

organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine <strong>di</strong> due giorni<br />

lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo <strong>di</strong> concertazione. Questo verrà aperto<br />

dall'Amministrazione nel termine <strong>di</strong> cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta <strong>di</strong> concertazione, e<br />

dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio <strong>di</strong> sette giorni lavorativi dall'apertura.<br />

CCNL 09/08/2000 relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico<br />

1998 – 1999 del personale non <strong>di</strong>rigente del comparto Università<br />

OMISSIS<br />

ART. 7<br />

CONCERTAZIONE<br />

1. Ciascuno dei soggetti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui all'art. 9, ricevuta l'informazione, può attivare, me<strong>di</strong>ante richiesta scritta, la<br />

concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per la <strong>di</strong>sciplina nelle seguenti materie:<br />

a) articolazione dell'orario <strong>di</strong> servizio;<br />

b) conferimento degli incarichi <strong>di</strong> cui all'art. 6, comma 3, lettera g), e loro valutazione perio<strong>di</strong>ca;<br />

c) modalità <strong>di</strong> realizzazione dei progetti <strong>di</strong> telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi<br />

progetti;<br />

d) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale <strong>di</strong> cui all'art. 6, comma 3, lettera n);<br />

e) procedure selettive <strong>di</strong> cui all'art. 6, comma 3, lettera l).<br />

f) criteri generali del sistema <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> cui all'art. 58;<br />

g) modalità <strong>di</strong> attuazione delle misure <strong>di</strong> cui all'art. 14, comma 3.<br />

2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data <strong>di</strong> ricezione della<br />

richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi <strong>di</strong> responsabilità, correttezza<br />

e trasparenza.<br />

3. La concertazione si conclude nel termine massimo <strong>di</strong> trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della<br />

stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti<br />

carattere vincolante.<br />

4. Per l'approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente,<br />

l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta dei soggetti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui all'art.<br />

9, in relazione alle <strong>di</strong>mensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine <strong>di</strong> 60 giorni<br />

dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito <strong>di</strong> raccogliere dati<br />

relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e <strong>di</strong> formulare proposte in or<strong>di</strong>ne ai<br />

medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto <strong>di</strong> loro competenza, ai comitati per le<br />

pari opportunità istituiti ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti.<br />

LXXVII

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!