prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
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CCNL 08/06/2000 comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 OMISSIS ART. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati: A) Informazione: • L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. • Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva. • Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed , in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi. CCNL 01/03/2002 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica relativa al periodo 1/9/2000 - 31/12/2001 OMISSIS ART. 6 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA 1. Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all'art.9, l'Amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti scolastici. 2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa. D.Lgs. 19-5-2000 n. 139 Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 2000, n. 127, S.O. OMISSIS 31. Istituti di partecipazione. 1. Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia individuate ai sensi dell'articolo 27 trovano applicazione gli istituti di partecipazione sindacale di cui al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. D.P.R. 20-9-2002 n. 247 Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2002, n. 259. OMISSIS 4. Informazione. LXVI
OMISSIS 7. L'amministrazione fornisce, a livello centrale e periferico, un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni dall'emanazione dell'atto: a) provvedimenti e atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego; b) verifica sulla applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f); c) attuazione dei programmi di formazione del personale; d) resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione. D.P.R. 18-6-2002 n. 164 Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O. OMISSIS 25. Informazione. OMISSIS 4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti: a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi; b) l'attuazione di programmi di formazione del personale; c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994; d) l'attuazione della mobilità interna. LXVII
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1998/2001 e parte economica 1998/1999<br />
OMISSIS<br />
ART. 6<br />
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche<br />
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così <strong>di</strong>sciplinati:<br />
A) Informazione:<br />
• L'azienda - allo scopo <strong>di</strong> rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni<br />
<strong>sindacali</strong> - informa perio<strong>di</strong>camente e tempestivamente i soggetti <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui all'art. 10, comma 2, sugli atti<br />
organizzativi <strong>di</strong> valenza generale, anche <strong>di</strong> carattere finanziario, concernenti il rapporto <strong>di</strong> lavoro,<br />
l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fon<strong>di</strong> previsti dal<br />
presente contratto.<br />
• Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e<br />
la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo in<strong>di</strong>viduerà le altre materie in cui l'<br />
informazione dovrà essere preventiva o successiva.<br />
• Ai fini <strong>di</strong> una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno<br />
annuale ed , in ogni caso, in presenza <strong>di</strong> iniziative concernenti le linee <strong>di</strong> organizzazione degli uffici e dei<br />
servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione, esternalizzazione<br />
e trasformazione degli stessi.<br />
CCNL 01/03/2002 per il personale dell'Area V della <strong>di</strong>rigenza scolastica relativa al periodo<br />
1/9/2000 - 31/12/2001<br />
OMISSIS<br />
ART. 6 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA<br />
1. Su richiesta <strong>di</strong> una o più rappresentanze <strong>sindacali</strong> <strong>di</strong> cui all'art.9, l'Amministrazione fornisce adeguate informazioni<br />
sui provve<strong>di</strong>menti amministrativi e gli altri atti <strong>di</strong> gestione attinenti le materie oggetto del presente contratto o<br />
comunque rilevanti ai fini della prestazione <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>rigenti scolastici.<br />
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza<br />
<strong>di</strong> continuità dell'azione amministrativa.<br />
D.Lgs. 19-5-2000 n. 139<br />
Disposizioni in materia <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> impiego del personale della carriera prefettizia, a<br />
norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 2000, n. 127, S.O.<br />
OMISSIS<br />
31. Istituti <strong>di</strong> partecipazione.<br />
1. Nei riguar<strong>di</strong> delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> del personale della carriera prefettizia in<strong>di</strong>viduate ai sensi dell'articolo 27<br />
trovano applicazione gli istituti <strong>di</strong> partecipazione sindacale <strong>di</strong> cui al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 10,<br />
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.<br />
D.P.R. 20-9-2002 n. 247<br />
Regolamento recante <strong>di</strong>sciplina degli istituti <strong>di</strong> partecipazione sindacale per il personale della<br />
carriera prefettizia.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2002, n. 259.<br />
OMISSIS<br />
4. Informazione.<br />
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