prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ... prerogative sindacali e normativa di riferimento - Dipartimento ...
CCNL 09/08/2000 relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale non dirigente del comparto Università OMISSIS ART. 9 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: - dalle R.S.U.; - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del presente CCNL; 3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.). CCNL 05/04/2001 per il quadriennio 1998 – 2001 ed il primo biennio economico 1998 – 1999 del personale dirigente dell' Area I OMISSIS ART. 10 SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO 1. I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993. 2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93. 3. Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi sindacali, pari ad 67 minuti per dirigente ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente. CCNL 23/12/1999 comparto Regioni ed autonomie locali area dirigenza - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 OMISSIS ART. 10 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n.29/1993. 2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle RSU per la specifica area della dirigenza in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 6 del CCNL quadro del 7.8.1998. 3. Fino alla costituzione delle RSU il complessivo monte dei permessi sindacali, pari ad 81 minuti per dirigente ai sensi dell'art.8, comma 1 del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della LIV
ipartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente. CCNL 08/06/2000 comparto Sanità area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 OMISSIS ART. 9 Soggetti sindacali 1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali ( RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali. 2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali : - componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970; - componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 10, comma 2; 3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui ai precedenti alinea competono i soli permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998. 4. In attesa degli accordi del comma 1 la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto , esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali, sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. 5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998. CCNL 08/06/2000 comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 OMISSIS ART. 9 Soggetti sindacali 1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell'art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali, 2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari ad 81 minuti per dirigente stabilito dall'art. 8, comma 1 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali del 7.8.1998, compete con le modalità stabilite dall'art. 10 del medesimo accordo solo ai sottoindicati dirigenti sindacali : - componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/970; - componenti delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa ; 3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui LV
- Page 49 and 50: individuate per la contrattazione i
- Page 51 and 52: AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPO
- Page 53 and 54: B) a livello di struttura periferic
- Page 55 and 56: formazione, riqualificazione e aggi
- Page 57 and 58: A) A livello di singola Amministraz
- Page 59 and 60: 1. Le parti di cui all'art. 11 sott
- Page 61 and 62: e) le linee di indirizzo e i criter
- Page 63 and 64: Art. 5 Contrattazione collettiva de
- Page 65 and 66: nazionali e si svolgono sulle mater
- Page 67 and 68: ) criteri per la fruizione dei perm
- Page 69 and 70: 3. Il controllo sulla compatibilit
- Page 71 and 72: f) criteri delle forme di incentiva
- Page 73 and 74: G) criteri generali per la definizi
- Page 75 and 76: 5. Le aziende o gli enti sono tenut
- Page 77 and 78: del personale diplomatico, con cade
- Page 79 and 80: OMISSIS 3. Forze di polizia ad ordi
- Page 81 and 82: (8) L'originario comma 1 è stato c
- Page 83 and 84: Ipotesi di CCNL 24/01/2004 relativo
- Page 85 and 86: q) implicazioni dei processi genera
- Page 87 and 88: OMISSIS ART. 59 RELAZIONI SINDACALI
- Page 89 and 90: a) articolazione dell'orario di lav
- Page 91 and 92: 2) ai soggetti sindacali di cui all
- Page 93 and 94: sperimentazione gestionale; f) crit
- Page 95 and 96: CCNL 08/06/2000 comparto Sanità ar
- Page 97 and 98: Ipotesi di CCNL 24/01/2004 relativo
- Page 99: CCNL 01/04/1999 comparto Regioni ed
- Page 103 and 104: D.P.R. 18-6-2002 n. 164 Recepimento
- Page 105 and 106: atti di valenza generale concernent
- Page 107 and 108: CCNL 21/02/2002 relativo al persona
- Page 109 and 110: CCNL 07/04/1999 comparto Sanità pe
- Page 111 and 112: 2. Nelle materie per le quali il pr
- Page 113 and 114: OMISSIS 7. L'amministrazione fornis
- Page 115 and 116: La componente del trattamento econo
- Page 117 and 118: 3. Nella concertazione le parti ver
