prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ... prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...

funzionepubblica.gov.it
from funzionepubblica.gov.it More from this publisher
20.05.2013 Views

CCNL 09/08/2000 relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale non dirigente del comparto Università OMISSIS ART. 9 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: - dalle R.S.U.; - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del presente CCNL; 3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.). CCNL 05/04/2001 per il quadriennio 1998 – 2001 ed il primo biennio economico 1998 – 1999 del personale dirigente dell' Area I OMISSIS ART. 10 SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO 1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993. 2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93. 3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi sindacali, pari ad 67 minuti per dirigente ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente. CCNL 23/12/1999 comparto Regioni ed autonomie locali area dirigenza - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 OMISSIS ART. 10 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n.29/1993. 2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle RSU per la specifica area della dirigenza in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 6 del CCNL quadro del 7.8.1998. 3. Fino alla costituzione delle RSU il complessivo monte dei permessi sindacali, pari ad 81 minuti per dirigente ai sensi dell'art.8, comma 1 del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della LIV

ipartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente. CCNL 08/06/2000 comparto Sanità area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 OMISSIS ART. 9 Soggetti sindacali 1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali ( RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali. 2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali : - componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970; - componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 10, comma 2; 3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui ai precedenti alinea competono i soli permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998. 4. In attesa degli accordi del comma 1 la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto , esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali, sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. 5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998. CCNL 08/06/2000 comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 OMISSIS ART. 9 Soggetti sindacali 1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali, 2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali : - componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/970; - componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa ; 3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui LV

CCNL 09/08/2000 relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico<br />

1998 – 1999 del personale non <strong>di</strong>rigente del comparto Università<br />

OMISSIS<br />

ART. 9<br />

COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI<br />

1. La delegazione trattante <strong>di</strong> parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere <strong>di</strong> rappresentanza o da<br />

un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal<br />

Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli<br />

or<strong>di</strong>namenti.<br />

2. Per le organizzazioni <strong>sindacali</strong>, la delegazione è composta:<br />

- dalle R.S.U.;<br />

- dai rappresentanti delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> territoriali <strong>di</strong> comparto firmatarie del presente CCNL;<br />

3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la<br />

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).<br />

CCNL 05/04/2001 per il quadriennio 1998 – 2001 ed il primo biennio economico 1998 – 1999<br />

del personale <strong>di</strong>rigente dell' Area I<br />

OMISSIS<br />

ART. 10<br />

SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO<br />

1. I soggetti <strong>sindacali</strong> nelle strutture amministrative <strong>di</strong> <strong>riferimento</strong> sono le rappresentanze <strong>sindacali</strong> aziendali costituite<br />

espressamente per l'area della <strong>di</strong>rigenza dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei<br />

CCNL della stessa area <strong>di</strong>rigenziale, ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993.<br />

2. La <strong>di</strong>sciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche<br />

rappresentanze dei <strong>di</strong>rigenti ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93.<br />

3. Fino alla costituzione delle rappresentanze <strong>di</strong> cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi <strong>sindacali</strong>, pari ad 67<br />

minuti per <strong>di</strong>rigente ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNQ sui <strong>di</strong>stacchi ed aspettative <strong>sindacali</strong> del 7.8.1998, è<br />

interamente fruibile da parte dei soggetti in<strong>di</strong>cati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso<br />

periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado <strong>di</strong> rappresentatività delle organizzazioni <strong>sindacali</strong><br />

ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato<br />

associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai <strong>di</strong>rigenti per il versamento dei contributi <strong>sindacali</strong><br />

rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.<br />

CCNL 23/12/1999 comparto Regioni ed autonomie locali area <strong>di</strong>rigenza - parte <strong>normativa</strong><br />

1998/2001 e parte economica 1998/1999<br />

OMISSIS<br />

ART. 10<br />

Soggetti <strong>sindacali</strong> nei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />

1. I soggetti <strong>sindacali</strong> nei luoghi <strong>di</strong> lavoro sono le rappresentanze <strong>sindacali</strong> aziendali costituite espressamente per l'area<br />

della <strong>di</strong>rigenza dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area<br />

<strong>di</strong>rigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n.29/1993.<br />

2. La <strong>di</strong>sciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle RSU per la<br />

specifica area della <strong>di</strong>rigenza in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 6 del CCNL quadro del 7.8.1998.<br />

3. Fino alla costituzione delle RSU il complessivo monte dei permessi <strong>sindacali</strong>, pari ad 81 minuti per <strong>di</strong>rigente ai sensi<br />

dell'art.8, comma 1 del CCNQ sui <strong>di</strong>stacchi ed aspettative <strong>sindacali</strong> del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei<br />

soggetti in<strong>di</strong>cati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della<br />

LIV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!