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NUDA PROPRIETA' E MULTIPROPRIETA' Nuove ... - Intesa Sanpaolo.

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<strong>NUDA</strong> PROPRIETA’ E MULTIPROPRIETA’<br />

<strong>Nuove</strong> forme giuridiche per il godimento di beni<br />

immobili di cui è bene conoscere basi normative,<br />

rischi e vantaggi, disposizioni a tutela.<br />

di Gianfranco Di Rago


SOMMARIO<br />

1 - Introduzione<br />

2 - La nuda proprietà.<br />

3 - Rischi e vantaggi dell’acquisto di un immobile in nuda proprietà.<br />

4 - La multiproprietà<br />

5 - La multiproprietà alberghiera.<br />

6 - La multiproprietà azionaria<br />

7 - Le disposizioni a tutela dell’acquirente<br />

8 - Rischi e vantaggi della multiproprietà<br />

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1- Introduzione<br />

La proprietà, secondo la definizione contenuta nell’art. 832 del codice civile, è il diritto di<br />

godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, sempre entro i limiti e con<br />

l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.<br />

Il diritto in questione, tuttavia, può essere, per così dire, compresso in vario modo, con il<br />

consenso o, talvolta, anche contro la volontà del titolare. Infatti nella più ampia categoria dei<br />

diritti reali, a fianco della proprietà trovano posto altri diritti reali c.d. su cosa altrui, nel senso<br />

che oggetto dei medesimi è un bene che rimane di proprietà di un altro soggetto.<br />

Vista da un altro punto di vista detta situazione evidenzia quindi un diritto di proprietà su un<br />

bene sul quale possono insistere uno o più diritti reali diversi. Si pensi, ad esempio, al titolare<br />

del diritto di superficie, che ha il potere di costruire un manufatto su un terreno che è e rimane<br />

di proprietà di un soggetto terzo, il quale tuttavia sopporta questo ridimensionamento del<br />

proprio diritto dominicale. Perché in questi casi il titolare del diritto di proprietà viene privato di<br />

alcune facoltà che normalmente gli spettano sul bene, a favore di un soggetto terzo, che le<br />

eserciterà sulla base di un diverso diritto reale.<br />

Un altro esempio che si può fare è quello della coesistenza del diritto di usufrutto con il diritto<br />

di proprietà sul medesimo bene. Con l’usufrutto, infatti, il proprietario trasferisce a un soggetto<br />

terzo il diritto (reale) di godere di una certa cosa facendone salva la sostanza e la destinazione<br />

economica (art. 981 c.c.). E’ evidente che in tal modo l’usufruttuario è ammesso a godere del<br />

bene, laddove il proprietario vede fortemente compresse le proprie facoltà di godimento. Ecco<br />

perché in casi del genere, con riferimento alla situazione del proprietario che abbia concesso a<br />

un terzo il diritto di usufrutto, si parla anche di nuda proprietà.<br />

2 - La nuda proprietà.<br />

Come anticipato, con il termine “nuda proprietà” si è soliti fare riferimento alla condizione<br />

giuridica del proprietario che abbia concesso un bene in usufrutto a un soggetto terzo,<br />

trasferendo al medesimo il diritto reale di godere dello stesso, senza però mutarne la<br />

destinazione economica. Per illustrare le caratteristiche proprie della nuda proprietà si può fare<br />

ricorso a un’immaginaria operazione aritmetica, dalla quale risulta che la stessa altro non è che<br />

la differenza fra i contenuti propri del diritto di proprietà e quelli che identificano il diritto di<br />

usufrutto.<br />

Poiché il diritto di proprietà è disciplinato dal codice civile in modo necessariamente ampio e<br />

generico (ovvero come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo<br />

entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico), mentre il<br />

diritto di usufrutto è regolato in modo molto più preciso e dettagliato, ne risulta che il nudo<br />

proprietario potrà esercitare sul bene tutte quelle facoltà che non siano attribuite<br />

all’usufruttuario. Ecco perché si può individuare il contenuto della nuda proprietà proprio<br />

passando attraverso una descrizione analitica dell’usufrutto.<br />

Detto diritto reale, regolato dagli articoli 981 ss. del codice civile, si costituisce mediante<br />

contratto, per testamento o per legge (anche se, venuta meno l’ipotesi dell’usufrutto del<br />

coniuge superstite, attualmente non si ravvisano altri casi previsti direttamente dalla legge). In<br />

diritto reale in questione, proprio per fare in modo di non limitare in perpetuo il diritto di<br />

proprietà del concedente e per non ostacolare il trasferimento dei beni, è temporaneo. Lo<br />

stesso, infatti, non può eccedere la durata della vita dell’usufruttuario o il termine massimo di<br />

