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SECONDA GUERRA MONDIALE - Uni3 Ivrea

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nella parte della presente motivazione della sentenza inerente all’imputato Rendulic, e<br />

viene ripetuta soltanto in quanto necessaria.<br />

Dal verbale emerge che l’imputato sapeva che, all’epoca in cui assunse il comando del<br />

22° Corpo d’armata, il maresciallo Badoglio aveva avvicendato Mussolini nella funzione<br />

di capo del governo italiano e di comandante supremo delle forze armate italiane. L’8<br />

settembre veniva a conoscenza dell’armistizio concluso dagli italiani con gli Alleati. Lo<br />

stesso giorno, il colonnello generale Alexander Löhr, comandante del Gruppo Armate E,<br />

causa assenza da Atene di ufficiali di grado superiore, incaricò l’imputato Lanz di<br />

trattare con il generale Vecchiarelli, comandante della 11ª Armata italiana. Dopo lunghe<br />

trattative, il generale Vecchiarelli consegnò, il 9 settembre 1943, l’11ª Armata ai<br />

tedeschi. Le condizioni della resa furono adempiute senza difficoltà nei seguenti<br />

quattordici giorni, per quanto riguardava le truppe dislocate sulla terraferma greca.<br />

Sulle isole di Corfù e di Cefalonia sorsero, però, difficoltà. Le predette isole erano<br />

occupate da una divisione italiana al comando del generale Gandin, L’imputato Lanz,<br />

nella funzione di comandante il 22° Corpo, pretese che il generale Gandin consegnasse<br />

le sue truppe. La richiesta fu respinta, benché il generale Vecchiarelli glielo avesse<br />

ordinato. Il generale Gandin esitò, dichiarò che i suoi ordini non erano chiari e che non<br />

era autorizzato a consegnare la divisione. La situazione sfociò infine in un<br />

combattimento tra le truppe tedesche ed italiane sull’isola di Cefalonia e condusse in<br />

ultimo alla resa delle forze italiane, compresi il generale Gandin e gli ufficiali del suo<br />

Stato Maggiore.<br />

Durante tale stato di cose, giunse un «ordine del Führer», che disponeva la fucilazione<br />

per ammutinamento dei 5000-7000 soldati facenti parte della divisione del generale<br />

Gandin. L’imputato Lanz rifiutò di eseguire l’ordine predetto, perché non effettuabile né<br />

legale. L’«ordine del Führer» fu allora modificato di modo che solamente gli ufficiali<br />

dovevano essere fucilati per ammutinamento. L’imputato si oppose alla fucilazione di<br />

tutti gli ufficiali e sostenne il punto di vista che l’ordine venisse eseguito soltanto contro<br />

i colpevoli. Il materiale probatorio fa palese che l’imputato Lanz ordinò al comandante<br />

tedesco dell’isola di stabilire, mediante un procedimento del tribunale di guerra, gli<br />

ufficiali colpevoli. Così avvenne; il giorno 24 settembre 1943 il generale Gandin e gli<br />

ufficiali del suo Stato Maggiore furono fucilati.<br />

Una situazione analoga si determinò nell’isola di Corfù: si ebbero combattimenti, gli<br />

italiani si arresero e gli ufficiali furono fucilati dopo il procedimento di un tribunale<br />

sommario. Dal verbale risulta che gran numero di ufficiali furono fucilati in tal modo. In<br />

un caso, è dimostrato che, il 5 ottobre 1943, cinquantotto ufficiali italiani furono fucilati<br />

da truppe dipendenti dal 22° Corpo.<br />

L’uccisione di questi ufficiali italiani fu assolutamente illegale. Il materiale probatorio<br />

dell’imputato dimostra che considerò illegale la loro uccisione. Mentre con le sue<br />

proteste indirizzate al Gruppo Armate E, basantisi sul carattere illegale dell’«ordine del<br />

Führer», riuscì a far ridurre il numero degli italiani colpiti da questo ordine illegale, ciò<br />

nonostante rimane il fatto che l’uccisione anche del numero ridotto rappresenta<br />

un’azione delittuosa. L’imputato ammette senza difficoltà di avere ordinato al<br />

comandante di Cefalonia di fucilare solamente gli ufficiali colpevoli. I soldati italiani non<br />

potevano considerarsi franchi tiratori.<br />

Per quanto era allora a conoscenza dei loro ufficiali, essi erano tuttora alleati dei<br />

tedeschi, benché si fosse loro comunicato che era stato concluso un armistizio con le<br />

Potenze alleate. Se in seguito alla resa dell’11ª Armata italiana da parte del generale<br />

Vecchiarelli, essi erano prigionieri di guerra, è chiaro che avevano diritto alla protezione<br />

della Convenzione di Ginevra dell’anno 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di<br />

guerra. Però, così non accadde in nessun fatto di rilievo. L’argomentazione addotta sullo

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