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N° 2 Anno XVIII (LVIII) ~ Aprile/Dicembre 2010 - Unione Nazionale ...

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Sentiero Tricolore 54<br />

L’Avvocato risponde<br />

studio.legale@modesti-associati.191.it<br />

La scorsa estate mi sono recato in<br />

villeggiatura dai miei parenti. Volendo<br />

fare visita ad un mio vecchio amico ma<br />

non ricordandomi l’esatto indirizzo<br />

della sua abitazione, mi sono avvicinato<br />

ad un’area privata con l’intendimento<br />

di chiedere informazioni. Improvvisamente,<br />

tuttavia, venivo assalito da<br />

un cane che mi ha ferito in modo grave,<br />

costringendomi al ricovero in Pronto<br />

Soccorso e a rinunciare alle vacanze,<br />

facendo immediatamente rientro a casa.<br />

Preciso che l’area in questione era<br />

accessibile, anche se io non sono entrato,<br />

e che il cane era legato in modo<br />

approssimativo, visto che ha potuto<br />

fuoriuscire dalla proprietà. Il padrone<br />

dell’animale ha rifiutato ogni mia<br />

richiesta di indennizzo. Vorrei sapere,<br />

ora, come mi devo comportare.<br />

Ai sensi dell’art. 2052 del codice civile<br />

“il proprietario di un animale o chi se ne<br />

serve, per il tempo in cui lo ha in uso, è<br />

responsabile dei danni cagionati<br />

dall’animale a meno che non provi il caso<br />

fortuito”. La norma, in pratica, introduce<br />

una sorta di responsabilità oggettiva a<br />

carico del padrone (o di chi si serve)<br />

dell’animale, dalla quale potrà liberarsi<br />

solo se fornisce la prova che i danni causati<br />

sono stati resi possibili da avvenimenti non<br />

prevedibili e da lui non controllabili.<br />

Diversamente, dovrà risarcire tutti i danni<br />

causati dall’animale.<br />

Sulla scorta della disposizione in<br />

esame, il Ministero del Lavoro, della<br />

Salute e delle Politiche sociali, con<br />

l’ordinanza del 3 marzo 2009, rubricata<br />

“Ordinanza contingibile ed urgente<br />

concernente la tutela dell’incolumità<br />

pubblica dall’aggressione dei cani”,<br />

all’articolo 1 ha stabilito che “il<br />

proprietario di un cane è sempre<br />

responsabile del benessere, del controllo<br />

e della conduzione dell’animale e<br />

risponde, sia civilmente che penalmente,<br />

dei danni o lesioni a persone, animali e<br />

cose provocati dall’animale stesso”,<br />

prevedendo, altresì, che “chiunque, a<br />

qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane<br />

non di sua proprietà ne assume la<br />

responsabilità per il relativo periodo”.<br />

Nel caso descritto dal lettore, appare<br />

pacifica la responsabilità del proprietario<br />

del cane, a nulla valendo il fatto che l’area<br />

di pertinenza dell’abitazione fosse più o<br />

meno accessibile: la Corte di Cassazione,<br />

in un caso consimile, ha recentemente<br />

condannato il padrone di un pastore<br />

a cura di Diego Modesti<br />

tedesco a risarcire i danni riportati da una<br />

signora a causa dei morsi dell’animale, il<br />

quale era tenuto attaccato alla catena per<br />

il suo cattivo carattere, giudicando,<br />

evidentemente, insufficiente la misura<br />

adottata dal proprietario.<br />

Il lettore, conseguentemente, potrà<br />

agire sia in sede civile che in sede penale,<br />

proponendo, in quest’ultimo caso e nel<br />

termine di 3 mesi dal fatto, la querela per<br />

lesioni colpose derivanti dalla negligenza<br />

nella custodia del cane.<br />

Occorre dire, infine, che, di regola, il<br />

proprietario si assicura contro i rischi<br />

derivanti dalla custodia di animali. In tale<br />

caso, sarà la compagnia, una volta<br />

denunciato il sinistro dall’assicurato, ad<br />

avviare l’istruttoria per l’indennizzo dei<br />

danni. Nel caso segnalato è probabile che<br />

il padrone non avesse stipulato alcuna<br />

polizza per la copertura dei rischi derivanti<br />

dalla custodia del cane.<br />

* * * *<br />

Sono un ex Sottufficiale dell’Esercito<br />

Italiano, ora in congedo. Mi piacerebbe<br />