30 anni, se concesso a favore di una persona giuridica.<br />

L’usufruttuario è possessore della cosa e le facoltà di godimento di cui sopra si estendono<br />

anche alle accessioni del bene. Il titolare del diritto di usufrutto può cedere quest’ultimo a un<br />

soggetto terzo per un certo tempo o per tutta la sua durata, sempre che ciò non sia vietato dal<br />

titolo costitutivo (e la cessione deve essere notificata al nudo proprietario, pena la<br />

responsabilità solidale nei confronti di quest’ultimo unitamente al cessionario).<br />

L’usufruttuario può anche concludere contratti di locazione dell’immobile ricevuto in godimento<br />

che, se stipulati con atto pubblico o con scrittura privata di data certa anteriore alla cessazione<br />

dell’usufrutto, continuano per la durata prestabilita nei confronti del nudo proprietario,<br />

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comunque non oltre il quinquennio dalla ricostituzione del pieno diritto di proprietà. A questo<br />

proposito, per evitare frodi in danno del nudo proprietario, la giurisprudenza comunque<br />

ammette che lo stesso possa svincolarsi dal contratto di locazione stipulato dall’usufruttuario<br />

quando, dall’esiguità del canone o da altri fattori, risulti la dolosa collusione fra quest’ultimo e il<br />

locatario.<br />

Per quanto riguarda più specificatamente la tutela del nudo proprietario, basti osservare che<br />

l’usufruttuario è tenuto a denunciare al medesimo eventuali atti di soggetti terzi che abbiano<br />

recato danno o possano recare danno al bene, in modo da consentire le azioni ritenute più<br />

opportune (in caso contrario risponderà degli eventuali danni). L’usufruttuario, poi, è<br />

legittimato, anche di propria iniziativa, a iniziare azioni dalle quali possano derivare benefici al<br />

bene ricevuto in godimento (si pensi, ad esempio, all’accertamento di una servitù prediale a<br />

favore del bene immobile).<br />

Quanto al riparto delle spese e dei tributi relativi al bene oggetto di usufrutto, al titolare di<br />

quest’ultimo diritto reale spettano quelle relative alla manutenzione ordinaria, mentre per<br />

quelle attinenti alla manutenzione straordinaria questi deve soltanto versare l’interesse legale<br />

sulle somme versate dal nudo proprietario. All’usufruttuario spetta inoltre il pagamento delle<br />

imposte e dei canoni, delle rendite e degli altri pesi che gravano sul reddito, mentre per le<br />

imposte gravanti sulla proprietà, l’usufruttuario deve corrispondere al proprietario l’interesse<br />

sulla somma da questi pagata. L'Irpef sulla rendita catastale dell'immobile e l'Ici (cioè<br />

l'Imposta comunale sugli immobili), ad esempio, devono essere pagate dall'usufruttuario.<br />

L’usufrutto viene meno per scadenza del termine, per non uso ventennale, per il perimento<br />

della cosa ovvero in caso di abuso del titolare, che venda i beni o li deteriori oppure li danneggi<br />

gravemente (detta ipotesi di decadenza deve comunque essere dichiarata dal giudice). Al<br />

termine del rapporto l’usufruttuario deve restituire la cosa nello stesso stato in cui la ha<br />

ricevuta, salvo l’ordinario deterioramento derivante dal godimento. Questi ha tuttavia diritto a<br />

un’indennità per i miglioramenti apportati al bene e può anche decidere di acquisire le<br />

addizioni eseguite. Se, tuttavia, il proprietario del bene preferirà che le stesse rimangano a far<br />

parte del bene concesso in godimento, dovrà pagare all’usufruttuario un’adeguata indennità,<br />

secondo gli specifici criteri di calcolo stabiliti dalla legge.<br />

3 - Rischi e vantaggi dell’acquisto di un immobile in nuda proprietà.<br />

Ma chi potrebbe essere interessato ad acquistare un immobile in nuda proprietà, lasciando il<br />

venditore nel possesso del medesimo in qualità di usufruttuario? Si potrebbe pensare, per<br />

