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i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia

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Ed ancora, nel racconto dei corruttori, le figure dei tre avvocati sono plasticamente descritte come<br />

indissolubilmente legate <strong>tra</strong> loro, sia nel momento del contatto con <strong>gli</strong> eredi (ed infatti, ritenendolo elemento<br />

qualificante, Pacifico si è affrettato a negare d'avere mai menzionato a Felice Rovelli l'esistenza dei crediti in<br />

capo ad Acampora e Previti, dei quali dice di non aver saputo alcunché), sia, ed anzi soprattutto, nel<br />

momento dei pagamenti, tutti dilazionati all'esito della causa, e tutti effettuati dopo che l'IMI aveva dato<br />

esecuzione alla condanna definitiva.<br />

Infine, ma questo sarà oggetto del <strong>tra</strong>ttazione che segue, il comportamento successivo di Felice Rovelli - in<br />

necessario accordo con la madre, unica erede del marito e dunque unico soggetto in grado di poter dare le<br />

disposizioni in ordine alla destinazione del patrimonio - dimos<strong>tra</strong> in modo assoluto ed incontrovertibile<br />

come e<strong>gli</strong> non solo fosse (o fosse venuto) a conoscenza dei <strong>rapporti</strong> illeciti del padre e dei patti corruttivi da<br />

lui stipulati, ma <strong>gli</strong> sia succeduto, jure ereditario, nei contatti con Pacifico Previti ed Acampora, e nei<br />

comportamenti attivi da questi gestiti ed orches<strong>tra</strong>ti, allo scopo di influire sull'iter giudiziario nella fase<br />

svoltasi avanti la Suprema Corte di Cassazione.<br />

GLI INTERMEDIARI<br />

CESARE PREVITI<br />

Se Rovelli e Battistella hanno tenuto ferme le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari,<br />

sensibili modificazioni sono invece intervenute, in dibattimento, per quanto concerne il racconto, in parte<br />

qua, dell'imputato Cesare Previti, sottopostosi all'esame solo in data 28 settembre 2002, dopo l'ordinanza del<br />

Tribunale che aveva ammesso tale mezzo di prova (per tutti <strong>gli</strong> <strong>imputati</strong>) ai sensi dell'art.507 c.p.p.,<br />

allorquando, (cfr. verbale dell'udienza del 29 lu<strong>gli</strong>o 2002 ed ordinanza in tale data pronunziata) erano stati<br />

legittimamente acquisiti i verbali de<strong>gli</strong> interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari.<br />

Nel verbale stilato alla data del 23 settembre 1997, il Pubblico Ministero contestava le risultanze delle<br />

indagini bancarie svolte con rogatoria internazionale, dalle quali era emerso che, at<strong>tra</strong>verso il conto 136183,<br />

riferimento "Filippo", presso la banca Darier Hentsch di Ginevra, Cesare Previti aveva ricevuto da<strong>gli</strong> eredi<br />

Rovelli, con valuta in data 21 marzo 1994, la somma di 18.000.000 di franchi svizzeri, pari a circa 21<br />

miliardi di lire. L'imputato così rispondeva: "Sì, ho ricevuto questa somma su quel conto da me indicato, che<br />

era un conto di titolarità della banca, della mia banca che era la Hentsch di Ginevra ed aveva il mandato di<br />

ricevere questa somma e <strong>tra</strong>sferirla sul mio conto presso essa Hentsch, e l'importo era di 18.000.000 di<br />

franche svizzeri. Tengo subito a precisare che l'indicazione di questo conto era per.. .motivi di riservatezza<br />

nei confronti di Rovelli, nel senso che non ho voluto dire a Rovelli quale era la mia banca ed ho pregato la<br />

banca di indicare un conto suo sul quale far <strong>tra</strong>nsitare la somma".<br />

Al Pubblico Ministero, che <strong>gli</strong> chiedeva quali fossero state le sorti della somma ricevuta, Previti rispondeva,<br />

partendo dai motivi per i quali aveva in<strong>tra</strong>ttenuto <strong>rapporti</strong>, prima con Nino e, dopo la morte di questi, con il<br />

fi<strong>gli</strong>o Felice: "Io ho ricevuto questa somma in esecuzione di un mandato che avevo ricevuto da Nino Rovelli<br />

che è deceduto, mi pare, il 30 dicembre del 1990; questi, prima della sua morte, ma quando non pensava di<br />

morire certamente, mi aveva detto che avrei dovuto eseguire un mandato con una serie di pagamenti e che,<br />

nel quadro di questa esecuzione di questo mandato, avrei potuto anche <strong>tra</strong>ttenere l'importo di una parcella<br />

dovuta alle prestazioni professionali che io avevo avuto con Rovelli.. .ne<strong>gli</strong> anni precedenti. Quando morì<br />

Rovelli.. .qualche tempo dopo... non ricordo quanto tempo dopo, mi ha cercato Felice Rovelli e mi ha detto<br />

che sapeva di questo mandato e che lo avrebbe onorato quando avesse incassato la somma di cui alla<br />

sentenza della Corte d'appello di Roma del novembre 1990. Io presi atto della cosa e rimasi in attesa di<br />

quello che poi sarebbe successo; successivamente, dopo che Rovelli ha incassato questa somma, mi ha<br />

ancora una volta chiamato e mi ha detto che la somma era disponibile e che <strong>gli</strong> facessi sapere dove inviarla<br />

e così infatti io feci, indicando il così detto conto "Filippo" previ accordi con la Hentsch; ricevuta la somma<br />

infine sul mio conto ho dato disposizione che fosse inviata esattamente nei termini del mandato che qualche<br />

anno prima avevo ricevuto e che credo sia a conoscenza delle SS.LL., perché, diciamo, contenuta nei<br />

documenti bancari che sono in vostro possesso, comunque, per facilitare le interpretazioni delle indicazioni<br />

del conto, dirò che in data 19 settembre 1994 ho fatto due distinti invii, ciascuno di 2.147.000 franchi, alla<br />

Darier Hentsch di Nassau, poi ancora ho inviato 5.572.000 franchi svizzeri alla CODAVA in Lussemburgo<br />

...; poi ancora, a lu<strong>gli</strong>o 1994, 5.570.000 franchi svizzeri alla New Bank di Vaduz, e in data 9 agosto 1994,<br />

860.000 franchi sempre alla New Bank, sempre di Vaduz - il residuo di 1.703.000 franchi, pari a circa 2<br />

miliardi, l'ho <strong>tra</strong>ttenuto appunto a saldo di questa vecchia antica parcella".

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