prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
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ART. 53 LE MATERIE DEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE 1. Fermi restando i principi generali individuati nell'art.6 della parte prima del presente CCNL, l' informazione, la concertazione e la consultazione si svolgono sulle materie e con i soggetti sindacali individuati dal presente articolo. B) CONCERTAZIONE OMISSIS 1. In relazione all'art..6 della Parte Prima, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sottoindicati: A) SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2, lett. a): a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttività degli uffici; c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni; B) SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2, lett. b): a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro; b) verifica periodica della produttività dell' ufficio 2. La concertazione si svolge anche sulle materie previste dall'art.59, comma 1, lett. B. OMISSIS ART. 59 RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO 1 . Nell'ambito dei sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate. OMISSIS B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE: a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell'art. 56; b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 56, comma 2, lett. A); 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. CCNL 16/02/1999 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 B) Concertazione OMISSIS Art. 6 Il sistema di partecipazione OMISSIS 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6: A) dai soggetti sindacali di cui 8, comma 1 per le seguenti materie: a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche; b) verifica periodica della produttività degli uffici; c) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; B) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2: LXXII
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche in sede locale; b) la verifica periodica della produttività degli uffici in sede locale. 2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste all'art.19, comma 1, lett. B). 3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di pervenire a un accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti nelle materie che sono state oggetto del confronto. OMISSIS Art. 19 Relazioni sindacali riferite al sistema classificatorio 1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali: OMISSIS B) informazione preventiva e concertazione, per quanto concerne : a) l'individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell'art. 15, comma 1; b) la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, comma 1, lett. a); c) con riferimento agli artt.17 e 18: - i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; - la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità; - i criteri e le procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti investiti di incarichi di posizione organizzativa e le relative necessarie garanzie di contraddittorio. 2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. CCNL 21/02/2002 relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998 - 2001 ed il biennio economico 1998 – 1999 OMISSIS Art. 38 - Concertazione 1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 40, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali nelle seguenti materie: a) articolazione dell'orario; b) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; c) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; d) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. LXXIII
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ART. 53<br />
LE MATERIE DEL SISTEMA DI PARTECIPAZIONE<br />
1. Fermi restando i principi generali in<strong>di</strong>viduati nell'art.6 della parte prima del presente CCNL, l' informazione, la<br />
concertazione e la consultazione si svolgono sulle materie e con i soggetti <strong>sindacali</strong> in<strong>di</strong>viduati dal presente articolo.<br />
B) CONCERTAZIONE<br />
OMISSIS<br />
1. In relazione all'art..6 della Parte Prima, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sottoin<strong>di</strong>cati:<br />
A) SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2, lett. a):<br />
a) definizione dei criteri sui carichi <strong>di</strong> lavoro;<br />
b) verifica perio<strong>di</strong>ca della produttività degli uffici;<br />
c) le implicazioni dei processi generali <strong>di</strong> riorganizzazione delle amministrazioni;<br />
B) SOGGETTI SINDACALI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2, lett. b):<br />
a) definizione dei criteri sui carichi <strong>di</strong> lavoro;<br />
b) verifica perio<strong>di</strong>ca della produttività dell' ufficio<br />
2. La concertazione si svolge anche sulle materie previste dall'art.59, comma 1, lett. B.<br />
OMISSIS<br />
ART. 59<br />
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO<br />
1 . Nell'ambito dei sistema classificatorio sono previsti i seguenti livelli <strong>di</strong> relazioni <strong>sindacali</strong> nelle materie sotto<br />
in<strong>di</strong>cate.<br />
OMISSIS<br />
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:<br />
a) in<strong>di</strong>viduazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell'art. 56;<br />
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure <strong>di</strong> selezione interna <strong>di</strong> cui al medesimo<br />
art. 56, comma 2, lett. A);<br />
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità <strong>di</strong> un accordo me<strong>di</strong>ante un confronto che deve, comunque,<br />
concludersi entro il termine massimo <strong>di</strong> trenta giorni dalla sua attivazione.<br />
CCNL 16/02/1999 per il personale non <strong>di</strong>rigente degli enti pubblici non economici - parte<br />
<strong>normativa</strong> 1998/2001 e parte economica 1998/1999<br />
B) Concertazione<br />
OMISSIS<br />
Art. 6<br />
Il sistema <strong>di</strong> partecipazione<br />
OMISSIS<br />
1. La concertazione è attivata, me<strong>di</strong>ante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione <strong>di</strong> cui all'art.<br />
6:<br />
A) dai soggetti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui 8, comma 1 per le seguenti materie:<br />
a) definizione dei criteri per la determinazione e <strong>di</strong>stribuzione dei carichi <strong>di</strong> lavoro e delle dotazioni<br />
organiche;<br />
b) verifica perio<strong>di</strong>ca della produttività degli uffici;<br />
c) introduzione <strong>di</strong> nuove tecnologie e processi <strong>di</strong> riorganizzazione dell'ente aventi effetti generali<br />
sull'organizzazione del lavoro;<br />
B) dai soggetti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui all'art. 8, comma 2:<br />
LXXII