esempio, a una coppia di anziani senza eredi nella veste di venditori. Ma l'acquirente potrebbe<br />

anche essere un padre che acquista la nuda proprietà dell'immobile con lo scopo di adibirlo in<br />

un secondo tempo ad abitazione del figlio. Oppure potrebbe trattarsi di un puro e semplice<br />

investimento finanziario.<br />

Il meccanismo della compravendita della nuda proprietà, anche se a prima vista può sembrare<br />

semplice, necessita però di attente valutazioni. Nella formazione del prezzo incidono tutta una<br />

serie di fattori, che vanno dall'età del venditore al numero di persone che si riservano il diritto<br />

di usufrutto, per giungere ai classici indicatori per la determinazione delle quotazioni<br />

immobiliari (stato di conservazione dell'immobile, ubicazione, ecc.). In linea di massima, gli<br />

operatori immobiliari affermano che si può spuntare un ribasso sul prezzo di mercato oscillante<br />

fra il 20 e il 50 per cento. La base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sull'atto di<br />

compravendita è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello<br />

dell'usufrutto.<br />

4 - La multiproprietà.<br />

Il diritto di proprietà, oltre a poter essere compresso in vario modo a favore di soggetti terzi,<br />

ha ispirato anche nuove forme giuridiche per il godimento dei beni immobili. Una di queste è la<br />

multiproprietà, altrimenti detta time sharing, un istituto giuridico nato dalla pratica e solo<br />

successivamente (e parzialmente) disciplinato dal legislatore europeo (direttiva n. 94/47/Ce) e<br />

da quello nazionale (dlgs n. 427 del 1998), che hanno cercato di fornire idonee garanzie agli<br />

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acquirenti.<br />

In termini generali è possibile distinguere tre diverse ipotesi di multiproprietà: immobiliare,<br />

alberghiera e azionaria.<br />

La parzialità dell’intervento legislativo, finalizzato esclusivamente a meglio tutelare la posizione<br />

dell’acquirente-consumatore, non ha tuttavia risolto i numerosi dubbi circa la natura giuridica<br />

della multiproprietà immobiliare. Di conseguenza sussistono ancora molte incertezze sulla<br />

disciplina applicabile a questo istituto. Quello che è certo è che ci si trova dinanzi a un utilizzo<br />

del tutto nuovo della proprietà.<br />

Come è reso evidente dallo stesso termine, l’acquisto in multiproprietà di un immobile<br />

comporta il sorgere in capo a più soggetti del diritto di godere e disporre del medesimo. La<br />

coesistenza di più diritti è resa possibile dal fatto che il concreto esercizio degli stessi è<br />

periodico, ossia avviene secondo un avvicendamento temporale prefissato dalle parti al<br />

momento dell'acquisto. In altre parole, l'acquirente in multiproprietà, all'atto della stipula del<br />

contratto, è chiamato a scegliere tra i periodi dell'anno solare ancora disponibili quello di<br />

proprio gradimento, pagando un corrispettivo che normalmente varia in relazione al periodo. Il<br />

diritto del multiproprietario è, in buona sostanza, un diritto di godimento individuale perpetuo.<br />

Alla stregua di qualsiasi altro diritto da esercitarsi in comunione con altri, i singoli titolari<br />

convengono i modi e le forme nelle quali esercitare il medesimo, autolimitandone i contenuti e<br />

i tempi di esercizio. Si tratta, come detto, di un diritto perpetuo, ma limitato soltanto a un<br />

certo periodo dell’anno. Lo stesso può, di regola, venire trasmesso a soggetti terzi e, alla<br />

morte, del titolare, si trasferisce agli eredi del medesimo.<br />

La natura di tale diritto rimane, però, oggetto di discussione. E’ stato posto in dubbio che si<br />

tratti di un vero e proprio diritto di proprietà, attesi i limiti che lo stesso incontra. Il<br />

multiproprietario, infatti, non può godere a proprio piacimento dell'immobile, risponde di ogni<br />

deterioramento che ecceda l'uso normale del bene e deve destinare il medesimo all'esclusivo<br />

uso fissato dal contratto, di regola quello di abitazione per vacanza. Il multiproprietario ha<br />

inoltre l'obbligo di impedire, durante il proprio periodo di godimento, molestie e<br />

danneggiamenti a opera di terzi. Sul piano del potere di disposizione, invece, il medesimo può<br />

disporre del diritto soltanto con i limiti temporali e sostanziali a esso connaturati. Non sembra<br />

infatti ammissibile la costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui (forse con<br />

l’eccezione dell'usufrutto, dell’uso e dell'abitazione), i quali presuppongono una situazione di<br />

permanenza evidentemente incompatibile con il sistema turnario. E’, invece, ammissibile la<br />

possibilità di costituire diritti personali di godimento. In particolare è possibile concedere in<br />

locazione l'immobile, naturalmente per il periodo di propria spettanza, anche perché la relativa<br />

facoltà spetta pure al mero possessore e non necessariamente al proprietario.<br />

