20.05.2013 Views

SECONDA GUERRA MONDIALE - Uni3 Ivrea

SECONDA GUERRA MONDIALE - Uni3 Ivrea

SECONDA GUERRA MONDIALE - Uni3 Ivrea

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dell’Italia nell’autunno 1943. Il fascismo, protetto dall’occupante nazista, sta rinascendo;<br />

nelle grandi città si vanno organizzando i primi nuclei di resistenza e dal meridione<br />

Vittorio Emanuele III invoca il consenso per il suo governo, legittimo solo nella forma.<br />

Ordinanza contro la Borsa nera<br />

(22 settembre 1943)<br />

Nell’interesse di una ordinata e continuata distribuzione alimentare alla popolazione<br />

ordino quanto segue:<br />

1) chi approfittando della momentanea scarsezza di merci, particolarmente quelle<br />

dell’uso quotidiano destinate ai bisogni della popolazione, ingiustificatamente le<br />

trattiene, è punito con la pena di morte. Nei casi meno gravi la pena si può ridurre<br />

alla reclusione ed all’arresto;<br />

2) la stessa pena colpisce colui che approfittando della momentanea scarsezza di merci<br />

specialmente quelle riguardanti i bisogni quotidiani, pretende, accetta o si fa<br />

promettere prezzi che gli permettono un guadagno sproporzionato o che non è in<br />

relazione col vero valore della merce stessa;<br />

3) questa Ordinanza va in vigore all’atto della sua pubblicazione.<br />

Il comandante Superiore del Sud<br />

Feldmaresciallo Kesselring<br />

Norme relative alla circolazione ed al cambio<br />

della valuta di guerra degli alleati<br />

(Bari 24 settembre 1943)<br />

Il Comando Supremo delle Forze Armate ritenuta la necessità, nelle presenti<br />

circostanze, di regolare la circolazione ed il cambio della valuta di guerra degli alleati<br />

ordina:<br />

Art. 1. La valuta cartacea emessa dagli Alleati recante la dicitura «Allied Military<br />

currency» ed espressa in Lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare<br />

obbligatoriamente con valore uguale a quello della valuta italiana ed ha pieno potere<br />

liberatorio tanto nei pagamenti quanto negli incassi.<br />

I tagli sono: Lit. 1; Lit. 2; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.<br />

Art. 2. Temporaneamente e fino a nuovo avviso tutte le valute metalliche degli Stati<br />

Uniti, e la valuta cartacea della stessa Nazione comunemente chiamata «Dollaro timbro<br />

giallo» recante sul lato destro un timbro giallo, come pure le valute metalliche della<br />

Gran Bretagna, e la valuta cartacea in sterline della stessa nazione recante l’iscrizione<br />

«British Military Authoritv» hanno pieno corso.<br />

Art. 3. Il cambio della valuta di cui al precedente articolo 2 è fissato provvisoriamente<br />

nella seguente misura:<br />

Un dollaro degli Stati Uniti vale Lire 100 italiane.<br />

Una lira sterlina ossia 20 scellini vale Lire 400 italiane.<br />

Una lira sterlina come sopra, vale quattro dollari U.S.<br />

Qualsiasi operazione ad un cambio diverso da quello come stabilito è vietata.<br />

Il cambio è obbligatorio da parte delle Banche e dei Cambiavalute, franco di provvigione<br />

e spese.<br />

Il ragguaglio fra la valuta degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna (di cui all’art. 2),<br />

nei vari tagli e frazioni, è indicato nell’annessa tabella.<br />

Art. 4. I contravventori alle norme del presente bando sono puniti a termine delle<br />

vigenti disposizioni di legge.<br />

Art. 5. Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione nell’albo dei vari Comuni<br />

del territorio e manifesti murali ed entra immediatamente in vigore.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!