avere un parere in merito alla riserva<br />

dei posti nei pubblici concorsi a<br />

vantaggio degli ex volontari in ferma<br />

prolungata, ex Sottufficiali.<br />

La legge 958 del 1986 prevedeva,<br />

infatti, una riserva di posti nelle carriere<br />

iniziali delle Forze dell’Ordine. Poi si<br />

sono susseguite diverse riforme, l’ultima<br />

delle quali prevede che ai posti riservati<br />

possa accedere solo chi ha fatto cinque<br />

anni di servizio. Ma se io ho un diritto<br />

acquisito prima dell’entrata in vigore<br />

della riforma, posso avvalermene<br />

oppure no?<br />

Nel corso degli ultimi 20 anni la<br />

disciplina che regola l’accesso dei<br />

volontari alle Forze Armate è cambiata<br />

molte volte, e con essa anche quella<br />

riguardante il beneficio dei posti riservati<br />

nei concorsi pubblici.<br />

Solo per citare i passaggi principali,<br />

partendo del 1986, con la legge 958<br />

indicata dal lettore, si prevedeva la<br />

possibilità per i militari di leva di fare una<br />

ferma prolungata di due o tre anni.<br />

Successivamente, con la legge 537 del<br />

1993, venne introdotta la figura del<br />

volontario in ferma breve per tre o cinque<br />

anni. Quindi, con la legge 215 del 2001,<br />

fu istituita la figura del volontario in ferma<br />

prefissata della durata di cinque anni. Da<br />

ultimo, con la legge 226 del 2004, la durata<br />

della ferma prefissata è stata portata a un<br />

anno, prolungabile di altri quattro anni e<br />

rinnovabile per ulteriori due bienni.<br />

Di pari passo è cambiata anche la<br />

normativa sui posti riservati nei concorsi<br />

pubblici, collegando, naturalmente, tale<br />

beneficio alla positiva conclusione del<br />

periodo di ferma via via previsto.<br />

Se la norma contenuta nella legge del<br />

1986 prevedeva che si potesse accedere ai<br />

posti riservati alla fine dei due o tre anni<br />

di ferma prolungata, l’attuale regola,<br />

compresa nella legge del 2004, dispone che<br />

ai posti riservati si possa accedere anche<br />

dopo la ferma prefissata di un anno, a<br />

condizione di occupare i posti in cima alla<br />

graduatoria. Coloro che, invece, non sono<br />

posizionati nei primi posti, devono<br />

aspettare gli ulteriori quattro anni di ferma<br />

per poter passare, ad esempio, ai<br />

Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla<br />

Guardia di Finanza, alla Forestale, alla<br />

Polizia Penitenziaria o alla Croce Rossa.<br />

Le disposizioni relative alla riserva dei<br />

posti, inoltre, sono quasi sempre state<br />

inserite nei bandi per l’accesso alla ferma<br />

volontaria.<br />

La possibilità di passare alle Forze<br />

dell’Ordine, però, è sempre stata dalla<br />

legge limitata nel tempo. La normativa del<br />

1986, infatti, prevedeva esplicitamente che<br />

la domanda dovesse essere presentata<br />

entro il dodicesimo mese del collocamento<br />

in congedo.<br />

Le norme che si sono succedute nel<br />

tempo, poi, hanno sempre previsto<br />

discipline transitorie. Il Dpr 332 del 1997,<br />

ad esempio, che regolamentava la<br />

situazione introdotta della legge del 1993,<br />

prevedeva espressamente che ai volontari<br />

in ferma prolungata, che avessero ultimato<br />

la ferma di cui alla legge del 1986 senza<br />

demerito, non si applicavano i termini più<br />

restrittivi previsti dalla normativa sui<br />

volontari in ferma breve. La legge 226 del<br />

2004, poi, prevede che, in deroga a quanto<br />

in essa previsto, per gli anni 2009 e <strong>2010</strong> i<br />

posti riservati al secondo gruppo della<br />

graduatoria vanno ai volontari che hanno<br />

completato senza demerito la ferma<br />

triennale.<br />

I diritti acquisiti da chi ha fatto la ferma<br />

volontaria, quindi, sono stati sostanzialmente<br />

tutelati dalle successive riforme.<br />

Resta il fatto che ove ciò non fosse<br />

accaduto, chi ha un diritto acquisito può<br />

farlo valere in sede giurisdizionale.

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