Per molti studiosi, poi, non si potrebbe parlare di proprietà temporanea (che sarebbe<br />

incompatibile con la perpetuità che caratterizza l’istituto), né di condominio (che presuppone la<br />

proprietà singola e non turnaria delle unità immobiliari collegate a una proprietà comune). Ecco<br />

perché da parte di alcuni si tende ad avvicinare la multiproprietà alla comunione, anche perché<br />

spesso l'alienante predispone uno specifico regolamento con il quale si disciplina il godimento<br />

turnario dei multiproprietari. Anche in questo caso sussistono, però, numerose differenze.<br />

Intanto non è configurabile, in caso di multiproprietà, il diritto potestativo di chiedere la<br />

divisione, diritto che può essere compresso in caso di comunione, ma non oltre un decennio<br />

(art. 1111, comma 2, c.c.). Inoltre, in caso di rinuncia o di astensione dal godimento da parte<br />

di uno dei multiproprietari, non sarebbe comunque ammessa la possibilità di aumentare il<br />

relativo diritto degli altri acquirenti, cosa che è invece prevista dalla disciplina della comunione.<br />

5 - La multiproprietà alberghiera.<br />

La formula della multiproprietà è assai ampia e presenta, accanto ai caratteri tipici della c.d.<br />

proprietà, anche quelli propri del c.d. contratto di albergo. Molto spesso, infatti, per evitare<br />

all'utente i fastidi e i tempi morti normalmente connessi alla presa in possesso di un<br />

appartamento, le singole unità vengono cedute non solo completamente ammobiliate e fornite<br />

di tutti gli arredi, ma anche con l'assicurazione che nel complesso immobiliare saranno<br />

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assicurati servizi di reception, custodia, cambio settimanale della biancheria, pulizia<br />

dell'alloggio al termine di ogni turno, manutenzione, ecc..<br />

Generalmente, poi, i regolamenti che disciplinano il godimento degli insediamenti turistici in<br />

multiproprietà fanno divieto di ospitare contemporaneamente in ciascun appartamento persone<br />

in numero superiore ai posti letto disponibili. L’assimilazione del residence in multiproprietà a<br />

un grande albergo diviene ancor più giustificabile ove nello stesso siano in funzione servizi di<br />

bar e ristorante, discoteca, baby sitters, campo da tennis, piscina, ecc., ai quali gli utenti<br />

possono accedere versando i relativi importi, ovvero qualora venga garantita ai clienti la<br />

possibilità, salvo eventuale conguaglio, non solo di modificare in ogni momento il periodo di<br />

godimento turnario o di trasferire il proprio diritto su altro alloggio disponibile nello stesso<br />

insediamento residenziale ovvero in analogo complesso sito in altra località, ma anche la<br />

facoltà di scambiare un proprio periodo-vacanza con uno dei multiproprietari in un altro dei<br />

residence dislocati in altre stazioni turistiche collegate alla medesima organizzazione.<br />

6 - La multiproprietà azionaria.<br />

Nella realtà dei traffici, oltre al modello della multiproprietà immobiliare e di quella alberghiera,<br />

è stato ideato anche quello della multiproprietà azionaria, che presenta caratteristiche<br />

assolutamente diverse. Infatti il termine di riferimento oggettivo è costituito in tal caso da un<br />

bene mobile, ossia dall'azione di una società, a sua volta proprietaria dell'immobile. Non è<br />

dunque configurabile una vera e propria multiproprietà immobiliare in capo ai singoli<br />

acquirenti. Dalla titolarità dell'azione, denominata nella pratica contrattuale come privilegiata,<br />

discende per statuto o per delibera assembleare non già l'esercizio dei diritti propri del socio<br />