- Page 119 and 120: a) definizione dei criteri per la d
- Page 121 and 122: 1) dai soggetti sindacali di cui al
- Page 123 and 124: • La concertazione si svolge in a
- Page 125 and 126: CCNL 08/06/2000 comparto Sanità ar
- Page 127 and 128: organizzazione sindacale firmataria
- Page 129 and 130: ) modalità per la periodica design
- Page 131 and 132: 2) i soggetti sindacali di cui all'
- Page 133 and 134: a) criteri generali sul contenuto e
- Page 135 and 136: D.P.R. 20-9-2002 n. 247 Regolamento
- Page 137 and 138: - processi di mobilità. 4. L'Agenz
- Page 139 and 140: principio di uguaglianza sancito da
- Page 141 and 142: 2. Nell'ambito dei Comitati previst
- Page 143 and 144: 6. I comitati sono costituiti da un
- Page 145 and 146: proposte in materia di formazione e
- Page 147 and 148: § perseguimento di un effettivo eq
- Page 149 and 150: appresentante del Comitato per le p
CCNL 09/08/2000 relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico<br />
1998 – 1999 del personale non <strong>di</strong>rigente del comparto Università<br />
OMISSIS<br />
ART. 9<br />
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI<br />
1. La delegazione trattante <strong>di</strong> parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere <strong>di</strong> rappresentanza o da<br />
un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal<br />
Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli<br />
or<strong>di</strong>namenti.<br />
2. Per le organizzazioni <strong>sindacali</strong>, la delegazione è composta:<br />
- dalle R.S.U.;<br />
- dai rappresentanti delle organizzazioni <strong>sindacali</strong> territoriali <strong>di</strong> comparto firmatarie del presente CCNL;<br />
3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la<br />
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).<br />
CCNL 05/04/2001 per il quadriennio 1998 – 2001 ed il primo biennio economico 1998 – 1999<br />
del personale <strong>di</strong>rigente dell' Area I<br />
OMISSIS<br />
ART. 10<br />
SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO<br />
1. I soggetti <strong>sindacali</strong> nelle strutture amministrative <strong>di</strong> <strong>riferimento</strong> sono le rappresentanze <strong>sindacali</strong> aziendali costituite<br />
espressamente per l'area della <strong>di</strong>rigenza dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei<br />
CCNL della stessa area <strong>di</strong>rigenziale, ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993.<br />
2. La <strong>di</strong>sciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche<br />
rappresentanze dei <strong>di</strong>rigenti ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n. 29/93.<br />
3. Fino alla costituzione delle rappresentanze <strong>di</strong> cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi <strong>sindacali</strong>, pari ad 67<br />
minuti per <strong>di</strong>rigente ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNQ sui <strong>di</strong>stacchi ed aspettative <strong>sindacali</strong> del 7.8.1998, è<br />
interamente fruibile da parte dei soggetti in<strong>di</strong>cati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso<br />
periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado <strong>di</strong> rappresentatività delle organizzazioni <strong>sindacali</strong><br />
ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato<br />
associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai <strong>di</strong>rigenti per il versamento dei contributi <strong>sindacali</strong><br />
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.<br />
CCNL 23/12/1999 comparto Regioni ed autonomie locali area <strong>di</strong>rigenza - parte <strong>normativa</strong><br />
1998/2001 e parte economica 1998/1999<br />
OMISSIS<br />
ART. 10<br />
Soggetti <strong>sindacali</strong> nei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />
1. I soggetti <strong>sindacali</strong> nei luoghi <strong>di</strong> lavoro sono le rappresentanze <strong>sindacali</strong> aziendali costituite espressamente per l'area<br />
della <strong>di</strong>rigenza dalle organizzazioni <strong>sindacali</strong> ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area<br />
<strong>di</strong>rigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n.29/1993.<br />
2. La <strong>di</strong>sciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle RSU per la<br />
specifica area della <strong>di</strong>rigenza in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 6 del CCNL quadro del 7.8.1998.<br />
3. Fino alla costituzione delle RSU il complessivo monte dei permessi <strong>sindacali</strong>, pari ad 81 minuti per <strong>di</strong>rigente ai sensi<br />
dell'art.8, comma 1 del CCNQ sui <strong>di</strong>stacchi ed aspettative <strong>sindacali</strong> del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei<br />
soggetti in<strong>di</strong>cati nell'art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della<br />
LIV