prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ... prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

funzionepubblica.gov.it
from funzionepubblica.gov.it More from this publisher
20.05.2013 Views

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. 4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, la mobilità, i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel presente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata. CCNL 16/02/1999 comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 B) Concertazione OMISSIS ART. 6 SISTEMA DI PARTECIPAZIONE OMISSIS 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate: 1) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 per: a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) la verifica periodica della produttività degli uffici; c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni; 2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2: a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio; b) la verifica periodica della produttività dell'ufficio. 2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell' art. 20, comma 1, lett. b). 3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. Ipotesi di CCNL 17/03/2004 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003 B) Concertazione OMISSIS Art. 6 Sistema di partecipazione OMISSIS 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate: LXXIV

1) dai soggetti sindacali di cui all'art.. 9, comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa): a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) la verifica periodica della produttività degli uffici; c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa): a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio; b) la verifica periodica della produttività dell'ufficio. 2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell'art. 29, comma 1, lett. B). (Relazioni sindacali del sistema classificatorio). 3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. CCNL 01/04/1999 comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 (G.U. Serie Generale n. 81 del 24.4.1999) OMISSIS ART. 8 Concertazione 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2, del CCNL. stipulato il 31.3.1999 e per le seguenti materie: a) articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna; f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. CCNL 22/01/2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 – 2003 OMISSIS Art. 6 Concertazione 1. Il testo dell'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituto dal seguente: LXXV

3. La concertazione si conclude nel termine massimo <strong>di</strong> trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della<br />

stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.<br />

4. Per l'approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente,<br />

l'igiene e sicurezza del lavoro, la mobilità, i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta,<br />

in relazione alle <strong>di</strong>mensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine <strong>di</strong> 60 giorni<br />

dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito <strong>di</strong> raccogliere dati<br />

relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e <strong>di</strong> formulare proposte in or<strong>di</strong>ne ai<br />

medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto <strong>di</strong> competenza, ai comitati per le pari<br />

opportunità, istituiti ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel presente comma,<br />

che non hanno funzioni negoziali, è <strong>di</strong> norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.<br />

CCNL 16/02/1999 comparto Ministeri personale non <strong>di</strong>rigente - parte <strong>normativa</strong> 1998/2001 e<br />

parte economica 1998/1999<br />

B) Concertazione<br />

OMISSIS<br />

ART. 6<br />

SISTEMA DI PARTECIPAZIONE<br />

OMISSIS<br />

1. La concertazione è attivata, me<strong>di</strong>ante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione <strong>di</strong> cui alla<br />

lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoin<strong>di</strong>cate:<br />

1) dai soggetti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui all'art. 8, comma 1 per:<br />

a) la definizione dei criteri sui carichi <strong>di</strong> lavoro;<br />

b) la verifica perio<strong>di</strong>ca della produttività degli uffici;<br />

c) le implicazioni dei processi generali <strong>di</strong> riorganizzazione delle amministrazioni;<br />

2) dai soggetti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui all'art. 8, comma 2:<br />

a) la definizione dei criteri sui carichi <strong>di</strong> lavoro dell'ufficio;<br />

b) la verifica perio<strong>di</strong>ca della produttività dell'ufficio.<br />

2. Sono, altresì, oggetto <strong>di</strong> concertazione le materie previste nell' art. 20, comma 1, lett. b).<br />

3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data <strong>di</strong> ricezione della<br />

richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi <strong>di</strong> responsabilità, correttezza<br />

e trasparenza.<br />

4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità <strong>di</strong> un accordo me<strong>di</strong>ante un confronto che deve, comunque,<br />

concludersi entro il termine massimo <strong>di</strong> trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto<br />

verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.<br />

Ipotesi <strong>di</strong> CCNL 17/03/2004 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri - quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003<br />

B) Concertazione<br />

OMISSIS<br />

Art. 6<br />

Sistema <strong>di</strong> partecipazione<br />

OMISSIS<br />

1. La concertazione è attivata, me<strong>di</strong>ante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione <strong>di</strong> cui alla<br />

lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoin<strong>di</strong>cate:<br />

LXXIV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!