(primo tra tutti il voto in assemblea), ma il diritto di godere dell'immobile sociale secondo un<br />

dato turno prestabilito. Anche questo schema incontra però non poche difficoltà una volta<br />

confrontato con i principi propri del diritto societario. Così, ad esempio, appare dubbia la<br />

possibilità che una società abbia come scopo sociale esclusivamente quello di gestire un bene<br />

di proprietà regolandone il godimento tra i soci. Potrebbe inoltre negarsi la possibilità stessa<br />

che i soci godano a turno dei beni sociali. E’ forse per questi motivi che questa forma di<br />

multiproprietà non ha riscosso, nella pratica, molto successo, visto che il diritto del<br />

multiproprietario rimane in pratica legato alle sorti della società che gestisce l’operazione.<br />

7 - Le disposizioni a tutela dell’acquirente.<br />

Come detto, in Italia manca una disciplina specifica della multiproprietà, se non limitatamente<br />

alla fase dell'acquisto. Il legislatore italiano, infatti, in attuazione della direttiva n. 94/47/Ce ha<br />

adottato il decreto legislativo n. 427 del 9 novembre 1998, da ultimo modificato dalla legge n.<br />

39 dell’1 marzo 2002, con il quale sono state introdotte norme a tutela dell'acquirente in<br />

relazione ai contratti finalizzati all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale su beni<br />

immobili.<br />

Già dal titolo del decreto legislativo è possibile rendersi conto dell’estrema cautela con cui il<br />

legislatore italiano ha provveduto a qualificare giuridicamente il fenomeno della multiproprietà.<br />

Si parla, infatti, semplicemente di un diritto di godimento a tempo parziale avente oggetto un<br />

bene immobile. Che questo diritto possa avere tanto natura reale che obbligatoria si evince poi<br />

dal comma 1, lettera a), dell'art. 1 del dlgs n. 427/98, il quale, risolvendo una serie di<br />

questioni definitorie di carattere preliminare, parla di contratti con i quali “verso pagamento di<br />

un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,<br />

direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente a oggetto il<br />

godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno<br />

non inferiore a una settimana”. Inoltre, il successivo articolo 4 del decreto obbliga il venditore<br />

a utilizzare il termine “multiproprietà” nel documento informativo che deve essere fornito<br />

all'acquirente, nonché nella pubblicità commerciale relativa all'immobile, soltanto quando il<br />

diritto oggetto del contratto abbia natura di diritto reale.<br />

Dal punto di vista soggettivo bisogna evidenziare come la tutela dell'acquisto in multiproprietà<br />

di cui al dlgs n. 427/98 sia applicabile soltanto alle persone fisiche che non agiscano<br />

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nell'ambito della propria attività professionale, in analogia con quanto avviene nella normativa<br />

a tutela dei consumatori. Il venditore, al contrario, può essere tanto una persona fisica che<br />

giuridica. Sempre dal punto di vista delle definizioni, per “bene immobile” si intende l'edificio,<br />

anche con destinazione alberghiera, o una parte di esso, che venga utilizzato per abitazione o<br />

per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo.<br />

La tutela dell'acquirente si esplica soprattutto attraverso l'obbligo del venditore di fornire una<br />

serie di informazioni preliminari. L'articolo 2 del dlgs n. 427/98, infatti, stabilisce che il<br />

venditore è tenuto a consegnare a ogni persona che richieda informazioni sul bene immobile<br />

un documento informativo in cui devono essere indicati con precisione i seguenti elementi:<br />

a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura giuridica e delle condizioni<br />

di esercizio di tale diritto nello stato in cui è situato l'immobile;<br />

b) l'identità e il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica,<br />

nonché l'identità e il domicilio del proprietario;<br />

c) nel caso in cui l’immobile sia già determinato, dovrà essere fornita una descrizione del<br />

medesimo, nonché l'indicazione della sua ubicazione, gli estremi della concessione<br />

edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turisticoricettiva<br />

e, per gli immobili siti all'estero, gli estremi degli atti che garantiscono loro<br />

conformità alle prescrizioni vigenti in materia;<br />

d) nel caso in cui invece l'immobile sia in costruzione, oltre agli elementi di cui sopra,<br />

andrà indicato lo stato di avanzamento dei lavori e la data entro la quale risulta<br />

prevedibile il completamento degli stessi, lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai<br />

servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione del gas, dell'elettricità, dell’acqua<br />

e del telefono;<br />

e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua,<br />

manutenzione, raccolta dei rifiuti e le relative condizioni di utilizzazione;<br />

f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ecc. e<br />

le relative condizioni di utilizzazione;<br />

g) le norme applicabili materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in<br />

materia di amministrazione e gestione dello stesso;<br />

h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare, nonché la stima dell'importo delle spese per<br />

l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli<br />

oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e delle<br />

imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, per la manutenzione e<br />

la riparazione dell’immobile, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;<br />

i) informazioni sul diritto di recesso dal contratto, con l'indicazione degli elementi<br />

identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso,<br />

precisando le modalità della comunicazione e l'importo delle spese che l'acquirente è<br />

tenuto a rimborsare, nonché informazioni sulle modalità per risolvere il contratto di<br />

concessione di credito connesso al contratto principale in caso di recesso;<br />

j) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.<br />

Il documento informativo in questione deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue<br />

dello stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima,<br />

nella lingua o in una delle lingue dello stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si<br />

tratti di lingue ufficiali dell'Unione Europea.<br />

Il contratto di acquisto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Quest’ultimo, oltre<br />

alle informazioni di cui sopra, deve poi contenere:<br />

a) l'indicazione dell'identità e del domicilio dell'acquirente;<br />

b) il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto di godimento oggetto<br />

del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto;<br />

c) la previsione di una clausola in cui si affermi che l'acquisto non comporta per<br />

l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;<br />

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d) la possibilità o meno di partecipare a un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto<br />

di godimento oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di<br />

scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi<br />

designato nel contratto;<br />

e) la data e il luogo della sottoscrizione.<br />

L'acquirente, entro 10 giorni alla conclusione del contratto, può recedere dal medesimo<br />

senza dover necessariamente indicare le ragioni della propria scelta. In tal caso l'acquirente<br />

non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese<br />

sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui sia stata fatta menzione<br />

nel medesimo, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima<br />

dello scadere del periodo di recesso. Qualora, invece, il contratto non contenga uno degli<br />

elementi obbligatori visti sopra, l'acquirente può recedere dal medesimo entro tre mesi<br />

dalla sua conclusione e in tal caso non è dovuta alcuna penalità né alcun rimborso.<br />

Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alle persone indicate nel contratto e,<br />

in mancanza, al venditore. La relativa comunicazione deve essere sottoscritta<br />

dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di<br />

ricevimento entro il termine previsto. La stessa può essere inviata, sempre entro lo stesso<br />

termine, anche mediante telegramma o fax, a condizione che sia successivamente<br />

confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.<br />

In materia di recesso dell’acquirente dal contratto di multiproprietà, il tribunale di Chiavari,<br />

con un’ordinanza del 12 luglio 1999, ha stabilito che una clausola contrattuale che escluda<br />

l’applicabilità del dlgs n. 427/98 o è nulla (perché per escludere l’applicabilità del decreto<br />

legislativo le parti devono avere pattuito di disciplinare il contratto in base a legge diversa<br />

da quella italiana) o comporta una deroga convenzionale alla facoltà di opporre eccezioni<br />

che nascono dalla disciplina del dlgs n. 427/1998 (che è a sua volta nulla ai sensi<br />

dell’art.1341 c.c., allorché non sia sottoscritta espressamente dall’aderente).<br />

Il venditore non può esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di denaro a<br />

titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi<br />

all'acquirente per l'esercizio del diritto di recesso. Il venditore è tenuto altresì, ove non si<br />

tratti di società di capitali o la stessa abbia un capitale sociale versato inferiore a cinque<br />

milioni di euro e non abbia sede legale e/o sedi secondarie in Italia, a prestare una<br />

fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Lo<br />

stesso obbligo spetta in ogni caso al venditore qualora l'immobile oggetto del contratto sia<br />

in corso di costruzione. Della fideiussione deve farsi espressa menzione nel contratto, a<br />

pena di nullità del medesimo.<br />

Molto spesso può capitare che l'acquirente sia portato a stipulare un contratto di<br />

concessione di credito accessorio o, comunque, collegato al contratto principale di acquisto.<br />

In casi del genere, qualora il contratto di concessione di credito sia erogato dal venditore o<br />

da un terzo in base a un accordo tra questi e il venditore, lo stesso si risolve di diritto,<br />

senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato nei termini il<br />

diritto di recesso dal contratto principale.<br />

Il dlgs n. 427/98 stabilisce la nullità delle clausole contrattuali e dei patti aggiunti con i<br />

quali l'acquirente rinunci ai diritti attribuitigli dalla legge ovvero che contengano una<br />

limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.<br />

Il decreto legislativo stabilisce altresì la competenza territoriale inderogabile del giudice del<br />

luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, ove ubicati in Italia, in caso di controversie<br />

relative alla stipula o alla corretta esecuzione del contratto di acquisto o di concessione del<br />

credito.<br />

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legge diversa da quella italiana,<br />

all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal dlgs<br />

n. 427/98 allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno<br />

stato membro dell'Unione Europea.<br />

A ulteriore tutela della posizione dell'acquirente, sono previste sanzioni amministrative<br />

pecuniarie variabili da 500 a 3000 euro per il venditore che non fornisca all'acquirente le<br />

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informazioni prescritte dal dlgs n. 427/98. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa<br />

accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività da 15 giorni a tre mesi al venditore<br />

che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni in questione.<br />

8 - Rischi e vantaggi della multiproprietà.<br />

Le ragioni che spingono a effettuare un acquisto in multiproprietà sono generalmente quelle<br />

di disporre con certezza di un alloggio in diverse località geografiche, eliminando gli<br />

inconvenienti e l’alea di una locazione e versando un prezzo nettamente inferiore a quello<br />

corrispondente all'acquisto in proprietà, senza andare incontro a tutte quelle spese che di<br />

solito fanno capo al proprietario singolo per la manutenzione dell’immobile, il condominio, il<br />

riscaldamento, ecc..<br />

Da parte sua il venditore ha la possibilità di spuntare un prezzo globale più alto, perché<br />

spalmato su una pluralità di soggetti, senza contare la maggiore facilità di reperire gli<br />

acquirenti, visto il minor costo pro capite dell’affare. Spesso, inoltre, il venditore si<br />

garantisce gli ulteriori guadagni derivanti dalla gestione dei servizi offerti nell’ambito della<br />

multiproprietà, poiché generalmente si tratta di immobili siti in residence dotati di piscina,<br />

campo da tennis, ristorante, ecc., la cui proprietà rimane riservata.<br />

Chi è interessato all’acquisto deve però fare molta attenzione alle spregiudicate tecniche di<br />

persuasione e di vendita che spesso accompagnano le offerte di multiproprietà. A parte<br />

quelle classiche adottate nel luogo stesso di villeggiatura, negli ultimi tempi molte società<br />

tentano di venire a contatto con i potenziali acquirenti nel corso di appositi meeting<br />

organizzati nelle città e nei paesi di residenza degli stessi, ad esempio attraverso la<br />

promessa di un viaggio gratuito in luoghi esotici o di altri premi particolarmente allettanti.<br />

Un occhio di riguardo, poi, al contenuto del contratto. E’ stato già illustrato il contenuto<br />

obbligatorio di quest’ultimo, come previsto dalla direttiva europea n. 94/47/Ce e dal dlgs n.<br />

427/98. Anche per i dubbi di qualificazione giuridica ai quali si è accennato in precedenza,<br />

risulta comunque fondamentale fare attenzione all’oggetto del contratto che viene<br />

proposto. In altre parole, bisogna capire esattamente che cosa si sta acquistando.<br />

Attenzione, poi, alle richieste di acconti, a volte davvero elevati, che, come detto, non<br />

possono essere richiesti dal venditore fino alla scadenza del termine per l’esercizio del<br />

diritto di recesso da parte dell’acquirente (art. 6 del dlgs n. 427/98). Particolare cura deve<br />

inoltre essere posta nella scelta dell’eventuale contratto di finanziamento collegato<br />

all’acquisto.<br />

Infine, per quanti possano essere interessati a particolari forme di investimento nel<br />

mercato immobiliare, è bene sottolineare che sono numerosi i costi e i rischi che possono<br />

derivare all’acquirente dalla firma di un contratto di multiproprietà, dalle spese annuali di<br />

gestione ai costi di adesione al circuito di interscambio, dai possibili alti costi di assistenza<br />

legale nel malaugurato caso di controversie all’estero alle difficoltà legate alla rivendita<br />

della multiproprietà a terze persone, senza parlare del rischio di fallimento delle società<br />

che gestiscono gli immobili in multiproprietà (soprattutto nella forma c.d. azionaria).<br />

Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/<br />

Documento pubblicato su licenza EDITORE – Copyright EDITORE<br />

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